Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33172 del 16/12/2019
Cassazione civile sez. I, 16/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 16/12/2019), n.33172
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32720/2018 proposto da:
C.O., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Torino n.
7, presso lo studio dell’avvocato Laura Barberio, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato Vitale Gianluca, come da procura
speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Questore Provincia Torino;
– intimato –
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositato il
23/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23/10/2019 dal Consigliere Dott.ssa Irene SCORDAMAGLIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Il Giudice di pace di Torino, su istanza della Questura di Torino, ha prorogato, con decreto emesso all’udienza del 23 marzo 2018, di ulteriori trenta giorni, il trattenimento di C.O., cittadino maliano, presso il C.I.E. (OMISSIS), ritenendo fondate le motivazioni addotte a sostegno della richiesta.
2. Ricorre per cessazione C.O. deducendo violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 e rilevando come non sussistessero elementi concreti attestanti la sua probabile identificazione, atteso che il sollecito inviato all’Ambasciata del Mali in funzione della detta sua identificazione era rimasta priva di riscontro da parte dell’indicata autorità diplomatica.
3. L’intimata Questura di Torino non si è costituita in giudizio.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Invero, per come ammesso dallo stesso ricorrente, la proroga del suo trattenimento presso il C.I.E. (OMISSIS) è stata concessa in relazione all’attesa delle informazioni richieste alla Ambasciata del Mali in Italia ai fini della sua identificazione. In conseguenza di ciò, alla stregua di quanto previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, sussistevano i presupposti per disporre la proroga del trattenimento dello straniero deducente presso il C.I.E..
2. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla è dovuto a titolo di spese, non essendosi l’intimata Amministrazione costituita in giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019