Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3317 del 12/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 3317 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TORRICE AMELIA

SENTENZA

sul ricorso 22799-2012 proposto da:
GALVANO ARMANDO C.F. GLVRND46P28B428Q, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II N33, presso lo
studio dell’avvocato ELIO LUDINI, rappresentato e
difeso dall’avvocato VITTORINO LO GIUDICE, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2017
3901

contro

I.N.P.S. GESTIONE EX I.N.P.D.A.P., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

Data pubblicazione: 12/02/2018

lo studio dell’avvocato PAOLA MASSAFRA, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

I.N.P.D.A.P. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I

97095380586;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1072/2011 della CORTE
D’APPELLO di CATANIA, depositata il 09/01/2012 R.G.N.
1022/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA
TORRICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato MARIA MORRONE per delega verbale
Avvocato PAOLA MASSAFRA (per INPS).

DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA C. E.

N.R.G. 22799 /2012

Fatto e Motivi
1.

Armando Galvano, ex dipendente INPDAP, inquadrato come direttore di

divisione dal 24.7.1996 e collocato a riposo il 31.3.2005, aveva convenuto in giudizio
I’ INPDAP per chiedere il riconoscimento del diritto al trattamento proprio della

differenze economiche ed alla rideterminazione dell’indennità di fine rapporto e del
trattamento pensionistico; in via subordinata aveva chiesto il riconoscimento del
diritto al pagamento della somma di C 195.311,54 ai sensi dell’art. 36 Cost. e a titolo
di indebito arricchimento. Tanto sull’assunto di avere svolto dal 25.11.199 al
31.3.2005 mansioni dirigenziali presso il “Convitto Luigi Sturzo” di Caltagirone e di
avere percepito il trattamento economico correlato alla qualifica di inquadramento
maggiorato dell’indennità di reggenza.
2.

La Corte di appello di appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha

confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso.
3.

La Corte territoriale ha ritenuto, quanto al periodo compreso tra il 24.11.1999

ed il 20.12.2000, che era legittimo il ricorso all’istituto della reggenza perchè la
sostituzione del Direttore del Convitto, temporaneamente assente dal servizio, era
stata effettuata in via provvisoria.
4.

In relazione al periodo compreso tra il 21.12.2000 ed il 31.3.2005, la Corte

territoriale, dopo avere ricostruito il quadro normativo e contrattuale che aveva
disciplinato le mansioni proprie delle qualifiche appartenenti al cd “ruolo ad
esaurimento” ed il correlato trattamento economico, ha osservato che nel nuovo
ordinamento del personale di matrice legale e contrattuale al personale non
dirigenziale di livello apicale competeva la direzione di uffici non riservati ai dirigenti.
5.

La Corte territoriale ha rilevato che non era stata offerta la prova dell’avvenuto

espletamento da parte del Galvano di mansioni dirigenziali proprie del nuovo assetto
normativo evidenziando che al personale apicale non rivestente la qualifica
dirigenziale, tra il quale rientrava il Galvano, compete anche la direzione di uffici non
riservati ai dirigenti e che non era stato allegato e nemmeno provato che la direzione
del “Convitto Luigi Sturzo di Caltagirone” fosse stata riservata al personale di qualifica
dirigenziale. Sicchè la preposizione del Galvano a detta struttura, pur priva del

1

qualifica dirigenziale, la condanna del convenuto al pagamento delle correlate

N.R.G. 22799 /2012

carattere della temporaneità e straordinarietà propria della reggenza, non era
sufficiente a qualificare i compiti svolti di natura dirigenziale.
6

Avverso tale sentenza il Galvano ha proposto ricorso per cassazione, affidato a

nove motivi, illustrati da successiva memoria, al quale ha resistito con controricorso

Sintesi dei motivi
7.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.,

erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 69 del D. Lgs. n. 165 del 2001;
violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. n. 165 del 2001; omessa
pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 35 e
36 della Costituzione; erronea interpretazione delle norme del CCNL del 16.2.199.
8.

