Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33173 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 21/12/2018), n.33173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13449-2017 proposto da:

S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON

GIOVANNI MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato ENNIO LUPONIO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO PORRATI;

– ricorrente –

contro

P.R., C.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell’avvocato DANIELA

JOUVENAL LONG, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANTONINO ROTONDI;

– controricorrenti-

avverso la sentenza n. 1902/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 21/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA GRZIOSI.

La Corte.

Fatto

RILEVATO

che:

Con ricorso depositato il 13 marzo 2014 C.A. e P.R. convenivano davanti al Tribunale di Alessandria, quali conduttori di un immobile in forza di contratto stipulato il (OMISSIS), il locatore S.V., per accertarne la responsabilità ai sensi degli artt. 1575 e 1581 s.s. c.c., per vizi dell’immobile, con conseguente risarcimento del danno e riduzione del canone. S.V. si costituiva resistendo e in via riconvenzionale chiedeva la condanna delle controparti a risarcirgli i danni che avrebbe subito per opere rese necessarie dalla spruzzatura a calce del sottotetto eseguita senza autorizzazione dai conduttori.

Il Tribunale, con sentenza n. 147/2016, riduceva il canone all’importo di Euro 500 mensili, e rigettava le domande risarcitorie diretta e riconvenzionale.

S.V. proponeva appello, cui controparte resisteva; la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 21 novembre 2016, lo accoglieva parzialmente in ordine alla riduzione del canone, che determinava per il periodo dall’inizio dell’esecuzione del contratto al luglio 2012 nell’importo di Euro 500 mensili e per il periodo seguente nell’importo di Euro 600; condannava l’appellante a rifondere a controparte i due terzi delle spese processuali di primo grado, compensando il resto, e a corrispondere i due terzi delle spese della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado, l’altro terzo addossandolo a controparte; condannava altresì l’appellante a rifondere i due terzi delle spese del secondo grado a controparte, per il resto compensando.

Ha presentato ricorso – articolandolo in due motivi – S.V.; si sono difesi con controricorso C.A. e P.R.. Il ricorrente ha depositato anche memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1578 c.c.

La corte territoriale avrebbe ritenuto che il vizio consistente in umidità da risalita nell’immobile giustifichi la riduzione del canone per la durata del contratto, e che l’ulteriore vizio da infestazione di zecche legittimi la riduzione del canone fino a luglio 2012. In tal modo la corte avrebbe violato l’art. 1578 c.c., perchè la riduzione del canone sarebbe possibile se sussiste un vizio che impedisca il godimento totale o che apporti riduzione notevole del godimento, così da restaurare il sinallagma, laddove nel caso in esame le controparti non avrebbero nè allegato nè provato di non avere potuto godere dell’immobile, neanche parzialmente. Inoltre, la diminuzione del canone espletata “dal Tribunale” sarebbe abnorme sul quantum.

In realtà, non corrisponde al vero l’asserto che i controricorrenti non avessero allegato e provato di non avere goduto dell’immobile, giacchè proprio su questo si è incentrata la controversia, includendo pure l’ipotesi di impossibilità di godimento parziale. Peraltro, il motivo a ben guardare scivola in una contestazione direttamente fattuale, di ricostruzione alternativa, che gli imprime chiara inammissibilità.

Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione degli artt. 112,329,339,342,343 e 246 c.p.c.

Il Tribunale nella sua sentenza avrebbe compensato le spese al 75%, addossando al convenuto il 25%, e avrebbe compensato analogamente le spese della consulenza tecnica d’ufficio e dell’accertamento tecnico preventivo. Il C. e la P. non avrebbero poi proposto appello incidentale, per cui il giudice d’appello non avrebbe potuto incidere sulle spese di primo grado.

Questa censura manifestamente pretermette che era stata riformata parzialmente la sentenza di primo grado, scattando quindi l’accessorietà della decisione sulle spese. Invero, la statuizione sulle spese adottata dal secondo giudice necessariamente doveva estendersi al primo grado e la statuizione sulle spese della relativa sentenza è risultata caducata ai sensi dell’art. 336 c.p.c. (da ultimo. v. Cass. sez. 3, ord. 12 aprile 2018 n.9064 – per cui “Il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione” – e la conforme Cass. sez. 50, 1 giugno 2016 n.11423).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – a controparte; sussistono altresì D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2800, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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