Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33180 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 21/12/2018), n.33180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 25048

del ruolo generale dell’anno 2017, proposto da:

EUROSECURITIES INVESTMENTS Ltd (P.I.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, V.J.M. rappresentata

e difesa dagli avvocati Antonio Rappazzo (C.F.: (OMISSIS)) e

Giuseppe Rappazzo (C.F.: (OMISSIS));

– Ricorrente –

Contro

D.M.T. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa dagli

avvocati Carlo Mirabile (C.F.: (OMISSIS)) ed Emanuele Piga (C.F.:

(OMISSIS));

– Resistente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma depositata in data 2

ottobre 2017 nel procedimento civile iscritto al n. 51651/2015 del

R.G.;

sulle conclusioni scritte del P.G., in persona della dott.ssa Anna

Maria Soldi, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del

27 settembre 2018 dal consigliere relatore Augusto Tatangelo.

Fatto

Fatti di causa

Eurosecurities Investments Ltd ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo nei confronti di D.M.T. per la restituzione di una somma da quest’ultima conseguita all’esito dell’assegnazione operata in suo favore da parte del giudice dell’esecuzione in un procedimento di espropriazione presso terzi promosso da Eurosecurities Investments Ltd nei confronti di un proprio debitore, nel quale la D.M. aveva spiegato intervento. Il giudice istruttore ha disposto la sospensione del giudizio di opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ritenuto pregiudiziale, nel quale si controverte del diritto delle stesse parti a partecipare alla distribuzione in sede esecutiva (giudizio pendente davanti al Tribunale di Aosta, n. 674/2017 R.G.).

Avverso la relativa ordinanza ha proposto il presente regolamento di competenza la Eurosecurities Investments Ltd.

Ha resistito, depositando memoria difensiva, la D.M..

Diritto

Ragioni della decisione

1. Eurosecurities Investments Ltd ha promosso procedimento di espropriazione forzata dei crediti vantati dalla propria debitrice “Casinò de la Vallee” nei confronti di un istituto bancario, davanti al Tribunale di Aosta.

In tale procedura esecutiva è intervenuta Teresa D.M..

Il giudice dell’esecuzione ha assegnato in favore di quest’ultima i crediti pignorati, per un importo pari ad Euro 1.135.298,40, con ordinanza impugnata ai sensi dell’art. 617 c.p.c., da Eurosecurities Investments Ltd, la quale ha sostenuto di avere diritto all’assegnazione in proprio favore dei suddetti crediti.

L’efficacia esecutiva dell’ordinanza impugnata è stata inizialmente sospesa dal giudice dell’esecuzione, che ha poi però revocato il proprio provvedimento di sospensione, con ordinanza oggetto di reclamo davanti al tribunale in composizione collegiale, il quale, nell’accogliere detto reclamo, ha disposto nuovamente la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione, quando però la D.M. aveva ormai già conseguito dal terzo il pagamento dell’importo a lei assegnato. Eurosecurities Investments Ltd, sostenendo che il provvedimento collegiale di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione aveva determinato il venir meno del titolo in base al quale la D.M. aveva ottenuto il pagamento da parte del terzo, e pretendendo la immediata restituzione delle relative somme in proprio favore, quale effettiva titolare del credito fatto valere nel processo esecutivo, ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo nei confronti della D.M., per importo pari a quello da questa riscosso.

L’istruttore del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla D.M. ha ritenuto pregiudiziale la controversia pendente in sede di opposizione agli atti esecutivi, nella quale sarà stabilito definitivamente a chi spetta il diritto di ottenere l’assegnazione dei crediti pignorati in danno del “Casinò de la Vallee”.

Secondo la ricorrente Eurosecurities Investments Ltd non vi sarebbe in realtà nesso di pregiudizialità necessaria tra i due processi, in quanto la sola sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione (benchè posteriore al pagamento da parte del terzo in favore del creditore assegnatario) avrebbe di per sè l’effetto di porre nel nulla il titolo in base al quale la D.M. ha incassato il relativo importo e di imporre la immediata restituzione delle somme riscosse, somme da versarsi in proprio favore, quale creditrice procedente e titolare del credito azionato in via esecutiva, anche a prescindere dall’esito finale del giudizio di opposizione agli atti esecutivi e dell’individuazione del creditore avente titolo effettivo all’assegnazione.

