Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3318 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. III, 11/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 11/02/2020), n.3318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25841/2016 proposto da:

L.M., S.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI 167, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

RABACCHI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti

contro

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOC COOP A RL, in persona del

procuratore Dott. B.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio dell’avvocato

PIERFILIPPO COLETTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

M.P., D.R., SI.LU., MILANO ASSICURAZIONI

SPA, GENERALI ITALIA SPA, F.S., N.R.,

N.E., N.C., D.S.P.F., V.S.,

GENERALI ITALIA SPA, N.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2082/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.C. e L.M. ricorrono, sulla base di dieci motivi, per la cassazione della sentenza n. 2082/16, del 31 marzo 2016, della Corte di Appello di Roma, che – respingendo il gravame principale esperito da F.S., nonchè da N.F., R., E. e C., contro la sentenza n. 19467/10, del 2 ottobre 2010, del Tribunale di Roma, e dichiarando inammissibili quelli incidentali degli odierni ricorrenti e di D.S.P.F. e V.S. – ha rigettato, per quanto qui ancora di interesse, la domanda risarcitoria proposta dei medesimi S. e L. nei confronti di M.P., D.R. e della Società Cattolica di Assicurazione S.c.a.r.l. (d’ora in poi, “Cattolica”).

2. Riferiscono, in punto di fatto, i ricorrenti che, nella notte dell'(OMISSIS), alle ore 04:30 circa, sul grande raccordo anulare di (OMISSIS), un furgone “Fiat Iveco”, di proprietà del L. e condotto dal S., rimaneva coinvolto in un gravissimo incidente stradale. In particolare, il S. – percependo la presenza di un ostacolo sulla terza corsia di sorpasso (che si sarebbe rivelato il pianale sottostante un’autovettura “Smart”, ribaltatasi su di un fianco per effetto della precedente collisione con altro furgone, “Fiat Fiorino”, condotto in quel frangente dal proprietario dello stesso, Si.Lu.) – tentava di sterzare a destra per evitare l’impatto, essendone però impedito dal sopraggiungere di altra vettura, rimasta non identificata, che collidendo con il furgone ne provocava la rotazione e il successivo urto con la “Smart”. Sceso dal veicolo, il S. constatava la presenza sul selciato – fino a quel momento occultatagli dalla sagoma della vettura ribaltata – del corpo di tre persone: la conducente della “Smart”, D.E., il passeggero che viaggiava a bordo dello stesso, P.G.D.H., ed un uomo verosimilmente accorso a prestare aiuto alle due donne, tale Ma.Ro.. In quel mentre, il corpo più distante dal S. secondo quanto dallo stesso riferito in sede di interrogatorio davanti al Pubblico Ministero incaricato delle indagini, in sede penale, sul sinistro – veniva arrotato, per due volte, da altrettanti veicoli sopraggiunti “in loco”.

2.1. Celebrato un processo penale a carico del S. per omicidio colposo plurimo, all’assoluzione in primo grado dell’imputato, per carenza di prova circa l’elemento soggettivo del reato, seguiva il rigetto del gravame della pubblica accusa e la declaratoria di inammissibilità – per carenza di interesse – di quello del S., volto a conseguire pronuncia di proscioglimento per insussistenza del fatto, decisione, quest’ultima, annullata da Quarta Sezione penale di questa Corte, con rinvio al giudice di appello, innanzi al quale il giudizio risultava (all’epoca di proposizione del presente ricorso) tuttora pendente.

2.2. Ciò premesso, i ricorrenti riferiscono che, in sede civile, tutti i componenti la famiglia affidataria di P.G.D.H., ovvero F.S., nonchè N.F., R., E. e C., convenivano in giudizio, per conseguire il risarcimento del danno derivante dal decesso della stessa, oltre ad essi S. e L. (e alla compagnia – oggi Generali Italia S.p.a. – che assicurava per la “RCA” il furgone “Fiat Iveco”, condotto dal primo e di proprietà del secondo), anche gli eredi di D.E., conducente della “Smart”, vale a dire D.R. e M.P. e l’assicuratrice, società Cattolica.

Gli odierni ricorrenti, costituitisi in giudizio, contestavano – per quanto qui ancora di interesse – la propria responsabilità nella causazione del sinistro, da ascrivere a loro dire, oltre che alla condotta della defunta D.E. e del conducente del furgone “Fiat Fiorino”, ovvero il già menzionato Si., anche a quella del conducente del veicolo – rimasto non identificato – che, collidendo con il furgone condotto dal S., ne provocò l’impatto con la “Smart”.

