Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33177 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 21/12/2018), n.33177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14319-2017 proposto da:

D.C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ROBERTO VALENTINI;

– ricorrente –

contro

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTO RUFO

23, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ERCOLE MOSCARINI,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 274/2017 della CORTI D’APP1Thl 0 di /O111 /,

depositata il 28/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 27/09/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

RILEVATO

che:

Con atto notificato il 12 giugno 2014 R.F. conveniva davanti al Tribunale di Pescara D.C.I. per ottenere la convalida di sfratto per finita locazione di un immobile, adducendo che la controparte gli aveva comunicato con raccomandata del 31 ottobre 2013 di voler risolvere anticipatamente il contratto – che fisiologicamente sarebbe scaduto il 31 gennaio 2018 -, e che a ciò aveva aderito il R. stesso con raccomandata del 28 maggio 2014. La D.C. si costituiva resistendo, e in particolare negando che sussistesse un atto idoneo a far scadere anticipatamente il contratto; inoltre, sulla base di asseritamente gravi problemi di umidità e di non agibilità dell’immobile, chiedeva che il contratto fosse dichiarato risolto per inadempimento del locatore e che quest’ultimo fosse condannato al risarcimento dei danni.

Con sentenza n. (OMISSIS) il Tribunale rigettava la domanda del R. e accoglieva le pretese della D.C. limitatamente alla condanna al rimborso delle spese di agibilità, per il resto rigettando.

Avendo proposto appello principale la D.C. e appello incidentale il R., con sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., la Corte di L’Aquila rigettava entrambi i gravami.

Ha proposto ricorso la D.C., fondandolo su unico motivo; si è difeso con controricorso il R.. Entrambe le parti hanno depositato anche memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

L’unico motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 34,per avere la corte territoriale negato all’attuale ricorrente l’indennizzo relativo a perdita di avviamento commerciale per rilascio spontaneo dell’immobile dopo la notifica dell’atto di intimazione dello sfratto per finita locazione: nel caso in esame tale rilascio sarebbe irrilevante, in quanto “rebus sic stantibus appare indubitabile che la cessazione del rapporto locatizio sia la diretta ed immediata conseguenza dell’iniziativa unilaterale del locatore”.

La suddetta unica censura prospetta in realtà non una violazione della norma in rubrica invocata, bensì una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella operata dal giudice di merito, conducendo pertanto il ricorso alla inammissibilità. Si aggiunga, ad abundantiam, che anche nel suo contenuto fattuale il motivo si attesta su un livello del tutto generico (cfr. da ultimo, in motivazione, S.U. 20 marzo 2017 n. 7074) e si basa su una serie di risultanze processuali indicate con modalità non idonee a integrare il requisito dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – al controricorrente; sussistono altresì D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art., comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi E 4000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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