Il ricorrente sostiene che: la disposizione contenuta nell’art. 69 c. 3 del D. Lgs

n. 165 del 2001 non osta al riconoscimento del diritto a percepire le differenze
retributive nei casi, quale quello dedotto in giudizio, in cui le funzioni vicarie del
dirigente siano state espletate non in via temporanea ed occasionale ma per più anni
e non solo per il tempo necessario per la copertura del posto vacante con procedura
concorsuale; l’art. 52 del D. Lgs. n. 165 del 2001, applicabile anche ai funzionari del
cd “ruolo ad esaurimento” riconosce il diritto del lavoratore al trattamento economico
previsto in relazione alla qualifica superiore ove ne abbia svolto le relative mansioni;
l’art. 36 della Costituzione riconosce il diritto alla retribuzione proporzionata alla
quantità ed alla qualità del lavoro prestato; nella sentenza impugnata non sarebbero
state spiegate le ragioni per le quali alla fattispecie dedotta in giudizio non si applica
l’art. 52 del D. Lgs. n. 165 del 2001.
9.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n.3 e n. 5

c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e dell’art.
36 della Costituzione e insufficiente motivazione su un punto decisivo della
controversia per avere la Corte territoriale omesso ogni riferimento all’art. 52 del D.
Lgs. n. 165 del 2001
10.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5

c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omessa motivazione
su un punto decisivo della controversia. Lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto
carente la prova sull’ avvenuto svolgimento di mansioni dirigenziali e sul fatto che la
Direzione del “Convitto Luigi Sturzo” di Caltagirone era riservata al personale

2

l’INPDAP.

N.R.G. 22799 /2012

dirigenziale. Deduce che dalla documentazione allegata al ricorso, alla quale
attribuisce valore di decisività, emerge la prova dell’avvenuto svolgimento di mansioni
dirigenziali e si duole che sia stata omessa la motivazione sulle ragioni della sua
mancata valutazione.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.,

la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale
rigettato la domanda pur avendo rilevato che difettavano i requisiti della
straordinarietà e della temporaneità propria della reggenza.
12.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli

artt. 115 e 116 c.p.c. “omesse deduzioni probatorie a carico dell’INPDAP”. Sostiene
che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che l’INPDAP non aveva
provato, e ancor prima ancora dedotto, di essersi attivato per la copertura del posto
con la procedura concorsuale.
13.

Con il sesto motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione circa un fatto

decisivo per il giudizio oggetto di specifica contestazione a cura di esso ricorrente già
nel ricorso primo grado e violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e
violazione dell’art. 2697 c.c. Addebita alla Corte territoriale di non avere speso
argomentazioni motivazionali in ordine al difetto di prova sullo svolgimento di
mansioni dirigenzialii sul fatto che la direzione del Convitto fosse stata riservata al
personale di livello dirigenziale. Deduce che nel ricorso di primo grado esso ricorrente
aveva allegato di avere svolto mansioni di natura dirigenziale, che l’Indap non aveva
contestato l’avvenuto svolgimento dei compiti descritti nel ricorso e non aveva
eccepito nè provato che la direzione del Convitto non fosse riservata a personale di
qualifica dirigenziale, che era notorio il fatto che il Convitto era sempre rientrato tra le
strutture riservate a personale con qualifica dirigenziale. Assume che la Corte
territoriale avrebbe rilevato una circostanza non dedotta e nemmeno eccepita
dall’INPDAP.
14.

Con il settimo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.

violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte territoriale pronunciato sulla
domanda di indebito arricchimento.
15.

Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia violazione del diritto di difesa e

dell’art. 24 della Costituzione per non avere la Corte territoriale ammesso

3

11.

N.R.G. 22799 /2012

l’interrogatorio formale del legale rappresentante dell’INPDAP e la prova testimoniale
articolata da esso ricorrente.
16.

Con il nono motivo il ricorrente sostiene che le spese dei giudizi di merito

devono essere poste a carico dell’INDAP in virtù del principio di soccombenza.

17.

Deve rilevarsi l’ammissibilità del ricorso. Al riguardo il Collegio osserva che,

anche dopo il mutamento di indirizzo, ad opera della sentenza delle Sezioni Unite di
questa Corte n. 7155 del 2017, secondo cui lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1,
da svolgere relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della
decisione, impone la declaratoria d’inammissibilità e non il rigetto per manifesta
infondatezza (come era stato affermato da Cass. SU 16 settembre 2010, n. 19051),
l’art. 360 bis c.p.c., si applica soltanto laddove la giurisprudenza della Corte di
cassazione già abbia giudicato nello stesso modo della sentenza di merito la specifica
fattispecie proposta dal ricorrente oppure quando il caso concreto non sia stato ancora
deciso ma, tuttavia, si presti palesemente ad essere facilmente ricondotto, secondo i
principi applicati da detta giurisprudenza, a casi assolutamente consimili, e comunque
in base alla logica pacificamente affermata con riguardo all’esegesi di un istituto
nell’ambito del quale la vicenda particolare pacificamente si iscriva. Evenienze che non
ricorrono nella fattispecie in esame perché le censure formulate, a prescindere dalla
loro fondatezza, mettono in discussione la corretta applicazione alla specifica
fattispecie dedotta in giudizio dei principi di diritto già affermati da questa Corte in
tema di espletamento di mansioni dirigenziali e di mansioni proprie del personale cd.
“ad esaurimento”.
18.

Di contro, va dichiarata l’inammissibilità del controricorso in quanto è stato

notificato oltre il termine previsto dall’art. 370 c. 1 c.p.c. (a fronte della notifica del
ricorso in data 18.10.2012 la procedura notificatorìa risulta iniziata solo il 18 dicembre
2012 e in pari data compiuta).
Esame dei motivi
19.

Il primo ed il secondo motivo, quest’ultimo nella parte in cui denuncia violazione

e falsa applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 36 della
Costituzione, da trattarsi congiuntamente avuto riguardo alla parziale sovrapponibilità
delle censure e alla connessione delle argomentazioni esposte a corredo di ciascuno
dei due motivi, vanno rigettati.
4

In via preliminare

N.R.G. 22799 /2012

20.

Come già più volte sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte, con

orientamento cui il Collegio intende dare continuità, la L. n. 88 del 1989, art. 15,
comma 2, ha previsto la possibilità dell’attribuzione ai dipendenti della 8^ e 9^
qualifica funzionale di compiti di particolare rilievo, in aggiunta alle mansioni previste

ricomprendono anche la reggenza di un ufficio.
21.

Il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, comma 4 (poi trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del

2001, art. 69, comma 3) ha previsto che “Il personale delle qualifiche ad esaurimento
di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, artt. 60 e 61 e successive modificazioni ed
integrazioni, e quello di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 15, i cui ruoli sono
contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva le qualifiche ad
personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di
direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di
studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento
economico è definito tramite il relativo contratto collettivo”.
22.

La suindicata fattispecie va distinta da quelle originariamente disciplinate dal

D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56 (così come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art.
25, modificato dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15, e ora trasfuso nel D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, art. 52), di assegnazione del dipendente a mansioni superiori, prevista
per i casi di: a) vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi prorogabili fino a
dodici qualora siano state avviate le procedure di copertura dei posti vacanti come
previsto al comma 4; b) sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla
conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata
dell’assenza.
23.

Al riguardo, in base al consolidato orientamento di questa Corte, al quale il

Collegio ritiene di dare continuità, le disposizioni che consentono la reggenza del
pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare devono essere
interpretate, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e dei
principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 c.c. e D.Lgs. n. 165
del 2001, art. 52), nel senso che l’ipotesi della reggenza costituisce una specificazione
dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla
straordinarietà e temporaneità (“in attesa della destinazione del dirigente titolare”),
con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo, senza che si producano gli
5

dagli accordi di categoria, ed ha contemplato l’attribuzione di “funzioni vicarie”, che

N.R.G. 22799 /2012

effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato
aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo
ordinariamente previsti per tale copertura – laddove congrui e compatibili con un
ordinario periodo per decidere – cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza

4963/2011; Cass.25363/2016; Cass. 14453/2015; 18680/2015; 16889/2015;
7823/2013; 2534/2009; 22932/2008; 9130/2007).
24.

La Corte d’appello di Catania, diversamente da quanto assume il ricorrente, con

congrua e logica motivazione, si è uniformata ai principi innanzi richiamati.
25.

