Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3318 del 12/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 3318 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TORRICE AMELIA

SENTENZA

sul ricorso 23845-2012 proposto da:
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DI MESSINA C.F.

01919340834, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell’avvocato
SIMONA RINALDI, rappresentata e difesa dall’avvocato
GIUSEPPE BIONDO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017

contro

3902

CELESTE

GIOVANNA, elettivamente domiciliata in

VIA OMBRONE

ROMA,

14, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE FILIPPO MARIA LA SCALA, che la rappresenta e

Data pubblicazione: 12/02/2018

difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la zentenza n. 12//20ll della
D’APPELLO di MESSINA, depositata il 25/11/2011 R.G.N.
1117/2009;

udienza del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA
TORRICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

N. R.G. 23845 2012

Fatto e Motivi

La Corte di Appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l’appello
proposto dalla Azienda USL n. 5 nei confronti della sentenza di primo grado che l’aveva
condannata a risarcire, nella sua interezza e senza franchigia, il danno conseguito
all’infortunio sul lavoro occorso a Giovanna Celeste, dipendente in servizio addetta all’
Emergenza Territoriale presso l’autoambulanza 118.
La Corte territoriale ha ritenuto che: la Celeste era estranea al rapporto intercorso tra
la USL e la società Assicuratrice Faro relativo alla polizza assicurativa per Qop,prtura degli
infortuni sul lavoro, polizza stipulata in attuazione dell’art. 99 del CCNL relativo alla
disciplina dei rapporti dei medici di medicina generale; nella fase amministrativa
l’Azienda non aveva mai contestato la riferibilità dell’infortunio occorso alla Celeste
all’espletamento dell’attività lavorativa, riferibilità accertata anche dalla società
assicuratrice nella istruttoria effettuata per conto della Azienda; la documentazione
medica acquisita al giudizio dimostrava il nesso di causalità tra il trauma al ginocchio
destro e l’ infortunio occorso nello svolgimento dell’attività lavorativa; l’Azienda aveva
contestato la quantificazione del danno solo nel giudizio di appello.
Avverso tale sentenza l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha proposto ricorso per
cassazione affidato a tre motivi, al quale ha resistito con controricorso Giovanna Celeste.
Sintesi dei motivi
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c.,
violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e contraddittorietà ed illogicità della
motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto che la prova del nesso di causalità
fosse desumibile dalla istruttoria espletata dalla società assicuratrice e dalla
certificazione medica. Lamenta, inoltre, illogicità della motivazione sostenendo di avere
contestato la sussistenza del nesso di causalità già nel ricorso del giudizio di primo grado
e assume l’irrilevanza della istruttoria espletata dalla società assicuratrice. Assume che
la lavoratrice non aveva provato che l’infortunio dedotto in giudizio si era verificato
durante l’espletamento della prestazione dell’attività lavorativa e deduce che la
documentazione medica non specificava la data in cui la Celeste si era recata presso il
Pronto Soccorso sicchè non poteva ritenersi escluso che la medesima avesse subito un
infortunio non in dipendenza del lavoro svolto.

1

N. R.G. 23845 2012

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n.3 e n. 5 c.p.c.,
omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia e violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c.
Lamenta che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle contestazioni da essa
ricorrente formulate negli scritti difensivi di primo e di secondo grado in ordine al

del danno ai criteri propri del rapporto assicurativo, estraneo al rapporto di lavoro
intercorrente tra la Celeste ed essa Azienda. Sostiene che il danno biologico avrebbe
dovuto essere liquidato secondo i criteri individuati nella Tabella del Tribufìale di Milano.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 h. 3, violazione e
falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., sostenendo che le spese processuali avrebbero
dovuto essere poste a carico della Celeste la quale si era resa “responsabile dell’attività
giudiziaria svolta”.
Esame dei motivi
Il primo motivo del ricorso è infondato nella parte in cui addebita alla sentenza
violazione dell’art. 2697 c.c. perchè la Corte territoriale non ha affatto violato i principi
in tema di riparto dell’onere probatorio. Essa ha desunto la sussistenza del nesso di
causalità tra l’infortunio e l’espletamento dell’attività lavorativa dalla mancanza di
contestazioni formulate dalla Azienda nella fase amministrativa e nella fase istruttoria
espletata dalla società assicuratrice, evidenziando che l’Assicurazione aveva agito su
delega e per conto della stessa Azienda. La Corte territoriale ha tenuto conto anche
della certificazione medica in data 22.12.2005, valorizzandone la portata probatoria in
ragione del fatto che era stata rilasciata dal Pronto Soccorso nelle ore immediatamente
successive alla verificazione dell’infortunio.
Il motivo è infondato nella parte in cui addebita alla sentenza vizi motivazionali perchè
la Corte territoriale, diversamente da quanto opina la ricorrente, ha spiegato in maniera
esaustiva, puntuale e lineare le ragioni poste a fondamento del “decisum”.
Le censure sono inammissibili nella parte in cui sollecitano, attraverso l’apparente
denuncia di vizi motivazionali, una diversa lettura del materiale istruttorio,
inammissibile in sede di legittimità (Cass.SSU 24148/2013 e 8054/2014; Cass.
1541/2016, 15208 /2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007
181214/2006, 3436/2005, 8718/2005).

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“quantum” della domanda risarcitoria e avrebbe errato nel parametrare il risarcimento

N. R.G. 23845 2012

Il secondo motivo è inammissibile perchè la ricorrente, in violazione degli oneri imposti
dall’art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6, e dall’ art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4, richiama atti
processuali (comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado ed atto dì appello) il
cui contenuto non è riprodotto nel ricorso, nella parte rilevante ai fini della censura
formulata. Tali atti non risultano allegati al ricorso e nemmeno ne è indicata la specifica

13713/2015, 19157/2012, 6937/2010).
La ricorrente, inoltre, pur denunciando la mancata applicazione dei criteri risultanti dalle
tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, ha omesso di specificare se di siffatta
violazione si sia doluta nel giudizio di appello versandole in atti (Cass. 12397/2016,
24205/2014, 12408/2011).
Il terzo motivo è infondato perchè nella regolazione delle spese la corte territoriale ha
fatto corretta applicazione del principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c.
In conclusione, il ricorso va rigettato sulla scorta delle considerazioni svolte, assorbenti
di tutte le questioni e le eccezioni formulate dalle parti, con conseguente addebito alla
ricorrente delle spese del giudizio di legittimità in applicazione del principio di
soccombenza.

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di
legittimità, liquidate in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi,
oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA
Così deciso in Roma nella camera di Consiglio del 10 ottobre 2017

sede di produzione processuale (Cass. SSUU 8077/2012 e 22726/2011; Cass.

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