Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33172 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 21/12/2018), n.33172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13077-2017 proposto da:

D.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dell’avvocato

CARMINE LATTARULO;

– ricorrente –

Contro

DONAU VERSICHERUNG INSURANCE GROUP, in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato LUCA PANARELLI;

– Controricorrente –

D.P.C., F.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3418/2016 del TRIBUNALI1 di TARANTO,

depositata il 06/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

La Corte.

Fatto

RILEVATO

che:

Con atto di citazione dell’1 ottobre 2012 D.P.A. conveniva dinanzi al Giudice di pace di San Giorgio Donan Versicherung Insurance Group e F.M. per ottenerne il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale del 25 gennaio 2012 quale trasportato su un’auto di proprietà di Cosima De Padova e condotta da F.M.. Il Giudice di pace, con sentenza del 19 marzo 2013, accoglieva la domanda, condannando i convenuti a risarcire nella misura di Euro 4781,43 oltre accessori.

Avendo proposto appello Donan Versicherung Insurance Group ed essendosi costituito resistendo D.P.A., il Tribunale di Taranto, con sentenza del 6 dicembre 2016, lo accoglieva, rigettando la domanda del D.P., per non veridicità del sinistro.

Ha presentato ricorso, articolato in cinque motivi, il D.P.; si è difesa con controricorso Donan Versicherung Insurance Group. Il ricorrente ha depositato anche memoria.

Diritto

Ritenuto

che:

1. Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione degli artt. 331,307,338,153,324,325 e 327 c.p.c. e art. 2909 c.c.

La compagnia appellante non avrebbe citato nel giudizio di secondo grado F.M. e D.P.C. per sua scelta, onde non varrebbero “i meccanismi di sanatoria” di cui all’art. 331 c.p.c., e sarebbe nulla la sentenza d’appello, così da far passare in giudicato quella di primo grado ai sensi dell’art. 307 c.p.c., comma 3 e art. 338 c.p.c.

Il motivo è manifestamente infondato giacchè si infrange con la logica stessa dell’istituto di cui art. 331, che il legislatore non ha rimesso nella disponibilità delle parti. Il giudice d’appello correttamente ha emesso ordinanza di integrazione del contraddittorio, come emerge dalla sentenza e come ammette in via implicita, con il riferimento ai “meccanismi di sanatoria” ex art. 331 c.p.c., il ricorrente stesso; in particolare, i chiamati per ordinanza del giudice allo scopo di integrare il contraddittorio sono stati citati per l’udienza del 9 novembre 2016 e, non essendosi costituiti, sono stati poi dichiarati contumaci. E l’interpretazione che prospetta il motivo, ovvero l’irrilevanza dell’art. 331 c.p.c. perchè l’integrazione del contraddittorio mancata sarebbe una voluta scelta di chi doveva chiamare in giudizio, non può non ripetersi che è radicalmente insostenibile in quanto corrisponde ad una vera e propria abrogazione della norma. Il contraddittorio è stato integrato in forza della stessa, e nulla vale l’avere l’appellante, con la sua omessa notifica, creato i presupposti per la sua applicazione, ovvero per lo specifico intervento del giudice.

2. Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 324,115,116 c.p.c. e art. 2909 c.c.

il Giudice di pace di San Giorgio avrebbe pronunciato per lo stesso sinistro un’altra sentenza, relativa ad un’auto tamponata, sentenza che non sarebbe stata impugnata e che pertanto sarebbe passata in giudicato, venendo così a costituire una “prova sufficiente” ai fini del risarcimento del danno, poichè l’attuale ricorrente sarebbe stato trasportato sull’auto tamponante.

Il secondo motivo, invece, potrebbe raggiungere la fondatezza in quanto la parte che è rimasta estranea al giudizio che ha determinato un giudicato su un fatto giuridico comune (la dinamica del sinistro in punto di individuazione della responsabilità) nei confronti della sua controparte può invocarlo se a sè favorevole, la sua mancata partecipazione al giudizio non avendo concretamente leso il suo interesse: e in questo caso il giudicato le sarebbe stato favorevole in ordine alla responsabilità dell’assicurato proprietario e a quella della compagnia assicuratrice.

La fondatezza tuttavia non è raggiunta, dal momento che non si localizza la sentenza in questo giudizio di legittimità ed inoltre nemmeno si precisa che, all’esito della produzione, si sia sottoposta l’esistenza del giudicato pure in sede di precisazione delle conclusioni in appello, così da onerare il giudice del gravame a pronunciarsi al riguardo. E anche se, trattandosi di giudicato esterno, si volesse ritenere che, una volta introdotta la relativa questione, non fosse necessario riproporla nelle conclusioni, mancherebbe la precisazione che la sentenza era rimasta in atti al momento della rimessione in decisione della causa: circostanza essenziale dato che la sentenza impugnata non si occupa della questione.

3. Il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, denuncia violazione degli artt. 324,329 e 346 c.p.c. e conseguente violazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 143,artt. 115,116,215 e 229 c.p.c. e art. 2702 e 2735 c.c.; e il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 115,116,228 e 229 c.p.c. e art. 2730 e 2733 c.c. Il quinto motivo, infine, denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa valutazione in ordine alle risultanze di prove orali.

Tutti e tre questi motivi vertono, in effetti, direttamente sul contenuto dell’accertamento di merito espletato – peraltro in modo analitico e correttamente esternato con una motivazione attenta ed adeguata nella impugnata sentenza così da pervenire al rigetto della domanda dell’attuale ricorrente sulla base di quel che il Tribunale definisce “non veridicità del sinistro denunciato”. Si è pertanto dinanzi al perseguimento di una ricostruzione alternativa quale frutto del compendio probatorio, con evidente conseguenza di inammissibilità di tali tre censure.

Il ricorso deve essere quindi rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alla controricorrente; sussistono altresì D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art., comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2200, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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