Inoltre, il S. e il L. avanzavano domanda riconvenzionale di risarcimento danni nei confronti dei convenuti M. e D., chiedendo, altresì, di essere autorizzati a chiamare in causa il Si. e la sua assicuratrice, Milano Assicurazioni S.p.a., oltre alla società Assitalia, quale impresa designata dal F.G.V.S., in relazione alla responsabilità del veicolo non identificato, precisando che nei confronti di tutti questi soggetti essi chiedevano la condanna, alternativamente o in solido, al risarcimento dei danni subiti, nonchè a manlevarli dalla domanda attorea.

In particolare, a pag. 31 della comparsa di risposta (notificata al D., alla M. e alla società Cattolica), essi, nel rassegnare le proprie conclusioni, chiedevano di essere risarciti “di tutti i danni patiti e patiendi”, indicati, fino ad allora, “per S.C., in Euro 25.000,00 per le lesioni personali, per danni patrimoniali, compreso lucro cessante, nonchè per danni morali, e per L.M. in Euro 26.000,00 per danno auto, svalutazione commerciale, fermo tecnico e lucro cessante, salvo somme diverse, maggiori o minori, che risulteranno dovute o di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge dal fatto al soddisfo”. Del pari, alle pagine 20-21 dello stesso atto, si evidenziava che “il Sig. S.C. ha subito lesioni personali” e che “l’autofurgone Fiat Iveco (…) ha riportato danni per le cui riparazioni il sig. L.M. ha sborsato Euro 17.650,25 (…) oltre esborsi ulteriori che ci si riserva di precisare e documentare, anche per fermo tecnico dell’autoveicolo”.

Costituitisi i terzi chiamati, il Si. e le società Assitalia e Cattolica, gli stessi chiedevano il rigetto delle domande risarcitorie e di manleva.

Al predetto giudizio, già pendente innanzi al Tribunale capitolino, ne veniva riunito altro instaurato da D.S.P.F. e V.S. – madre e fratello di P.G.D.H. – nei confronti degli eredi della D. e della società Cattolica, la quale chiamava in causa gli odierni ricorrenti S. e L., che reiteravano le deduzioni e domande già formulate nel giudizio anteatto, non senza dedurre come, nelle more, la propria assicurazione avesse già pagato agli attori la somma di Euro 90.000,00 a definizione di ogni pretesa.

Espletata apposita CTU per la ricostruzione della dinamica del sinistro, il giudice di prime cure – recependo le conclusioni del proprio ausiliario – riteneva che l’incidente si fosse verificato per colpa concorrente del S. e del Si., ai quali addebitava, rispettivamente, la responsabilità per i danni cagionati nella misura del 65% e del 35%, respingendo, di conseguenza, ogni domanda risarcitoria verso gli eredi della D. (e l’assicuratrice della stessa, società Cattolica), essendosi esclusa ogni corresponsabilità a carico della loro dante causa.

Veniva, del pari, respinta la domanda risarcitoria di F.S., nonchè di N.F., R., E. e C., verso il Si. e la propria assicuratrice (società Milano), e ciò sul presupposto che nessun danno potesse essere lamentato dai componenti della famiglia affidataria della defunta P.G.D.H., così come non veniva accolta la domanda risarcitoria di D.S.P.F. e V.S., giacchè proposta solo nei confronti degli eredi della D. e non ritualmente estesa agli altri convenuti o terzi chiamati nel giudizio al quale era stato riunito quello dai medesimi successivamente incardinato.

Si dava atto, poi, dell’avvenuta transazione tra F.S., nonchè N.F., R., E. e C., da un lato, ed il S., il L. e la loro assicuratrice, dall’altro.

Venivano, infine, rigettate – per quanto qui ancora di interesse le domande riconvenzionali degli odierni ricorrenti verso il Si. e la propria assicuratrice (quantunque del primo fosse stata riconosciuta una responsabilità nella misura del 35% nella causazione del sinistro), nonchè verso l’Assitalia in qualità di impresa designata dal F.G.V.S., e, infine, come detto, verso gli eredi della D. e l’assicurazione Cattolica. Sul punto, la sentenza del primo giudice evidenziava che nessun risarcimento poteva essere riconosciuto agli odierni ricorrenti in ragione del fatto che se il S. “avesse tenuto una condotta di guida adeguata alla particolare situazione di tempo e di luogo (piena notte ed auto ferme in corsie di emergenza) ben avrebbe potuto rallentare e fermarsi” mentre esso, invece, “ha travolto, determinandone la morte, la conducente e passeggera della Smart ed anche il pedone”.

