Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3318 del 08/02/2017

Cassazione civile, sez. I, 08/02/2017,  n. 3318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18190-2014 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE

104, presso ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato e difeso dagli

avvocati GIUSEPPE GIANOLI, ROSSELLA BARBARO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REBUFFONI ANTONELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI

LUCIANI 1, presso l’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MARIA IDA QUINZANI, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 560/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 28/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ROSSELLA BARBARO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato VALERIO MAURO BOCCANELLI,

con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 18.12.2013, il Tribunale di Brescia ha pronunciato la separazione dei coniugi R.A. ed B.A., e l’ha addebitata al marito, rigettando la domanda di addebito dallo stesso proposta.

La decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Brescia, che, con sentenza in data 28.4.2014, ha ritenuto, sulla scorta dell’esame di due relazioni investigative e della deposizione di numerosi testi, che: a) era rimasta accertata l’esistenza di una relazione adulterina del marito, che aveva determinato la rottura del rapporto coniugale, nè la decisione della moglie di separarsi poteva dirsi determinata da estemporanea gelosia, essendo maturata in tempi non brevissimi;

b) gli incontri della moglie con altro uomo erano successivi alla scoperta della relazione del marito, al definitivo abbandono della casa coniugale da parte di lui ed al deposito del ricorso per separazione, sicchè era indimostrata l’incidenza causale di tale relazione – in sè alquanto sfumata – nella frattura del matrimonio;

c) il marito non aveva diritto nè all’assegno di mantenimento, dato lo statuito addebito, nè all’assegno alimentare, avendo rivestito cariche in alcune Società che confermavano la sua capacità lavorativa e le sue attitudini imprenditoriali.

Avverso detta sentenza, ricorre per cassazione B.A. sulla base di cinque motivi, al quale la R. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

1. Va, preliminarmente, disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente ex art. 348 ter c.p.c., comma 5, tenuto conto che tale disposizione non si applica ai casi di cui all’art. 348 bis, comma 2, lett. a) cit. codice, id est alle cause in cui il pubblico ministero è parte necessaria ai sensi dell’art. 70 c.p.c., comma 1, il cui n. 2 menziona espressamente le cause matrimoniali “comprese quelle di separazione personale dei coniugi”.

2. Col primo ed il secondo motivo, il ricorrente censura, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la statuizione sub a) della narrativa per violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, per avere la Corte territoriale rispettivamente:

– motivato in maniera apparente e comunque insufficiente sui motivi d’appello coi quali aveva criticato il valore probatorio della relazione investigativa depositata ex adverso, aveva evidenziato la genericità della documentazione fotografica, aveva lamentato la valutazione solo parziale delle dichiarazioni rese dal teste Marino, che la aveva redatta, e la mancata valutazione della deposizione Z.;

– motivato in modo apparente e comunque insufficiente in relazione alla critica mossa alla decisione di primo grado che aveva ritenuto inattendibili i testi F. e Z. ed, in modo illogico, aveva considerato attendibile il teste C..

3. Col terzo motivo, anch’esso rivolto avverso la statuizione sub a) della narrativa, si deduce la violazione dell’art. 143 c.c., comma 2 e art. 151 c.c., comma 2, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo la Corte d’Appello tenuto conto della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la decisione di separarsi dev’essere diretta conseguenza dell’infedeltà altrui”.

4. Con il quarto motivo, si critica, ex art. 360 c.p.c., commma 1, n. 4, la statuizione sub b) della narrativa per violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4. La Corte territoriale, lamenta il ricorrente, “ha motivato in maniera omissiva, generica, apparente e/o comunque insufficiente” sul motivo d’appello con cui aveva censurato la valutazione dei testi S. e Fr., rilevanti al fine di accertare la violazione degli obblighi coniugali da parte della moglie, ed a valutarne lo stato psicologico, in riferimento alla decisione di separarsi.

5. Il quinto motivo è rivolto ad infirmare la statuizione sub c), per violazione dell’art. 156 c.c., comma 3, art. 433 c.c., comma 1, n. 1 e art. 438 c.c.; art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4. Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non ha tenuto conto nè della costante giurisprudenza in tema di capacità dell’alimentando di provvedere al proprio mantenimento ed alla dignità sociale di lavoro consona al suo status, nè dell’allegazione relativa all’età di esso ricorrente ed al giudizio prognostico sugli anni a venire.

6. I motivi sono inammissibili. Ad onta della formale deduzione come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e nullità della sentenza per la carenza del requisito della motivazione/coi motivi primo, secondo, quarto e quinto, il ricorrente ha, in concreto, lamentato la mancata o non appagante valutazione di alcuni elementi fattuali e probatori, censura che esula sia dall’ambito del vizio di cui all’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito (cfr. Cass. n. 13716 del 2016; n. 6715 del 2015), che dal dedotto profilo di nullità che è ravvisabile quando sia denunciata l’impossibilità di individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (cfr. Cass. n. 920 del 2015; n. 22845 del 20101i1 richiamo al principio di cui all’art. 156 c.p.c., comma 2 è del tutto criptico). Peraltro, le censure sono inammissibili, anche, a volerle considerare in riferimento al motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Tale disposizione, nel testo applicabile ratione temporis (la sentenza stata pubblicata il 28.4.2014), infatti, ha ridotto il controllo di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale (mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico; motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile), a prescindere, beninteso, dal confronto con le risultanze processuali, non integrando l’omesso esame di elementi istruttori di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (come nella specie) ancorchè la sentenza non abbia, in tesi, dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014).

8. Anche le violazioni di legge dedotte col terzo e col quinto motivo sono inammissibili. Non risultano, infatti, affermati principi di diritto diversi da quelli invocati, secondo cui: a) l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale è di regola sufficiente, da sola, a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, semprechè non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto cfr. da ultimo, ord. n. 16859 del 2015; b) il diritto agli alimenti previsto dall’art. 433 c.c. è legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità da parte dell’alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di attività lavorativa: se questi è in grado di trovare un’occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali, nulla può pretendere dal coniuge. Semplicemente, la Corte territoriale ne ha fatto applicazione in senso diverso da quello auspicato dal ricorrente, secondo la ricostruzione dei fatti dalla stessa operata, che, com’è noto, è incensurabile in sede di legittimità.

9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 9.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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