Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33189 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. I, 16/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 16/12/2019), n.33189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 31803-2018 r.g. proposto da:

A.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Mario

Del Medico, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in

Merano (Bolzano), Piazza Teatro n. 23.;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Trento – decidendo sulla sola domanda di protezione umanitaria avanzata da A.A., cittadino del Bangladesh, dopo il diniego di protezione da parte della commissione territoriale di Verona – ha rigettato la domanda così avanzata dal ricorrente.

Il tribunale ha, in primo luogo, precisato che le censure formali sollevate in relazione a presunte illegittimità del procedimento amministrativo precedente alla fase giurisdizionale non sono censurabili in quest’ultima sede, posto che il giudizio civile così instaurato è diretto solo ad accertare la fondatezza della domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla reclamata protezione internazionale ed umanitaria. Il tribunale ha, poi, ricordato che il richiedente aveva narrato: di essere cittadino del Bangladesh, di etnia (OMISSIS), di religione musulmana, di avere tre figli e di aver lavorato come contadino e come commerciante; di aver lavorato in Arabia Saudita, prima, e, poi, in Libia, per far fronte alle esigenze della sua famiglia, avendo, peraltro, inviato molto denaro ai suoi fratelli per l’acquisto di terreni, che, tuttavia, non erano stati a lui intestati.

Il tribunale ha dunque ritenuto non credibile il racconto del richiedente, in quanto generico e non circostanziato, e comunque assente una condizione di particolare vulnerabilità del ricorrente perchè, almeno dal 2014, il paese di provenienza si trova in una condizione di stabilità politica, dovendosi così collegare l’espatrio del richiedente a motivazioni meramente economiche e non potendosi riconoscere la reclamata protezione umanitaria per la necessità di raggiungere un miglioramento della propria condizione economica.

2. Il decreto, pubblicato il 28.9.2018, è stato impugnato da A.A. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di doglianza. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo la parte ricorrente – lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, – si duole del mancato riconoscimento dell’invocata protezione umanitaria. Si assume come erroneo il dato di valutazione rappresentato dall’età del richiedente come ragione di particolare vulnerabilità dello stesso e come omessa la valutazione della raggiunta integrazione sociale del richiedente e della grave compromissione dei diritti civili in Bangladesh, quali altrettante ragioni legittimanti la condizione di particolare vulnerabilità del ricorrente in relazione alla richiesta di tutela.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1 L’unica ragione di doglianza – articolata in riferimento al solo profilo del diniego della protezione umanitaria – è inammissibile in quanto non intercetta le rationes decidendi della motivazione impugnata che si incentra, da un lato, sulla valutazione di complessiva non credibilità del racconto del richiedente e, dall’altro, sull’affermata assenza di una condizione di vulnerabilità, dimostrata proprio dalle ragioni prettamente economiche che avevano accompagnato la scelta del ricorrente di espatriare.

Non pertinenti le doglianze relative all’erronea considerazione dell’effettiva età del richiedente in quanto si incentrano su un profilo non decisivo in ordine alle valutazioni della sussistenza della condizioni di vulnerabilità del richiedente che, per sua stessa ammissione, ha 52 anni e dunque un’età che non può essere considerata in alcun modo avanzata.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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