Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33179 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 21/12/2018), n.33179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29773-2017 proposto da:

M.B., B.M., M.M., M.W.,

MO.MA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIETRO DE CRISTOFARO

40, presso lo studio dell’avvocato MARIANTONIETTA SAFFIOTTI,

rappresentati e difesi dall’avvocato FERDINANDO DE LEONARDIS;

– ricorrenti –

contro

A.L., Z.E., elettivamene domiciliati in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GRAZIANI,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FEDERICO VIERO;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 13175/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 25/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

RILEVATO

che:

M.B., M.W., M.M., Mo.Ma. e B.B. hanno proposto revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, riguardo a Cass. sez. 3, ord. 25 maggio 2017n. 13175, che aveva rigettato un ricorso da loro proposto – a seguito di ordinanza pronunciata ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c., in data 8 maggio 2015 dalla Corte d’appello di Venezia che aveva dichiarato inammissibile il relativo gravame – avverso sentenza del 6 novembre 2014 con cui il Tribunale di Vicenza aveva accolto una domanda proposta da A.L. ed Z.E. ex art. 2901 c.c., dichiarando inefficace nei confronti degli attori un atto notarile del 27 febbraio 2009 con cui M.B. aveva istituito un trust trasferendo gli immobili indicati nell’atto alla trustee B.M.. Lamentano gli attuali ricorrenti che nella suddetta ordinanza impugnata per revocazione si sarebbe erroneamente ritenuto che il ricorso da loro proposto non avesse esplicitato in modo congruo il contenuto dei motivi d’appello, laddove tale congrua esposizione sarebbe stata offerta a pag. 4 del ricorso.

Si sono difesi con controricorso A.L. ed Z.E..

Diritto

RITENUTO

che:

Il ricorso così descrive (a pagina 16) l’errore in cui sarebbe incorsa questa Suprema Corte nell’ordinanza impugnata:

“Codesta Suprema Corte… è incorsa in errore obiettivamente ed immediatamente rilevabile attinente alla non verità di specifici dati empirici, presumendo che il ricorso omette di esplicitare in modo congruo il contenuto dei motivi di appello originariamente avanzati avverso la decisione di primo grado mentre invece a p.4 del ricorso si è contestata la correlazione tra l’ordinanza del 10/1/2009 (unica antecedente all’atto istitutivo di trust stipulato il 27/2/2009 – v. p. 3 ricorso cassazione -) con le successive ordinanze (di oltre tre anni) del 17/3/2012 e del 19/12/2012 qualificate come connesse dal giudice di prime cure (v. p.6 sentenza 1° grado) senza fornire elementi e dati certi sulla connessione medesima ed omettendo di dare rilievo alla circostanza che l’unica ordinanza valutabile, in linea astratta, ai fini dell’azione revocatoria ha avuto l’apposizione della formula esecutiva l’8/7/2009 – dopo quasi cinque mesi dall’atto istitutivo di trust – e notificata il 21/7/2009.

Il grave errore revocatorio si concretizza in un errore di fatto commesso dalla Suprema Corte che supponendo un fatto (mancata indicazione delle censure in appello avverso la cadenza temporale di presupposti delle ordinanze qualificate dal giudice di primo grado come presupposto dell’actio pauliana ritenendo provato ed accertato un intento fraudolento in pregiudizio dei creditori antecedentemente alla conoscenza legale dei titoli giudiziali utilizzati dagli attori in revocatoria per fondare le proprie domande) la cui verità è incontrastabile per non essere stata nemmeno una delle tre notificata in data anteriore all’atto istitutivo di trust con evidente erroneità della decisione di rigetto”.

E’ del tutto evidente che nella illustrazione così riportata l’indicazione del preteso errore di fatto in cui sarebbe incorsa l’impugnata ordinanza non è comprensibile, in quanto sorretto,, da una descrizione confusa e comunque generica, che non consente di individuarne l’asserito contenuto; e ciò, assorbito ogni altro profilo, conduce il ricorso alla inammissibilità, con conseguente condanna – in solido per il comune interesse processuale – dei ricorrenti alla rifusione a controparte delle spese del grado, liquidate come da dispositivo.

Sussistono altresì D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando solidalmente i ricorrenti a rifondere alla controparte le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 7000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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