Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3318 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 29/10/2010, dep. 11/02/2011), n.3318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A.M. rappresentata e difesa dall’Avv. Acone

Modestino con il quale elettivamente domicilia in Roma via Buccari n.

3 presso Maria Teresa Acone.

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio di Parma in persona del Direttore pro

tempore, domiciliata per legge presso la Cancelleria della sezione

della Commissione Tributaria Regionale di Bologna sezione distaccata

di Parma;

Società S.E.I.T. in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in Parma, via Garibaldi n. 23 presso lo

studio dei difensori avvocati Alberto Rondani e Giuseppe Bruno.

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna

sezione distaccata di Parma, n. 19/22/2005 pronunciata il 18 gennaio

2005 e depositata in segreteria il 15 marzo 2005 non notificata.

udita la relazione del Consigliere Renato Polichetti;

udite le conclusioni scritte del P.G. Gambardella Vincenzo che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

QUANTO SEGUE:

La presente controversia ha per oggetto la questione relativa alla circostanza se gli avvisi di mora notificati alla ricorrente potessero essere emessi indipendentemente dalla preliminare notifica degli avvisi di mora.

La Commissione Tributaria Regionale della Romagna sezione distaccata di Parma ha ritenuto che gli avvisi di accertamento sarebbero stati preceduti dagli avvisi di mora notificati presso la casa comunale per irreperibilità della destinataria. In secondo luogo ha ritenuto che non vi fosse stata estinzione della pretesa tributaria in quanto la contribuente avrebbe chiesto l’estensione di un condono proposto da altro soggetto giuridico (la società il Porfido) di cui la stessa era socia.

Per quanto riguarda la precedente omessa notifica della cartella di pagamento ad avviso della Commissione la cartella di pagamento conteneva gli elementi essenziali per costituirne equipollente in quanto la stessa avrebbe contenuto gli elementi essenziali.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso innanzi a questa Corte denunciando la palese violazione di legge in quanto la Commissione si era discostata dalla giurisprudenza in base alla quale la cartella di pagamento deve essere sempre preceduta dalla notifica della cartella esattoriale.

Con il secondo motivo viene dedotta la palese violazione di legge in quanto l’avviso di mora conteneva gli elementi essenziali per costituirne equipollente.

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

La suddetta sentenza, infatti, si pone in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte che ha stabilito, in relazione alla normativa all’epoca vigente che “l’amministrazione non è libera di agire a suo piacimento, ma deve rispettare le cadenze imposte dalla legge in base alla quale la cartelle esattoriale costituisce un adempimento indefettibile la cui mancanza costituisce comporta la nullità dell’avviso di mora indipendentemente dalla completezza o meno delle indicazioni in essa contenute” (cassazione sentenza n. 2798 del 28 febbraio 2006).

Nel caso di specie è del tutto pacifico ed incontroverso che nessuna cartella esattoriale era stata in precedenza notificata alla contribuente, in palese violazione del sopra menzionato principio, ed in particolare dell’univoco disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, all’epoca vigente.

Pertanto il ricorso deve essere accolto la sentenza cassata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, deve essere accolto il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio, in quanto l’errore della Commissione Tributaria si basa su di una errata applicazione di norme di diritto, tuttavia vigenti in epoca anteriore alla instaurazione del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del contribuente; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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