Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33186 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. I, 16/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 16/12/2019), n.33186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25527-2018 r.g. proposto da:

N.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Giovanna Frizzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato

in Trento, Via Petrarca n. 8;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Trento, depositato in data

31.7.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Trento – decidendo sulla domanda di protezione sussidiaria ed umanitaria avanzata da N.M., cittadino del Senegal, dopo il diniego di protezione da parte della commissione territoriale di Verona (avendo il richiedente rinunciato, in sede di udienza del 28.6.2018, alla richiesta protezione internazionale) – ha rigettato la domanda così avanzata dal ricorrente.

Il tribunale ha ricordato che il richiedente aveva narrato: di provenire dalla regione di (OMISSIS), in Senegal; di essere sposato e di avere due figli e di aver lavorato come contadino e di essere stato costretto a lasciare il proprio paese per le minacce ricevute da un allevatore, che lo aveva anche aggredito fisicamente e che era oramai uscito di prigione, dopo due mesi di detenzione in seguito ai fatti descritti.

Il tribunale ha dunque ritenuto non credibile il racconto del richiedente e che, comunque, per la minaccia rappresentata ben avrebbe potuto l’odierno ricorrente avvalersi della protezione statale. Il tribunale ha, inoltre, osservato che non poteva essere riconosciuta anche la richiesta protezione umanitaria, in assenza di una dimostrata condizione di vulnerabilità del richiedente e stante la stabilità politica del Senegal che garantisce il rispetto dei diritti civili dei cittadini.

2. Il decreto, pubblicato il 31.7.2018, è stato impugnato da N.M. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della decisione impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c.. Si denuncia come omessa la pronuncia in ordine all’allegato profilo del pericolo di vita cui sarebbe sottoposto il richiedente in caso di rientro in patria, in assenza di una adeguata protezione statale che lo preservi dal possibile attentato da parte dell’allevatore dal quale aveva già subito violenza fisica.

2. Con il secondo mezzo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5, violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g, art. 14, lett. a e b, e dell’art. 3 medesimo decreto, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e comunque omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in ordine al profilo della protezione sussidiaria. Si evidenzia che, per la legittimità del giudizio relativo al diniego della protezione sussidiaria, occorre acquisire le necessarie informazioni di fonti qualificate in ordine alle condizioni generali del paese, informazioni invece omesse nel provvedimento impugnato.

3. Con il terzo mezzo si denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5, vizio di violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 25, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, e comunque vizio di omesso esame di un fatto decisivo in ordine al diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Si evidenzia la mancata considerazione da parte del giudice di merito della documentazione attestante il livello di integrazione del richiedente in Italia.

4. Il ricorso è fondato per le ragioni qui di seguito precisate.

4.1 E’ fondato, invero, il secondo motivo, il cui accoglimento assorbe l’esame delle restanti doglianze.

4.1.1 Sul punto, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019).

Ciò posto, osserva la Corte come le valutazioni del tribunale in ordine al pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), del non siano sorrette dalla necessaria indicazioni delle fonti informative consultate, con ciò incorrendo la motivazione impugnata nella denunciata violazione di legge.

Nè può supplire a tale fine il richiamo contenuto nel provvedimento impugnato alle fonti informative consultate, per altri profili di doglianza, in relazione al diniego della richiesta di protezione umanitaria perchè le informazioni utilizzabili per tale ultima forma di protezione non sono sovrapponibili a quelle fruibili le valutazioni di cui al sopra menzionato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per lo scrutinio della sussistenza di una violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, come tale integrante la minaccia grave alla vita o alla persona protetta dalla norma in esame.

Le spese del presente giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo; dichiara assorbiti i restanti; cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Trento, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA