Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33175 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 21/12/2018), n.33175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13862-2017 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PAOLO SCAGIANTI;

– ricorrente –

contro

ENEL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo

studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2128/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 22/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/20 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

La Corte.

Fatto

RILEVATO

che:

Con atto di citazione notificato il 30 giugno 2006 P.F., P.E. e P.L. convenivano davanti al Tribunale di Ferrara Enel S.p.A. per ottenerne, nella misura di Euro 195.000, il risarcimento di danni derivati dalla morte del congiunto Pi.En., rimasto folgorato dal contatto tra la sua canna da pesca e i conduttori della linea aerea dell’elettrodotto attraversante l’alveo del canale dove stava effettuando una battuta di pesca. La convenuta si costituiva resistendo. Con sentenza n. (OMISSIS) il Tribunale rigettava la domanda.

Avendo i P. proposto appello, cui la convenuta resisteva, la Corte d’appello di Bologna lo rigettava con sentenza del 25 ottobre-22 novembre 2016.

Assistito dal patrocinio a carico dello Stato, P.F. ha proposto ricorso, articolato in due motivi, da cui si è difesa con controricorso Enel S.p.A. Il ricorrente ha pure depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

1. Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2050 c.c.

La Corte d’appello avrebbe negato la responsabilità di Enel S.p.A. per avere accertato essere state adottate tutte le prescrizioni normative applicabili. Il giudice, peraltro, non dovrebbe accertare solo la colpa specifica, ma anche la colpa generica: e nel caso in esame Enel S.p.A. avrebbe potuto mettere in prossimità dei cavi dell’elettrodotto “appositi cartelli e segnaletica”, trattandosi di una “zona abitualmente frequentata da pescatori”.

2. Invero, la corte territoriale si era trovata di fronte, in sostanza, ad un’analoga censura. Con il primo motivo d’appello, infatti – sintetizza la stessa corte a pagina 2 della sua motivazione -, gli appellanti avevano lamentato che il primo giudice aveva escluso la responsabilità dell’Enel per il rispetto delle prescrizioni di legge sulla costruzione e sull’esercizio dell’elettrodotto “pur in assenza della prova positiva da parte della medesima convenuta di aver adottato tutte le misure offerte dalla tecnica e a disposizione dell’esercente l’attività pericolosa per evitare il danno”; e con il secondo ancora si erano lamentati, in riferimento agli esiti della consulenza tecnica d’ufficio su cui si era fondato il Tribunale, dell’omessa “valutazione critica dell’elaborato peritale non solo sotto il profilo del rispetto da parte dell’Enel della normativa in materia di installazione e gestione degli elettrodotti ma altresì sotto il profilo dell’adozione di ogni possibile misura di sicurezza”.

La corte territoriale, allora (motivazione, pagina 3), prende le mosse dal rilievo che nell’attività di prevenzione dei danni “l’esercente una attività pericolosa mantiene una certa discrezionalità nella scelta delle misure da adottare, dovendo far uso della normale prudenza e tenendo conto dello sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche in cui tale attività si svolge”. Ma subito dopo presenta la seguente affermazione, fondamentale nell’esternare il ragionamento adottato: “Tale discrezionalità… viene meno quando è la legge ad imporre l’adozione di talune misure, per cui la presunzione di responsabilità ex art. 2050 c.c., opera nei confronti dell’esercente che abbia adottato misure diverse e meno severe di quelle prescritte dalla normativa applicabile, sia di natura legislativa sia regolamentare…; la medesima presunzione di responsabilità cessa di operare invece quando sia fornita la prova del rispetto di tutte le norme indicate sicchè l’evento dannoso può essere considerato rientrare nell’ambito del caso fortuito ovvero imputabile alla colpa esclusiva del danneggiato”. La sentenza impugnata richiama, quindi, gli esiti della consulenza tecnica d’ufficio nel senso del rispetto, da parte dell’Enel, della normativa specifica attinente agli elettrodotti per concludere (motivazione, pagina 4) che P.E. “incautamente toccava con la punta del sostegno della sua canna da pesca i cavi del detto elettrodotto venendone folgorato” ma che ogni responsabilità dell’Enel deve essere esclusa essendo stato condivisibilmente accertato dal primo giudice che la società “ha adottato tutte le misure prescritte dalla normativa in tema di costruzione ed esercizio di elettrodotti” del tipo di cui si tratta, e che è stato “quindi accertato che il nesso causale tra l’attività dell’Enel e l’evento dannoso è stato interrotto dal comportamento colpevole del danneggiato”.

3. La motivazione appena sintetizzata non è nitida, in quanto sembra connettere (frettolosamente) l’asserto della prova liberatoria che l’Enel avrebbe fornito – dimostrando di avere “adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”, come recita l’art. 2050 c.c. – con quello della intervenuta scissione del nesso causale a seguito del comportamento colpevole del danneggiato.

Peraltro, a ben guardare, l’accertamento si è focalizzato non sulla condotta di quest’ultimo – individuata semplicemente nel toccamento, mentre egli risaliva la scarpata del Canale Bianco, dei cavi dell’elettrodotto con la punta del sostegno della sua canna da pesca, vale a dire nel mero suo contatto con i cavi, definito genericamente incauto -, bensì sulla condotta dell’Enel, che avrebbe integrato secondo la corte territoriale la prova liberatoria ex art. 2050 c.c., tramite l’adozione di “tutte le misure prescritte dalla normativa in tema di costruzione ed esercizio di elettrodotti del tipo di quelli passanti per il… Canale Bianco”. Nessuna menzione, invece, si rinviene nella motivazione della sentenza impugnata a proposito della condotta diligente, prudente e perita che, a fianco dell’obbligo di rispetto della normativa specifica, intrinsecamente conduce all’adozione di “tutte le misure idonee a evitare il danno” derivante dall’esercizio dell’attività pericolosa. Vale a dire, la corte territoriale ha ritenuto di dover accertare – in condivisione con il giudice di prime cure – la prova liberatoria dell’esercente l’attività pericolosa nel senso di assenza di colpa specifica e al tempo stesso ha reputato che, nel caso in cui la colpa specifica non sussista, non sia necessario accertare altro, l’assenza di colpa specifica nella condotta tenuta assorbendo, in tal modo, ogni profilo di colpa generica presente o meno in tale condotta.

4. La corte territoriale, inquadrando in tal modo la fattispecie, evidentemente non si adegua all’insegnamento nomofilattico relativo alla responsabilità prevista dall’art. 2050 c.c.

in conformità alle altre fattispecie tradizionalmente qualificate di responsabilità oggettiva (che pur di oggettiva responsabilità non trattano, bensì identificano la fonte della responsabilità nel mancato adempimento di determinati obblighi, specifici a fronte di quella generalità della fonte dell’illecito che pervade l’art. 2043 c.c.), l’art. 2050 c.c., fa discendere la responsabilità dell’esercente attività pericolose sul piano sostanziale dalla sua mancata adozione di “tutte le misure idonee a evitare il danno”, e quindi per logica, sul piano processuale, dalla corrispondente mancata prova “di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”. L’adozione di “tutte le misure idonee a evitare il danno” equivale all’assenza di ogni colpa (e a fortiori del dolo): e dunque la responsabilità non si arresta nel riferimento alla colpa specifica, ma si rapporta anche alla colpa generica, significativamente l’art. 2050 c.c., non riferendosi – d’altronde – a norme, bensì a “misure”.

5. L’inscindibile abbinamento colpa generica/colpa specifica in questa fattispecie è stato più volte espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza nomofilattica. Tra gli arresti massimati, si vedano da ultimo Cass. sez. 6-3, ord. 5 luglio 2017 n. 16637 – per cui l’esercente attività pericolosa, per vincere la presunzione di colpa di cui lo grava l’art. 2050 c.c., non può certo arrestarsi alla imprevedibilità dell’evento dannoso, “dovendosi, invece, dimostrare che esso non si sarebbe potuto evitare mediante l’adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell’arte o la comune diligenza imponevano” – e Cass. sez. 6-3, 5 settembre 2014 n. 18812 – in cui si ribadisce che nella fattispecie di cui all’art. 2050 c.c., il danneggiato ha solo l’onere di provare il danno e il nesso di causalità con l’attività pericolosa “mentre spetta al convenuto la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare” l’evento dannoso -, arresti che vanno ad innestarsi in una filone di giurisprudenza rigorosa, che sempre esige, comunque, accanto al rispetto delle norme specifiche, l’assenza di colpa generica, con evidenti ripercussioni restrittive anche sull’incidenza della condotta del danneggiato (v. p. es. Cass. sez. 3, 4 giugno 1998 n. 5484 – per cui “la presunzione di responsabilità contemplata dall’art. 2050 c.c., per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l’evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l’evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l’insorgenza a causa dell’inidoneità delle misure preventive adottate”: insegnamento conforme a quello di Cass. sez. 50, 1 luglio 1999 n. 6750, Cass. sez. 3, 29 aprile 1991 n. 4710 e Cass. sez. 3, 21 novembre 1984 n. 59602 – e Cass. sez. 3, 18 luglio 2011 n. 15733 – la quale, proprio in un caso di folgorazione da impianto elettrico, insegna, conformemente all’antecedente Cass. sez. 3, 24 novembre 2003 n. 17851, che “in ordine alla presunzione di responsabilità per chi esercita attività pericolose, il fatto del terzo o dello stesso danneggiato può avere effetto liberatorio solo quando abbia reso, per la sua sufficienza, giuridicamente irrilevante il fatto di chi esercita detta attività, ma non quando abbia semplicemente concorso nella produzione del danno per essersi inserito in una situazione già di per sè pericolosa, senza la quale l’evento non si sarebbe verificato, a causa dell’inidoneità delle misure preventive adottate”). E dunque lo specifico obbligo protezionale che incombe su chi svolge l’attività pericolosa non è adempiuto esclusivamente con il rispetto di specifiche norme, nè viene automaticamente deprivato di ogni incidenza causale dall’imprevedibilità dell’evento dannoso e/o dall’imprudenza della condotta del danneggiato, quest’ultima semmai, nel caso in cui concretamente non giunga ad estromettere la condotta dell’esercente dal processo eziologico, integrando un effetto concausale (così lascia ben intendere da ultimo Cass. sez. 3, ord. 21 novembre 2017 n. 27544, la quale precisa che “il limite della responsabilità per l’esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c. risiede nell’intervento di un fattore esterno, il caso fortuito, il quale attiene non già ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, che può consistere anche nel fatto dello stesso danneggiato recante i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta del danneggiante ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, – espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso – con conseguente diminuzione del risarcimento dovuto dal danneggiante in relazione all’incidenza della colpa del danneggiato”).

