Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33187 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. I, 16/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 16/12/2019), n.33187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30753-2018 r.g. proposto da:

B.O., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Giovanna

Frizzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Trento,

Via Petrarca n. 8;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro.

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Trento, depositato in data

6.9.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Trento – decidendo sulla domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da B.O., cittadino della Guinea, dopo il diniego di protezione da parte della commissione territoriale di Verona – ha rigettato la domanda così avanzata dal ricorrente.

Il tribunale ha ricordato che il richiedente aveva narrato: di provenire dalla Guinea; di essere di etnia (OMISSIS) e di religione (OMISSIS); di essere stato sposato e di essere stato costretto a lasciare il proprio paese per problemi di salute e per la sua incapacità di avere figli, ragioni per le quali era stato ripudiato dalle sue due moglie e vessato dai familiari di quest’ultime.

Il tribunale ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente e, dunque, non riconoscibile lo status di rifugiato; che non poteva neanche essere accolta la richiesta protezione sussidiaria per l’assenza di un conflitto armato nel paese di origine, la Guinea, aggiungendo anche che il motivo della sua partenza era da rintracciarsi in ragioni personali e che, comunque, mancava il profilo dell’individualizzazione del pericolo in relazione a quanto narrato dal richiedente. Il tribunale ha, inoltre, osservato che non poteva essere riconosciuta la richiesta protezione umanitaria, in assenza di una dimostrata condizione di vulnerabilità del richiedente (che non poteva essere rintracciata nella patologia accertata, e cioè la riduzione del visus, che non poteva essere curata) ed in mancanza di un’effettiva integrazione socio-lavorativa nella realtà italiana.

2. Il decreto, pubblicato il 6.9.2018, è stato impugnato da B.O. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g e art. 14 ed omesso esame di un fatto decisivo relativamente alla richiesta protezione sussidiaria di cui al predetto art. 14, lett. a e b. Si evidenzia che il tribunale non aveva tenuto in considerazione che il richiedente correva concreti rischi, in caso di rimpatrio, di subire trattamenti inumani e degradanti, proprio a causa delle precarie condizioni di salute.

2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, vizio di violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 32 Cost., ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e vizio di omesso esame di un fatto decisivo, in relazione al diniego della reclamata protezione umanitaria.

3. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo di censura.

3.1 Il primo motivo di doglianza è, invece, inammissibile, perchè, da un lato, non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata, e cioè la mancanza di credibilità del narrato del richiedente (ragione che rende infondata anche la domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b) e perchè, dall’altro, i fatti allegati dal ricorrente a sostegno anche di questa peculiare forma di protezione (e cioè malattia e conseguente stato di vulnerabilità) non rientrano nel paradigma applicativo della norma da ultimo citata.

3.2 Il secondo motivo è invece fondato.

La motivazione impugnata dà essa stessa conto dell’esistenza di una grave patologia oculistica a carico del richiedente (“Votticopatia inteterata”), il cui esito irreversibile si è concretizzato in una permanente e consistente perdita di visus.

Ciò nonostante il provvedimento impugnato non riconosce una condizione di soggettiva vulnerabilità del ricorrente perchè, stante la natura non curabile della patologia accertata, il richiedente non avrebbe titolo per rimanere in Italia in riferimento alla necessità della somministrazione di terapie contenitive.

Orbene, ritiene la Corte che – senza timore di scivolare in valutazioni di merito rimesse all’esclusiva cognizione dei giudici della predente fase giudiziale – la sopra riportata affermazione del tribunale trentino integri, nello stesso tempo, sia la denunciata violazione di legge che il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

Sotto il primo profilo, va osservato come la condizione di vulnerabilità – ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria – non possa essere astrattamente esclusa sulla base del mero accertamento dell’impossibilità di rimedi terapeutici per la grave malattia denunciata, senza scrutinare da parte del giudice anche la possibilità – in caso di rimpatrio – per il richiedente protezione di essere posto in condizione di usufruire del godimento dei diritti fondamentali in relazione, da un lato, alle condizioni di vita del paese di provenienza e, dall’altro, alle limitazioni derivanti dalla malattia da cui è affetto il richiedente.

Sotto il secondo profilo di osservazione, va evidenziato che – nonostante il ricorrente avesse denunciato sia le peculiari condizioni patologiche da cui è affetto sia le condizioni di criticità politica e sociale della Guinea (cui si riconnette, come sopra specificato, la condizione di vulnerabilità collegata allo stato patologico) – il tribunale ha omesso ogni esame dei predetti fatti, incorrendo nel vizio denunciato sotto l’egida dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Trento, in diversa composizione, per nuovo esame della richiesta di protezione umanitaria e per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo; dichiara inammissibile il primo motivo; cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Trento, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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