Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33181 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. I, 16/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 16/12/2019), n.33181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina Anna Rosaria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23243/2018 proposto da:

Z.A., rappresentato e difeso dall’avvocato COSIMO

CASTRIGNANO’ e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO e QUESTURA DI BRINDISI;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 06/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento notificato il 14.2.2018 veniva disposto il trasferimento del ricorrente in (OMISSIS), quale Stato membro dell’Unione Europea competente ad esaminare la domanda di asilo in precedenza presentata dal ricorrente medesimo.

Il Z. proponeva ricorso al Tribunale di Lecce ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3-bis, che veniva respinto con decreto del 6.6.2018, in pari data notificato a mezzo p.e.c..

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto il Z. affidandosi a due motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3-sexies e l’omessa motivazione, perchè il Tribunale non avrebbe fissato l’udienza di comparizione delle parti, senza fornire alcuna motivazione in ordine al rigetto della specifica istanza contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio di merito.

Il motivo è infondato.

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3 septies – introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, convertito con modificazioni con L. n. 46 del 2017 – prevede che “L’udienza per la comparizione delle parti è fissata esclusivamente quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione”. Trattandosi di facoltà, il giudice di merito non è evidentemente tenuto a fissare l’udienza nè a disporre la comparizione delle parti, ma può e deve valutarne l’opportunità caso per caso. La ratio di simile disposizione è coerente con la generale struttura del procedimento delineato del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, commi 3-bis e segg., caratterizzato da esigenze di celerità, come traspare dalla brevità dei termini processuali fissati dal legislatore (30 giorni per la proposizione del ricorso, ai sensi del comma 3-ter, 5 giorni per la pronuncia sull’istanza di sospensione del provvedimento, ai sensi del comma 3-quater, 15 giorni per il deposito di una memoria difensiva da parte dell’autorità, ai sensi del comma 3-quinquies, ulteriori 10 giorni per il deposito di note a cura del ricorrente, ai sensi del comma 3-sexies, 30 giorni per la proposizione del ricorso innanzi la Corte di Cassazione e due mesi di tempo, per quest’ultima, per decidere, ai sensi del comma 3-septies). Inoltre, il ricorso è introdotto nelle forme di cui agli artt. 737 c.p.c. e segg. (comma 3-bis), è prevista la facoltà dell’autorità di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti (comma 3-quinquies) ed il giudizio si svolge in Camera di consiglio (comma 3-septies), il che significa che esso si connota per l’assenza delle rigidità formali tipiche del processo ordinario. In quest’ottica, la previsione della semplice facoltà, e non dell’obbligo, del giudice di merito di disporre la comparizione personale del ricorrente appare pienamente giustificata dalle esigenze acceleratorie e dalla peculiare informalità dell’intero procedimento.

Nè è previsto dalla legge alcun obbligo di specifica motivazione in caso di diniego, poichè la stessa formulazione letterale della norma di cui del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3-septies, secondo cui il giudice fissa l’udienza “esclusivamente quando lo ritenga necessario”, da un lato dimostra che si tratta di una ipotesi residuale rispetto alla regola, rappresentata dalla non necessità dell’udienza, e dall’altro lato implica che la mancata fissazione dell’udienza è sempre fondata sulla valutazione del giudice di merito di non necessità dell’incombente.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 26 del Regolamento UE 604/13 e la contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, perchè il Tribunale avrebbe omesso di rilevare che il provvedimento notificato allo Z. non conteneva l’avviso sul diritto di chiederne la sospensione.

La doglianza è inammissibile per difetto di specificità, in quanto il ricorrente non deduce di non esser stato in grado di proporre l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato a causa della mancanza dell’avviso di cui si discute. Ed invero nè nel decreto qui impugnato, nè nel corpo del motivo di ricorso in esame, viene specificato se il Z. avesse invocato, o potuto invocare, o meno, la sospensione dell’atto contenente il suo ordine di trasferimento in (OMISSIS). Considerando che a termini del D.Lgs. n. 25 del 2008, più volte richiamato art. 3, comma 3-quater, l’istanza di sospensione del provvedimento di trasferimento dev’essere proposta, a pena di inammissibilità, nel ricorso in opposizione, lo Z. aveva l’onere di dedurre di non esser stato in grado di presentare detta istanza a causa del vizio denunciato. E poichè da un lato il predetto ricorrente ha proposto tempestivamente l’opposizione, e dall’altro non emerge, dalla lettura della sentenza e del motivo di ricorso, che egli abbia presentato alcuna istanza di sospensione, la censura si risolve nella deduzione di un vizio al quale non potrebbe comunque conseguire alcun effetto favorevole per il ricorrente. Sul punto, merita di essere ribadito il principio per cui “E’ inammissibile, per difetto d’interesse, il motivo di impugnazione con cui si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, priva di qualsivoglia influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta, quindi, all’emanazione di una pronuncia senza rilievo pratico” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20689 del 13/10/2016, Rv. 642050).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati nel presente giudizio di legittimità.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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