Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33187 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 21/12/2018), n.33187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 13722 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

ARBA S.r.l. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, A.A. rappresentato e difeso dagli

avvocati Francesca Uggeri (C.F.: (OMISSIS)) e Alessandro Graziani

(C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

contro

NEVE MARE S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, M.E. rappresentato e difeso

dagli avvocati Pietro Clementi (C.F.: (OMISSIS)) e Anna Chiozza

(C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

e contro

IMMOBILIARE NEGROLI S.r.l. in liquidazione (P.I.: (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– Intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Brescia n.

432/2017, pubblicata in data 22 marzo 2017 (e notificata in data 10

aprile 2017);

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 27 settembre 2018 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

Fatti di causa

Arba S.r.l. ha promosso l’espropriazione forzata dei crediti vantati dalla propria debitrice Immobiliare Negroli S.r.l. nei confronti di Neve Mare S.r.l. e, a seguito di dichiarazione di quantità resa in senso negativo da quest’ultima, ha instaurato il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, ai sensi dell’art. 548 c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche intervenute a partire dal 2012).

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Brescia – Sezione distaccata di Salò.

La Corte di Appello di Brescia, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece rigettata.

Ricorre Arba S.r.l., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso Neve Mare S.r.l..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra società intimata.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile/manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 548 c.p.c., nella formulazione medio tempore vigente (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Il ricorso è in parte manifestamente infondato, in parte inammissibile.

E’ manifestamente infondato nella parte in cui viene dedotta la violazione degli art. 2697 c.c. e art. 548 c.p.c..

La corte di appello non ha infatti affermato (come erroneamente sostiene la società ricorrente) che fosse onere della società creditrice, attrice nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, dimostrare la mancata estinzione, da parte di quest’ultimo, del credito pignorato, invertendo la distribuzione degli oneri probatori sancita dagli artt. 2697 e 1281 c.c.. Si è limitata ad affermare, conformemente a diritto, che era suo onere provare i fatti costitutivi del diritto di cui aveva chiesto l’accertamento giudiziale (come del resto è pacifico anche tra le parti), ed ha ritenuto che tale onere non fosse stato in realtà adempiuto, non essendo sufficiente l’esistenza di un contratto di appalto perchè posso dirsi venuta in essere l’obbligazione di pagamento del relativo corrispettivo, nè emergendo dalle prove fornite in giudizio i fatti costitutivi di tale obbligazione (e cioè l’esecuzione della prestazione a carico dell’appaltatore).

In altri termini, la corte territoriale non ha affatto ritenuto che spettasse alla società attrice fornire la prova (negativa) del fatto estintivo del diritto al pagamento del corrispettivo dovuto per l’appalto, e che tale prova non fosse stata fornita; ha invece ritenuto che ad essa spettasse di provare il fatto costitutivo del suddetto diritto al corrispettivo e che a tal fine non fosse sufficiente dimostrare la sola esistenza del contratto di appalto.

La decisione impugnata è dunque conforme, in diritto, alle disposizioni di cui all’art. 2697 c.c. e art. 548 c.p.c., spettando alla parte attrice nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo l’onere di dimostrare i fatti costitutivi dell’obbligazione di cui chiede il riconoscimento (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 9624 del 19/04/2018, Rv. 648425 – 02; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6760 del 21/03/2014, Rv. 630199 – 01; Sez. L, Sentenza n. 23324 del 18/11/2010, Rv. 615303 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5547 del 08/06/1994, Rv. 486942 01).

D’altra parte, la censura di violazione dell’art. 2697 c.c. non risulta effettuata con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 – 01).

Il ricorso risulta poi inammissibile nella parte in cui con esso si sostiene che fosse stata in realtà fornita la prova degli indicati fatti costitutivi del diritto al corrispettivo dell’appalto. Sotto questo aspetto, esso in realtà finisce per risolversi in una contestazione di accertamenti di fatto incensurabilmente svolti dai giudici di merito ed in una sostanziale richiesta di nuova e diversa valutazione del materiale probatorio (ed in particolare delle deposizioni testimoniali, la cui inattendibilità, trattandosi in buona parte di dichiarazioni de relato ex parte non corroborate da ulteriori elementi di conferma, risulta del resto puntualmente argomentata dalla corte di appello), non ammissibili in sede di legittimità.

2. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 7.290,00 (come da nota specifica di parte), oltre spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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