5. Nel caso in esame, allora, pur avendo l’attuale ricorrente addotto in entrambi i gradi di merito una pretesa violazione dell’obbligo di diligenza da parte dell’Enel, specificamente allegando la necessità di apporre, trattandosi di zona di pesca, cartelli e segnaletica appositi (cfr. ricorso, pagina 3, penultimo periodo della premessa in fatto, e soprattutto pagina 5, nella esposizione del primo motivo), la corte territoriale non ha considerato il profilo della colpa generica, in quanto anche ciò che definisce “l’affermazione degli appellanti dell’onere…di adottare le cautele e misure di sicurezza, quali il posizionamento di cartelli, transenne, di reti metalliche etc.” viene ricondotto al profilo della colpa specifica, attribuendogli “nessun pregio per sostenere l’affermazione di responsabilità dell’Enel” dato che dalla consulenza tecnica d’ufficio “è emerso che la normativa CEI 11-4 paragrafo 2.1.05 ha per scopo esclusivo quello di fornire criteri di valutazione sulle modalità di avvertimento del pericolo, senza che sussista un obbligo specifico in capo all’Enel” e altresì che “secondo le disposizioni del decreto interministeriale n. 449/1988 per il traliccio in questione avente un diametro superiore alla base di 200 mm. non sussiste alcun obbligo di apposizione di ostacoli materiali contro la scalata dei sostegni” (motivazione, pagine 3-4). E – come già sopra si anticipava – proprio in questo contesto di incompleto accertamento dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 2050 c.c., la corte giunge pure, assertivamente, ad affermare che “il nesso causale tra l’attività dell’Enel e l’evento dannoso è stato interrotto dal comportamento colpevole del danneggiato, idoneo cioè a recidere il nesso eziologico tra attività ed evento” (motivazione, pagina 4): e se, da un lato, il contenuto del comportamento del danneggiato non è stato analizzato per indicare in cosa sarebbe stato appunto colpevole (come si è visto, sul comportamento di P.E. la corte si limita, poche righe prima, a rilevare che risaliva la scarpata “e incautamente toccava con la punta del sostegno della sua canna da pesca i cavi” dell’elettrodotto), dall’altro la corte non fornisce specificità alcuna neppure sulla interruzione del nesso causale disceso dalla condotta dell’Enel, nel senso che non indica per quali ragioni debba escludersi comunque una concausazione, pure così mettendo in luce, si nota oramai ad abundantiam, l’incompletezza della valutazione espletata, sia dal punto di vista della condotta dell’esercente l’attività pericolosa (in rapporto alla colpa generica), sia dal punto di vista del livello di incidenza eziologica della concreta condotta tenuta da P.E..

Il primo motivo è pertanto fondato, e assorbe logicamente il secondo (prospettato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sulla lunghezza del palo di fibra di carbonio utilizzato dai pescatori), conducendone l’accoglimento alla cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del grado, ad altra sezione della stessa corte territoriale.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del grado ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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