Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33189 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 21/12/2018), n.33189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 14552 dell’anno 2017, proposto da:

N.G. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avvocato Alfonso Viscardi (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. (C.F.:(OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore D.J. (C.F.: (OMISSIS),

C.G. (C.F.: (OMISSIS));

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bologna n.

104/2017, pubblicata in data 16 gennaio 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 27 settembre 2018 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

Fatti di causa

N.G. ha agito in giudizio nei confronti della Unipol Assicurazioni S.p.A. (oggi UnipolSai), di D.J. e di C.G. per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente stradale.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Bologna.

La Corte di Appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il N., sulla base di tre motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile/manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 2697 c.c., nonchè dell’intero titolo II del libro VI del c.c. e del libro II, titolo I, capo II, sezione III del c.p.c.; oltre che degli artt. 115,116 c.p.c., comma 2 e art. 232 c.p.c. – il conducente del veicolo investitore non ha in alcun modo provato (e neppure allegato) di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

Con il secondo motivo si denunzia “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 191 e dell’art. 2054, comma 1 c.c.”.

Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., in combinato disposto con l’art. 2127 c.c.”.

I tre motivi del ricorso sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono in parte inammissibili ed in parte manifestamente infondati.

Il ricorrente contesta in sostanza gli accertamenti di fatto svolti dai giudici di merito in ordine alla dinamica del sinistro ed alla responsabilità per lo stesso, accertamenti sostenuti da adeguata motivazione (non apparente nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile con il ricorso per cassazione), e chiede di fatto una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, non ammissibile in sede di legittimità.

La corte di appello ha in effetti accertato – sulla base dell’esame del materiale probatorio acquisito agli atti, giustificando le sue conclusioni con ampia e puntuale motivazione che aveva avuto efficienza causale esclusiva nella verificazione dell’evento dannoso il comportamento dello stesso pedone investito (il quale, in stato di “etilismo acuto”, aveva attraversato repentinamente la strada al di fuori delle strisce pedonali per inseguire un cane, di modo che il conducente del veicolo investitore – sebbene procedesse a velocità adeguata, mantenendo una condotta di guida prudente – non aveva in alcun modo potuto evitare l’impatto, non essendovi le condizioni per porre in essere una manovra di emergenza).

Il ricorrente contesta tali conclusioni, negando, in particolare, l’esistenza di attraversamenti pedonali sulla strada in cui è accaduto l’incidente, così come la propria ritenuta condizione di “etilismo acuto”, e sostenendo sia che la dinamica del sinistro avrebbe dovuto essere diversamente ricostruita, sulla base delle prove disponibili (in relazione al momento ed al carattere repentino dell’inizio dell’attraversamento della strada da parte sua, nonchè con riguardo alla velocità tenuta dal conducente del veicolo investitore), sia che avrebbe dovuto essere diversa l’attribuzione della responsabilità dell’incidente (quanto meno riconoscendosi un concorso di colpa del conducente dell’autovettura).

E’ sufficiente peraltro in proposito ribadire che, in tema di sinistri stradali, costituiscono accertamenti di fatto, non censurabili in sede di legittimità, la ricostruzione della dinamica dell’incidente e l’accertamento della condotta e della responsabilità dei soggetti coinvolti, così come l’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso (ex plurimis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3503 del 23/02/2016, Rv. 638917 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1028 del 25/01/2012, Rv. 621316 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13085 del 05/06/2007, Rv. 597606 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9243 del 18/04/2007, Rv. 597864 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19301 del 08/09/2006, Rv. 592930 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4009 del 23/02/2006, Rv. 587395 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14599 del 12/07/2005, Rv. 583449 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19305 del 03/10/2005, Rv. 584424 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 22985 del 07/12/2004, Rv. 580880 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15434 del 10/08/2004, Rv. 576167 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19188 del 15/12/2003, Rv. 568935 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18941 del 11/12/2003, Rv. 569296 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11007 del 14/07/2003, Rv. 565039 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4567 del 27/03/2003, Rv. 561838 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 915 del 22/01/2003, Rv. 560441 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15809 del 11/11/2002, Rv. 558397 – 01), e che la decisione impugnata, fondata su insindacabili accertamenti di fatto relativi alla dinamica del sinistro, cui i giudici del merito sono pervenuti all’esito dell’esame di tutti i fatti storici rilevanti emergenti dall’istruttoria, è sostenuta da motivazione adeguata, non apparente e priva di insanabili contraddizioni logiche.

Anche in base a quanto sin qui osservato, risultano infine manifestamente infondate le censure di violazione delle norme che regolano la valutazione delle prove e la disciplina della distribuzione degli oneri probatori in tema di sinistri stradali, nonchè le norme del codice della strada in tema di attraversamenti pedonali: tali norme sono state infatti correttamente applicate dai giudici di merito, sulla base degli incensurabili accertamenti di fatto sopra richiamati.

D’altra parte, le censure di violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non risultano effettuate con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 – 01, 640193 – 01 e 640194 – 01).

2. Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto regolare attività difensiva nella presente sede (il controricorso risulta infatti depositato tardivamente, oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c.; come tale esso è inammissibile).

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– dichiara inammissibile il controricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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