Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33181 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 21/12/2018), n.33181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 26872

del ruolo generale dell’anno 2017, proposto da:

C.N. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dagli

avvocati Stefano Traldi (C.F.: (OMISSIS)) e Manuela Traldi (C.F.:

(OMISSIS));

– Ricorrente –

contro

A.A. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato

Francesco Falconi (C.F.: (OMISSIS));

– Resistente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Civitavecchia emessa all’udienza

del 20 ottobre 2017 nel procedimento civile iscritto al n. 2339/2017

del R.G.;

sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. Alessandro

Pepe, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del

ricorso;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del

27 settembre 2018 dal consigliere relatore Augusto Tatangelo.

Fatto

Fatti di causa

C.N. ha proposto opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Civitavecchia in favore di Aldo Atanasio, contestando, tra l’altro, la competenza per territorio dell’ufficio adito in sede monitoria.

All’esito della prima udienza di trattazione, l’istruttore ha dichiarato la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, stabilendo che la decisione in ordine all’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall’opponente (della quale pure ha segnalato profili di inammissibilità) sarebbe avvenuta unitamente al merito.

Il C. propone istanza di regolamento di competenza.

Resiste l’ A..

Diritto

Ragioni della decisione

1. L’istanza di regolamento di competenza è inammissibile.

In base alla giurisprudenza di questa Corte (che nel ricorso viene erroneamente interpretata, senza che siano comunque offerti motivi sufficienti per rivederla) “anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009 n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione” (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014, Rv. 631956 – 01; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21561 del 22/10/2015, Rv. 637566 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 20608 del 12/10/2016, Rv. 641564 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1615 del 20/01/2017, Rv. 642736 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14223 del 07/06/2017, Rv. 644625 – 01).

L’ordinanza impugnata, avente in realtà ad oggetto esclusivamente la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e la fissazione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, risulta pronunziata dall’istruttore alla prima udienza di trattazione, senza alcuna rimessione della causa in decisione, senza previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, senza che il giudice abbia inequivocabilmente espresso l’intenzione di risolvere definitivamente, davanti a sè, con la propria determinazione, la questione di competenza sollevata dagli opponenti, ma addirittura con l’espressa indicazione del differimento della decisione della relativa questione unitamente al merito.

Detta ordinanza non può quindi in alcun modo qualificarsi come provvedimento decisorio definitivo in ordine alla questione di competenza, e non è pertanto suscettibile di impugnazione con istanza di regolamento di competenza.

2. L’istanza di regolamento di competenza è dichiarata inammissibile.

Per le spese del procedimento di regolamento di competenza si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla cit. L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento di regolamento di competenza in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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