Secondo la resistente D.M., invece, poichè l’ordinanza di assegnazione non è stata affatto revocata (essendone solo stata sospesa l’efficacia esecutiva, peraltro con provvedimento inutiliter dato, in quanto intervenuto successivamente al pagamento da parte del terzo), la pretesa della società ricorrente di ottenere la restituzione delle somme da lei incassate sulla base di quell’ordinanza richiederebbe la preventiva revoca della stessa, nonchè il definitivo accertamento del diritto della società ricorrente di ottenere l’assegnazione in proprio favore dei crediti pignorati, ciò che sarebbe possibile solo in caso di definizione in senso ad essa favorevole del giudizio di opposizione agli atti esecutivi pendente davanti al Tribunale di Aosta.

2. La tesi della società ricorrente è senz’altro priva di fondamento, in diritto.

L’avvenuta sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione solo successivamente all’avvenuto pagamento da parte del terzo in favore del creditore assegnatario non può determinare alcun obbligo di restituzione da parte di quest’ultimo, fino alla definitiva revoca, nel giudizio di merito, dell’ordinanza stessa. In ogni caso, se anche potesse ammettersi che tale sospensione abbia fatto venir meno il titolo del pagamento effettuato dal terzo in favore del creditore assegnatario, di certo il creditore procedente, che pretende di ottenere l’assegnazione in proprio favore, non avrebbe alcun diritto di ottenere l’importo riscosso finchè non risulti accertato definitivamente tale diritto, o quanto meno non intervenga la definitiva caducazione dell’ordinanza di assegnazione contestata e ne venga emessa un’altra, dotata di efficacia esecutiva, in suo favore.

3. Il Collegio ritiene peraltro che sussista invece un vero e proprio rapporto di continenza tra la presente controversia ed il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, preventivamente instaurato dalla ricorrente Eurosecurities Investments Ltd, all’esito del quale dovrà essere definitivamente accertato a chi spetta il diritto all’assegnazione delle somme pignorate in danno del “Casinò de la Vallee” (senza peraltro che tale accertamento possa tradursi in un nuovo provvedimento di assegnazione, in ragione della natura meramente impugnatoria e rescindente del giudizio di cui all’art. 617 c.p.c., ed essendo invece riservata al giudice dell’esecuzione l’adozione del nuovo atto esecutivo e in genere di ogni adeguamento del processo di esecuzione che derivi dall’accoglimento dell’opposizione: cfr. ad es. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3176 del 05/03/2002, Rv. 143693 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6733 del 24/03/2011, Rv. 617389 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18692 del 30/10/2012; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 589 del 11/01/2013; Sez. 3, Sentenza n. 18336 del 27/08/2014, Rv. 632611 01; Sez. 3, Sentenza n. 7657 del 15/04/2015): oggetto di quel giudizio è infatti, in sostanza, il medesimo diritto posto a base della domanda monitoria di cui si discute nella presente controversia.

E’ pertanto in quella sede che dovrà essere altresì vagliata l’ammissibilità e la fondatezza di ogni consequenziale richiesta restitutoria della società opponente (previa eventuale riassunzione delle domande proposte nella presente controversia, ai sensi dell’art. 39 c.p.c.).

Di conseguenza, dichiarata la continenza del presente giudizio rispetto al giudizio di opposizione agli atti esecutivi pendente presso il Tribunale di Aosta (n. (OMISSIS) R.G.), davanti al quale vanno rimesse le parti ai sensi dell’art. 39 c.p.c., l’ordinanza impugnata, di sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., va cassata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

In considerazione della natura e dei motivi della presente pronuncia, nonchè della complessità delle questioni affrontate, le spese del procedimento di regolamento di competenza, possono essere integralmente compensate tra le parti.

PQM

La Corte:

– dichiara la continenza del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rispetto al giudizio di opposizione agli atti esecutivi pendente davanti al Tribunale di Aosta (n. (OMISSIS) R.G.), davanti al quale rimette le parti, revocando il decreto ingiuntivo opposto;

– dichiara integralmente compensate le spese del procedimento di regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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