In relazione alle spese del grado, per quanto specificamente concerne la posizione degli odierni ricorrenti, il Tribunale compensate integralmente le stesse quanto al rapporto processuale con F.S., nonchè N.F., R., E. e C., e quanto a quello con D.S.P.F. e V.S., ed infine quanto a quello con il Si. – condannava, invece, il S. e il L., in solido con le parti attrici, a rifondere quelle sostenute da D.R. e M.P. e dalla società Cattolica, nonchè, ma in questo caso essi soltanto, a rifondere quelle sostenute da Milano Assicurazioni (assicuratrice del Si.) e da Assitalia, nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S..

2.3. Proposto appello principale da F.S., nonchè da N.F., R., E. e C., nonchè appelli incidentali, rispettivamente, da D.S.P.F. e V.S., per un verso, e dagli odierni ricorrenti, per altro verso, il primo veniva rigettato mentre gli altri due venivano dichiarati inammissibili, l’uno per tardività, l’altro per difetto di specificità.

Infatti, pur ritenendo che, nel merito, esso sarebbe stato “parzialmente fondato” (tanto da ipotizzare un “ribaltamento”, nella ripartizione della responsabilità tra il S. e il Si. quanto alla causazione del sinistro, ponendo a carico del secondo, e non più del primo, come affermato invece dal Tribunale capitolino, la misura del 65%), la Corte romana reputava l’appello generico, in quanto non avrebbe specificato i danni al cui ristoro il S. e il L. miravano, nè la loro tipologia.

Le spese del grado venivano integralmente compensate tra tutte le parti del giudizio.

3. Avverso tale sentenza il S. e il L. hanno proposto – sulla base di dieci motivi – ricorso per cassazione, precisando come lo stesso non debba intendersi avanzato nè verso la propria assicuratrice, Generali Italia S.p.a., nè nei confronti di Silvia F., nonchè di N.F., R., E. e C., nè contro D.S.P.F. e V.S..

In sostanza, gli odierni ricorrenti si dolgono della declaratoria di inammissibilità del gravame incidentale teso a contestare il rigetto della propria domanda riconvenzionale verso gli eredi della D., verso il Si. e la sua assicuratrice, nonchè verso l’impresa designata dal F.G.V.S..

3.1. Con il primo motivo si deduce “violazione ed erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c.”, nonchè dell’art. 342 c.p.c. “con riferimento all’art. 359 c.p.c.”, e ciò “quanto alla ritenuta inammissibilità dell’appello per asserita mancata specificazione dei motivi di gravame sui danni e per pretesa mancata indicazione dei documenti e dei danni riferibili a ciascuno dei due danneggiati”.

Si dolgono i ricorrenti della declaratoria di inammissibilità del gravame da essi proposto, evidenziando che nell’atto di appello essi ebbero a concludere per il risarcimento di tutti i danni subiti “per come documentati, precisati e provati in prime cure”, nonchè per “l’accoglimento delle conclusioni tutte, di merito e istruttorie, prese in prime cure”. Il riferimento agli scritti defensionali di primo grado varrebbe, dunque, ad identificare e quantificare i danni, dovendosi ritenere – a dire dei ricorrenti – “senz’altro ammissibile e rituale in appello il riportarsi alle deduzioni e conclusioni prese dalla parte in primo grado, “da aversi per integralmente richiamate e trascritte””, e ciò in assenza di “una norma processuale che statuisce la inammissibilità ed impone alla parte di trascrivere nuovamente e per intero le conclusioni prese nel contesto dell’atto di primo grado”.

3.2. Con il secondo motivo è dedotta, per un verso, “ulteriore violazione ed erronea applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., quanto alla ritenuta inammissibilità dell’intero appello”, avendo gli allora appellanti articolato uno “specifico motivo” di gravame in ordine “all’accertamento delle responsabilità” (di altri soggetti coinvolti nel sinistro); per altro verso, è dedotta “violazione delle norme sul giudicato” in relazione alla “pronuncia di inammissibilità della domanda riconvenzionale dei ricorrenti”, essendo stata la stessa “già dichiarata ammissibile dal primo giudice, che l’aveva difatti rigettata per motivi attinenti al merito”.

3.3. Con il terzo motivo è dedotta, da un lato, violazione “dell’art. 276 c.p.c., comma 5, con riferimento all’art. 281-bis c.p.c., con conseguente nullità della sentenza” – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – “per contraddittorietà insanabile tra il dispositivo e la motivazione”; dall’altro lato, si ipotizza “violazione dell’art. 100 c.p.c. e delle norme ulteriori indicate in epigrafe al primo motivo”, e ciò “quanto alla ritenuta “irrilevanza” della pronuncia sul merito dell’appello e di riforma della sentenza appellata in punto di responsabilità nella causazione del sinistro”.

Ci si duole della discrasia tra la motivazione della sentenza (che argomenta in ordine all’inammissibilità del loro appello) e il dispositivo, nel quale lo stesso è invece rigettato, rilevando come l’inammissibilità del gravame potesse, al più, riguardare la loro domanda di manleva, ma non le “ulteriori specifiche doglianze degli appellanti nei riguardi della sentenza impugnata”, in relazione alle quali essi S. e L. conservavano l’interesse ad agire e a impugnare, ex art. 100 c.p.c., visto che “la riforma della responsabilità, la decisione della condanna alle spese nei confronti delle altri parti in causa, l’accoglimento della domanda di manleva erano e sono del tutte estranee, rispetto alla domanda di risarcimento dei danni subiti”.

3.4. Con il quarto motivo è dedotta “violazione ed erronea applicazione dell’art. 2054 c.c., commi 1 e 2, con riferimento all’art. 2697 c.c.”, oltre che “dell’art. 112 c.p.c.”.

Ci si duole della mancata riforma della gravata sentenza in punto responsabilità, e ciò sia in relazione all’esclusione di ogni addebito a carico di D.E., sia alla valutazione del contributo del Si., ritenendosi che ad ognuno di essi andasse ascritto un 50% di responsabilità nella causazione del sinistro, con conseguente condanna solidale dei medesimi (e delle rispettive compagnie assicuratrici) a risarcire i danni agli odierni ricorrenti.

3.5. Con il quinto motivo è dedotta “violazione ed erronea applicazione dell’art. 141 C.d.S., comma 3 e art. 142 C.d.S., per l’erroneo addebito a S. di velocità non adeguata alle condizioni di tempo e di luogo”.

Si censura la decisione di ritenere “non prudenziale” una velocità intorno a 90 km/h su tratto autostradale rettilineo in corsia di sorpasso e in condizioni atmosferiche ottimali.

3.6. Con il sesto motivo è dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – “omesso esame di un fatto decisivo ed assorbente per il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti”, e ciò “quanto alla imprevedibilità, alla invisibilità e alla inevitabilità dell’ostacolo che S. si trovò di fronte nel buio, di traverso alla corsia di sinistra del GRA”.

3.7. Con il settimo motivo è dedotta “violazione o erronea applicazione dell’art. 651 c.p.p., comma 1, art. 652 c.p.p., comma 1, e art. 654 c.p.p.”, per essere state disattese le risultanze del “giudicato penale”.

3.8. Con l’ottavo motivo è dedotta “ulteriore violazione dell’art. 2054 c.c., comma 1, quanto all’omesso rilievo e all’omesso esame della responsabilità e dell’apporto causale, nel determinismo dell’evento dannoso, della condotta di guida del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, che è sopraggiunto da tergo del Fiat Iveco di S. e lo ha investito nella parte latero-anteriore destra”.

3.9. Il nono motivo – per il quale i ricorrenti si riportano a quanto dedotto nel primo – ipotizza “violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 359 c.p.c.” quanto “alla omessa pronuncia sullo specifico motivo di appello afferente alla illegittima regolazione delle spese di soccombenza di primo grado per erronea applicazione dell’art. 91 c.p.c., quanto alla Milano assicurazioni, assicuratrice del Si.”, perchè “riconosciuto sia pure parzialmente responsabile dell’incidente”. Del pari, si ipotizia violazione “della stessa normativa quanto al mancato esame ed alla mancata pronuncia sulla domanda di declaratoria di responsabilità della conducente della Smart, con conseguente esclusione della condanna dei concludenti alle spese di lite in favore della Cattolica assicurazioni e degli eredi della D.E.”.

3.10. Il decimo motivo ipotizza “omesso adeguato esame di altri due fatti decisivi per il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti”, ovvero “la espulsione della Smart dei corpi delle occupanti per frantumazione del tetto del veicolo, per il cappottamento contro il guard-rail e per la mancanza di cinture di sicurezza”, nonchè “la presenza sul posto del corpo del “pedone” Ma.Ro.”, che si addebita ad “investimento da parte di altra auto o della stessa Smart”.

4. Hanno resistito all’impugnazione le società Unipolsai Assicurazioni S.p.a. (già Milano Assicurazioni), Generali Italia S.p.a. (già Ina Assitalia) e la società Cattolica, nonchè D.R. e M.P., chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o infondata.

L’inammissibilità è argomentata sia sotto il profilo del difetto di autosufficienza (Generali, Cattolica e Unipolsai), che dell’operatività dell’art. 348-ter c.p.c., u.c., che precluderebbe la formulazione di censure a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (Cattolica).

