Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33176 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 21/12/2018), n.33176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14037-2017 proposto da:

H.L.B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

CLODIO 18, presso lo studio dell’avvocato ROSITA AURELIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO POGGI LONGOSTREVI;

– ricorrente –

Contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma viale Giulio Cesare 21,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MALATESTA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

B.M., B.I., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DARDANLLI 46, presso lo studio dell’avvocato MARINA PETROLO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato EMILIO NEGRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 178/2017 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA,

depositata il 23/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella carriera di consiglio non

partecipata del 27/09/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

La Corte.

Fatto

RILEVATO

che:

Con atto di citazione notificato il 19-21 ottobre 1999 H.L.B.A. conveniva davanti al Tribunale di Modena B.M. e B.I. nonchè Winterthur Assicurazioni S.p.A. – ora Unipolsai Assicurazioni S.p.A. – per ottenerne il risarcimento di danni derivati da un sinistro stradale del 14 gennaio 1998 in cui egli sarebbe stato investito da una vettura di proprietà di B.I., assicurato presso la suddetta compagnia, e condotta da B.M.. Si costituivano sia B.M. e B.I., sia la compagnia assicuratrice, tutti resistendo. Il Tribunale, con sentenza del 26 ottobre 2011, dichiarava B.M. responsabile al 70% nella causazione del sinistro e l’attore responsabile al 30%, condannando conseguentemente i convenuti al risarcimento dei danni, per quanto qui interessa, nella misura di Euro 529.884,85 oltre interessi.

Avendo H.L.B.A. proposto appello, cui resistevano le controparti, la Corte d’appello di Bologna lo rigettava con sentenza del 20 dicembre 2016-23 gennaio 2017.

Ha presentato ricorso, articolato in tre motivi, H.L.B.A.. Si sono difesi con controricorso B.M. e B.I.; con altro controricorso si è difesa Unipolsai Assicurazioni S.p.A. il ricorrente ha depositato anche memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e omessa valutazione dell’art. 2054 c.c., nonchè illogica motivazione e omesso esame di fatti discussi e decisivi.

Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e omessa valutazione degli artt. 149 e 141 C.d.S., nonchè illogicità motivazionale e omesso esame di fatto discusso e decisivo.

Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione ed errata interpretazione dell’art. 1227 c.c., anche in relazione all’omessa ed erronea applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

Tutti e tre i motivi sono diretti ad ottenere una valutazione alternativa del compendio probatorio, non svincolandosi quindi da una evidente inammissibilità, non superata neppure dalle argomentazioni addotte nella memoria, le quali pervengono, alla fin fine, sullo stesso piano direttamente fattuale.

Le pretese violazioni di norme di diritto, evocate nel primo e nel secondo motivo, sono la risultante di un sollecitato apprezzamento della quaestio facti e di una sua ricostruzione, sicchè si collocano al di fuori della possibilità di controllo di tale quaestio così come delineata dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo vigente, oggetto di nota chiarificazione nomofilattica (tale norma infatti deve essere interpretata, ex art. 12 preleggi, come mezzo di tutela del “minimo costituzionale” dell’obbligo di motivazione, per cui “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali”, vizio che “si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”: così si esprime il celebre intervento di S.U. 7 aprile 2014 n. 8053, cui si sono conformati S.U. 7 aprile 2014 n. 8054 e in seguito, tra gli arresti massimati, Cass. sez. 6-3, ord. 8 ottobre 2014 n. 21257, Cass. sez. 6-3, 20 novembre 2015 n. 23828 e Cass. sez. 3, 12 ottobre 2017 n. 23940).

Nel terzo motivo, poi, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., a sua volta non è realmente focalizzata, bensì la sua denuncia costituisce schermo di una critica direttamente fattuale. E peraltro la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non potrebbe comunque sussistere, per quanto insegna Cass. sez. 3, 10 giugno 2016 n. 11892, che, a proposito dell’articolo 115 c.p.c., indica che la violazione “può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre”, e, a proposito dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), ritiene denunciabile vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, , ma “solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime” (sulla modalità di deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. cfr. pure, in motivazione, S.U. 5 agosto 2016 n. 16598).

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado ai controricorrenti come da dispositivo; sussistono altresì D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere ai controricorrenti B.M. e B.I. le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 5100, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge e alla controricorrente Unipolsai Assicurazioni S.p.A. le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 5100, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA