Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3317 del 19/02/2016
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Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI
Data pubblicazione: 19/02/2016
ORDINANZA
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sul ricorso 986 -2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l ‘AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
1CA SRL;
– intimata avverso la sentenza n. 129/01/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO dell’ 11/10/2012,
depositata il 09/11/2012;
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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3317 Anno 2016
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. R BERTO GIOVANNI
CONTI.
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Ric. 2014 n. 00986 sez. MT – ud. 20-01-2016
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In fatto e in diritto
L’Agenzia delle entrate notificava alla ICA srl un avviso relativo alla liquidazione delle somme
dovute a titolo di IRPEG IRAP e IVA per l’anno 2003 in seguito alla presentazione della
dichiarazione mod.Unico 2004. Nel medesimo atto l’Ufficio respingeva la dichiarazione di
definizione per gli anni pregressi e la definizione dei ritardati versamenti ai sensi dell’art.9 bis c.1
1.n. 289/2002.
La contribuente impugnava l’atto con ricorso rigettato dalla CTP di Palermo. L’appello proposto
dalla parte contribuente veniva accolto dalla CTR della Sicilia con sentenza n.129/01/12, depositata
il 9.11.2012. Secondo la CTR l’avviso bonario era impugnabile e nel merito la pretesa fiscale non
era dovuta, derivando dalla domanda di adesione al condono operata dal contribuente
l’intempestività dell’atto correttivo.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La parte
contribuente non ha depositato difese scritte.
Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art.19 dIgs.n.546/1992 e 326 bis dPR n.600/73,
non risultando impugnabile l’avviso bonario privo dei requisiti indicati dalla menzionata
disposizione.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art.2909 c.c., 324 c.p.c. e 2697 c.c. la CTR
aveva omesso di produrre il giudicato indicato in sentenza inoltre richiamando il giudicato su
annualità diverse, in spregio alla giurisprudenza di questa Corte.
Il ricorso è inammissibile. La ricorrente non ha dimostrato l’avvenuta notifica del ricorso alla parte
intimata, mancando agli atti la cartolina di ricevimento della raccomandata A.R.
Nulla sulle spese.
PQM
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso il 20.1.2016 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Roma.