Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33182 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 21/12/2018), n.33182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 7106 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA (P.I.: (OMISSIS)), in persona

del Presidente, legale rappresentante pro tempore rappresentato e

difeso dall’avvocato Carmine Battiante (C.F.: (OMISSIS));

– Ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.a.s. di F.L. & C.

(C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Pesce

(C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione dell’ordinanza della Corte di appello di Bari

pubblicata in data 28 novembre 2016 nel giudizio iscritto al n.

1258/2016 del R.G.;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 27 settembre 2018 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

Fatti di causa

L’Amministrazione Provinciale di Foggia ha proposto opposizione avverso un precetto di pagamento intimatole dalla Curatela del Fallimento della (OMISSIS) S.a.s..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Foggia.

La Corte di Appello di Bari ha dichiarato inammissibile l’appello dell’amministrazione con ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., avverso la quale la stessa amministrazione ricorre sulla base di un unico motivo, sostenendo che essa avrebbe contenuto sostanziale di sentenza.

Resiste con controricorso la curatela opposta.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

L’amministrazione ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

Ragioni della decisione

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 3, dalla comunicazione dell’ordinanza della corte di appello che ha dichiarato inammissibile il gravame dell’Amministrazione Provinciale di Foggia ai sensi dell’art 348 bis c.p.c..

In proposito va ribadito il principio per cui, anche qualora risulti ricorribile per cassazione l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello, essa va impugnata con lo stesso ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado e in ogni caso nei termini prescritti dall’art. 348 ter c.p.c., comma 3, sia perchè è logicamente prioritario l’esame dell’impugnazione dell’ordinanza rispetto alla sentenza, sia perchè, applicando all’ordinanza il termine lungo dalla comunicazione ex art. 327 c.p.c., il decorso di distinti termini per impugnare i due provvedimenti comporterebbe il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, rendendo incomprensibile la ricorribilità avverso l’ordinanza (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18827 del 23/09/2015, Rv. 636967 – 01; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25456 del 12/12/2016, Rv. 641935 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 3067 del 06/02/2017, Rv. 642574 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 3023 del 08/02/2018, Rv. 647940 – 01; sostanzialmente nel medesimo senso: Sez. 3, Ordinanza n. 14622 del 13/06/2017, Rv. 644646 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25115 del 14/12/2015, Rv. 638297 – 01). Le considerazioni alla base dei precedenti richiamati, cui va senz’altro dato seguito, rendono evidente l’inconferenza delle osservazioni contenute nella memoria depositata dall’amministrazione ricorrente in ordine alla natura sostanziale del provvedimento della corte di appello, non rilevante ai fini dell’individuazione del termine per la sua impugnazione. Nella specie, come risulta dalla certificazione della cancelleria acquisita agli atti, la comunicazione dell’ordinanza della corte di appello è avvenuta in data 28 novembre 2016, mentre il ricorso (pur espressamente diretto contro di essa, per assunti suoi vizi di carattere processuale) risulta notificato solo in data 17 marzo 2017, quindi tardivamente.

L’inammissibilità del ricorso rende inutile l’esposizione in dettaglio del motivo posto a base dello stesso.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna l’amministrazione ricorrente a pagare le spese

del giudizio di legittimità in favore della curatela controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 8.900,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della amministrazione ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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