Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33184 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 21/12/2018), n.33184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 7721 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

R.S. (C.F.: (OMISSIS)) e Fall. (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)),

eredi beneficiati di R.L. rappresentati e difesi

dall’avvocato Michele Idolo Casale (C.F.: (OMISSIS));

– Ricorrenti –

contro

SINTERAMA (già LARIX) S.p.A. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso

dall’avvocato Giovanni Bonino (C.F.: (OMISSIS));

– Controricorrente –

e contro

Z.C. (C.F.: non indicato);

– Intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Torino n.

2114/2016, pubblicata in data 13 dicembre 2016 (e che si assume

notificata in data 13 gennaio 2017);

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 27 settembre 2018 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

Fatti di causa

Gli eredi beneficiati di R.L., tra i quali R.S. e il Fall. (OMISSIS), hanno promosso nei confronti di Z.C. (già socio, amministratore e liquidatore della Torcitura Z.C. S.r.l., società estinta e cancellata dal registro delle imprese) procedimento di attuazione di un provvedimento di sequestro conservativo, chiedendo sottoporsi alla misura cautelare un credito già spettante alla società Torcitura Z.C. S.r.l. nei confronti di Sinterama S.p.A.; a seguito di dichiarazione negativa di quantità, hanno promosso il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Biella.

La Corte di Appello di Torino, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece rigettata.

Ricorrono R.S. e Fall. (OMISSIS), sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la Sinterama S.p.A..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato improcedibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

Ragioni della decisione

1. E’ pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilità del ricorso – il rilievo del mancato deposito, da parte dei ricorrenti, della copia autentica della sentenza impugnata (che gli stessi dichiarano essere stata notificata in data 13 gennaio 2017 a mezzo P.E.C.) con la relazione di notificazione, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Risulta infatti effettivamente prodotta la copia del provvedimento in questione, con la copia della relazione di notificazione a mezzo P.E.C., ma tali copie sono prive di attestazione di conformità agli originali ricevuti in via telematica dal destinatario della notificazione in oggetto, sottoscritta dal legale stesso, come è necessario, ai sensi dell’art. 9 della legge 21 gennaio 1994 n. 53, in caso di notificazione effettuata a mezzo PEC; esse quindi non possono ritenersi “copie autentiche”, come richiesto dalla legge (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17450 del 14/07/2017, Rv. 644968 – 01: “in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente L. n. 53 del 1994, ex art. 3-bis, comma 5, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria della Corte”; cfr. anche, nel medesimo senso: Sez. 3, Sentenza n. 15177 del 20 giugno 2017, non massimata; successivamente, sempre nel medesimo senso: Sez. 6-3, Ordinanza n. 26613 del 2017; Sez. 6-3, Ordinanza n. 26612 del 2017; Sez. 6-3, Ordinanza n. 26606 del 2017 Sez. 3, Sentenza n. 26520 del 2017; Sez. 3, Ordinanza n. 25429 del 2017; Sez. 6-2, Ordinanza n. 24422 del 2017; Sez. 2, Sentenza n. 24347 del 2017; Sez. 3, Ordinanza n. 24292 del 2017; Sez. 3, Sentenza n. 23668 del 2017; il suddetto costante orientamento è stato confermato dalla pronuncia del collegio dei coordinatori della Sesta Sezione Civile – cd. “Sezioni Unite di Sesta”: Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 30765 del 22/12/2017, Rv. 647029 – 01; ed è appena il caso di sottolineare che le osservazioni contenute nella memoria depositata dai ricorrenti non consentono, in base a quanto sin qui esposto, di superare il difetto di attestazione di conformità agli originali telematici delle copie depositate).

E’ poi opportuno precisare che la copia della relazione di notificazione della sentenza non risulta prodotta neanche dalla parte controricorrente, e che il ricorso è stato notificato oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata (non ricorrono quindi le ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte, non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità: cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628539 – 01; Sez. U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, Rv. 643945 – 01).

Il ricorso stesso è pertanto improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il che esime la Corte dall’esame dei singoli motivi.

2. Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara improcedibile il ricorso;

– condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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