Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33183 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. I, 16/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 16/12/2019), n.33183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24041-2018 r.g. proposto da:

T.D., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Silvana

Guglielmo, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Asiago n. 9,

presso lo studio dell’Avvocato Eduardo Spighetti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro, rappresentato e difeso, ex

lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliato;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro, depositato in data

18.6.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Catanzaro – decidendo sulla domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da T.D., cittadino del MALI ((OMISSIS)), dopo il diniego di tutela della locale commissione territoriale – ha rigettato il ricorso, confermando, pertanto, il provvedimento emesso dalla predetta commissione.

Il Tribunale ha ricordato che: a) i vizi del procedimento amministrativo precedente al ricorso giurisdizionale non sono rilevanti nel giudizio innanzi al tribunale il cui oggetto è limitato alla valutazione dell’esistenza o meno del diritto alla reclamata protezione internazionale; b) non era possibile riconoscere al richiedente lo status di rifugiato, in assenza dell’allegazione del pericolo di una persecuzione in danno di quest’ultimo; c) il ricorrente aveva narrato innanzi alla commissione: i) di appartenere al gruppo etnico (OMISSIS) e di professare la religione (OMISSIS); ii) di provenire dalla regione del (OMISSIS); iii) di essere espatriato per ricercare condizioni di vita migliori per curare le patologie da cui era affetto e di essere giunto in Italia, dopo aver attraversato l’Algeria e la Libia. Il Tribunale ha dunque ritenuto che: 1) nonostante il racconto del richiedente in relazione al suo precedente vissuto dovesse ritenersi credibile, non era riconoscibile lo status di rifugiato per la mancata allegazione di una situazione di persecuzione in danno dell’odierno ricorrente; 2) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a e b, per la mancata allegazione da parte dello stesso richiedente delle condizioni previste dalla norma da ultimo citata; 3) non era fondata la domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c, medesimo decreto da ultimo citato, in quanto la regione di provenienza del (OMISSIS) era da considerarsi un territorio stabile ove, nonostante alcune situazioni di criticità, non si registravano situazioni di conflitti armati generalizzati; 4) non era possibile riconoscere la reclamata protezione umanitaria, in assenza di una condizione di vulnerabilità del ricorrente.

2. Il decreto, pubblicato il 18.6.2018, è stato impugnato da T.D. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui l’amministrazione intimata ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 nonchè violazione dell’art. 2 Cost. e artt. 3 e 8 CEDU, in relazione al diniego della protezione umanitaria. Si evidenzia l’erroneità della decisione nella parte in cui non aveva considerato la condizione patologica da cui era affetto il richiedente al fine di quel giudizio comparativo tra la situazione del paese di provenienza e quello di accoglienza necessario per valutare la condizione di vulnerabilità del ricorrente. Si osserva ancora che non era stata adeguatamente valutata neanche la condizione di pericolosità del paese di provenienza per la esistenza di conflitti e violenza generalizzata.

2. Con il secondo motivo si censura il provvedimento impugnato per violazione della L. n. 46 del 2017, art. 6 introduttivo del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in relazione al profilo dell’invalidità del giudizio per la mancata audizione del richiedente in assenza della videoregistrazione.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione della L. n. 46 del 2017, art. 6, n. 9 per l’errata valutazione delle informazioni (COI) relative alle condizioni interne del paese di provenienza.

4. Con il quarto motivo si articola vizio di errata e mancata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, in relazione al diniego della reclamata protezione sussidiaria.

5. Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito precisati.

5.1 Il primo motivo di censura è in realtà fondato, quanto alla reclamata protezione umanitaria.

Occorre, in primo luogo, riqualificare il motivo di doglianza che, sebbene rubricato come violazione di legge, denuncia in realtà un vizio di motivazione, nella forma dell’omessa motivazione ovvero in quella della motivazione apparente.

Sul punto, giova ricordare che, secondo la pacifica giurisprudenza espressa da questa Corte, l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nè determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (cfr. Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 26310 del 07/11/2017; Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 25557 del 27/10/2017).

Ciò detto, osserva la Corte come la motivazione espressa nel provvedimento impugnato – quanto alla reclamata protezione umanitaria – si esprima in modo irrimediabilmente contraddittorio, argomentando, in un primo momento, nel senso della fondatezza della domanda del richiedente e, subito dopo (forse per un lapsus calami ovvero più verosimilmente in ragione di un maldestro esercizio di copia-incolla informatico con altro provvedimento), nel senso dell’infondatezza della richiesta.

Ciò integra un’ipotesi di motivazione meramente apparente, in quanto le argomentazioni utilizzate per la composizione della motivazione si pongono in irrimediabile ed inconciliabile contrasto.

5.2 Il secondo motivo è, invece, inammissibile in ragione del fatto che la censura è nuova perchè presentata per la prima volta innanzi a questa Corte, non emergendo nè dalla lettura del provvedimento impugnato nè da quella del ricorso introduttivo ove il ricorrente avesse avanzato la richiesta di sua audizione, innanzi al giudice di primo grado.

5.3 Il terzo e quarto motivo – le cui doglianze riguardano, invero, il diniego della richiesta protezione umanitaria sub D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, – possono essere esaminati congiuntamente e devono essere dichiarati inammissibili in quanto sollecitano il giudice di legittimità ad una rivalutazione delle fonti informative indirizzata ad un nuovo scrutinio delle condizioni interne del paese di provenienza, profilo quest’ultimo rimesso alla esclusiva cognizione del giudice del merito e per il quale si assiste, peraltro, ad una motivazione scevra da criticità argomentative ed aporie.

Si impone dunque la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, al quale viene rimessa anche la decisione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibili i restanti motivi;

cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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