Nel merito si evidenzia la correttezza della decisione della Corte romana di dichiarare inammissibile il gravame, rilevandosi – quanto, in particolare, ai motivi secondo e settimo – che nessun giudicato civile appare ipotizzabile in relazione alla domanda risarcitoria degli odierni ricorrenti, così come nessun giudicato penale in ordine alla posizione del S. risulterebbe essersi formato.

5. Già fissata, per la trattazione del ricorso, adunanza camerale del 13 giugno 2018, questa Corte, rilevata la mancata notificazione del ricorso al Si., ordinava la rinnovazione dell’incombente.

6. I ricorrenti – anche con memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c. – deducono – di aver notificato al Si., il 13 aprile 2019, l’ordinanza suddetta ed il ricorso, con atto in busta chiusa restituito “per irreperibilità del destinatario”, e di aver eseguito, in pari data, analoga notificazione in via telematica presso il suo difensore nel giudizio di primo, insistendo per la rinnovazione della notificazione, atteso che il provvedimento adottato da questa Corte (in assenza di un precedente tentativo di notificazione), costituirebbe un ordine di integrazione del contraddittorio.

Per contro, la Società Cattolica – sempre con memoria depositata ai sensi della disposizione già citata – ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, ex art. 330 c.p.c., u.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Il ricorso è inammissibile.

7.1. In assenza “ab origine” di notificazione, al Si., dell’atto di impugnazione, il provvedimento adottato da questa Corte – come osservano gli stessi ricorrenti – deve intendersi come ordine di integrazione del contraddittorio.

La notificazione dello stesso, tuttavia, essendo decorso più di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avrebbe dovuto compiersi – a norma dell’art. 330 c.p.c., u.c., alla parte personalmente, donde l’inammissibilità del ricorso, non potendo operare il rimedio della rinnovazione.

Difatti, questa Corte, se ha affermato, con riferimento all’ordine di integrazione del contraddittorio nei giudizi impugnatori relativi a cause inscindibili, che la notificazione fatta al procuratore, “integrando una mera violazione della prescrizione in tema di forma, e non già l’impossibilità di riconoscere nell’atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, dà luogo a una nullità sanabile, ai sensi dell’art. 160 c.p.c.” ha, nondimeno, circoscritto l’applicazione di tale principio al caso – che qui non ricorre, essendo stato il Si. contumace in appello – in cui la notificazione avvenga presso “il procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata” (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 26 settembre 2017, n. 22341, Rv. 646020-02, nello stesso senso già Cass. Sez. Un., sent. 1 febbraio 2006, n. 2197, Rv. 587282-01).

D’altra parte, nell’ipotesi “di cause inscindibili, qualora il ricorso per cassazione non sia stato proposto nei confronti di tutte le parti e la Corte abbia assegnato termine per l’integrazione del contraddittorio, un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 331 c.p.c.”, se “esclude che possa farsi ricadere sul ricorrente che abbia tempestivamente avviato il procedimento di notificazione l’esito negativo del medesimo dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà e non prevedibili”, comporta, allo stesso tempo, che questo principio debba essere applicato “tenendo conto che il termine per l’integrazione del contraddittorio non viene concesso soltanto per iniziare il procedimento, ma anche per svolgere le indagini anagrafiche che siano prevedibilmente necessarie, ed è peraltro stabilito allo scopo di permettere alla parte di rimediare ad un errore nel quale è incorsa all’atto della notificazione del ricorso”, sicchè, in applicazione del principio, si è ritenuto inammissibile il ricorso quando il ricorrente non abbia “ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio nel termine a tal fine concesso, ritenendo imputabile al medesimo l’esito negativo della notificazione, non andata a buon fine, in quanto il destinatario non era stato reperito al domicilio, dato che il ricorrente aveva omesso di effettuare tempestive indagini anagrafiche, nonostante che l’ultima notificazione risalisse all’atto di appello e nel relativo giudizio la controparte fosse rimasta contumace”, proprio come avvenuto nella presente ipotesi (cfr. Cass. Sez. 1, sent. 14 ottobre 2005, n. 20000, Rv. 583661-01).

8. Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra tutte le parti dello stesso, in ragione della complessità della vicenda processuale, evenienza, questa, idonea ad integrare taluno dei “giusti motivi”, ex art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo – applicabile “ratione temporis” al presente giudizio, visto che l’atto di citazione in primo grado risulta notificato il 5 aprile 2005 anteriore alle modifiche apportate dai diversi interventi legislativi che hanno avuto origine con la L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a).

9. A carico dei ricorrenti sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, compensando integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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