Essa, infatti, ha rilevato, con accertamento che non è investito da specifiche

censure, che nel periodo compreso tra il 24 11.1999 ed il 20.12.2000 l’incarico di
sostituzione del Direttore del Convitto “Luigi Sturzo” di Caltagirone aveva avuto
carattere provvisorio in ragione della temporanea assenza dal servizio del Direttore.
26.

Quanto al periodo compreso tra il 21.12.2000 ed il 31.3.2005 la Corte

territoriale ha escluso il diritto del lavoratore a percepire il trattamento economico
proprio delle mansioni dirigenziali esercitate sul fondante e decisivo rilievo che non era
risultato provato che l’ufficio di direzione del Convitto Luigi Sturzo di Caltagirone fosse
stato costituito come ufficio di livello dirigenziale e che ad esso dovesse essere
preposto personale dipendente rivestente la qualifica dirigenziale.
27.

Il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui addebita alla sentenza vizi

motivazionali perchè le censure, per essere correlate non a fatti storici ma a questioni
giuridiche, esorbitano dal perimetro del vizio di cui all’art. 360 c.1 n. 5 c.p.c., nel testo
applicabile “ratione temporis” (Cass. 17761/2016, 21152/2014; Ord 2805/2011). Va
osservato che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 9 gennaio 2012.
28.

Le considerazioni svolte in ordine alla natura non dirigenziale dell’Ufficio dì

Direttore del Convitto hanno carattere assorbente rispetto alle censure formulate nel
terzo, nel quarto, nel quinto, nel sesto e nell’ottavo motivo che addebitano alla
sentenza impugnata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (terzo motivo, in
relazione alla natura dirigenziale delle mansioni svolte; quinto e sesto motivo, in
ordine alla mancato avvio della procedura concorsuale e in relazione alla natura
dirigenziale delle mansioni svolte), dell’art. 2697 c.c. (quarto motivo, in ordine al
mancato avvio della procedura concorsuale; sesto motivo, in relazione alla natura
dirigenziale delle mansioni svolte), dell’art. 24 della Costituzione (ottavo motivo in

6

dell’ufficio concreta svolgimento di mansioni superiori (Cass.SSUU 3814/2011 e

N.R.G. 22799 /2012

relazione alla

mancata ammissione dell’interrogatorio formale del legale

rappresentante dell’Inpdap e della prova testimoniale in relazione all’avvenuto
svolgimento di mansioni dirigenziali).
29.

Il sesto motivo è inammissibile nella parte in cui il ricorrente deduce che

livello dirigenziale. Il ricorrente, infatti, fa riferimento alla memoria di costituzione
dell’INPDAP che non riproduce nel ricorso nella parte rilevante ai fini della censura
formulata, memoria che non risulta allegata al ricorso e nemmeno ne viene specificata
la sede di produzione. Il ricorrente non ha ottemperato agli oneri imposti dall’art. 366
c.p.c., comma 2, n. 6, e dall’ art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4., che impongono, quando
siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba
essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c.,
n. 3, di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un “error in procedendo”,
ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, di riprodurre il contenuto dell’atto o
della prova orale o documentale nel ricorso e di indicarne l’esatta allocazione nel
fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di
giudizio di legittimità (Cass. SSUU 8077/2012 e 22726/2011; Cass. 13713/2015,
Cass.19157/2012, Cass.6937/2010).
30.

Quanto alla dedotta “notorietà” del fatto che siffatto ufficio fosse stato sempre

considerato di livello dirigenziale il ricorrente omette di precisare se ed in quale atto
processuale siffatta notorietà, questione, comportante accertamenti di fatto, non
trattata dalla sentenza impugnata, sia mai stata allegata ed in quali termini sia stata
portata all’attenzione della Corte territoriale.
31.

In realtà, sotto l’apparente denuncia del vizio di violazione dell’art. 2697 c.c., il

ricorrente sollecita il non consentito riesame del merito della questione relativa alla
consistenza ed alla natura dell’Ufficio Direzione del Convitto (Cass.SSU 24148/ 2013,
8054/2014; Cass. 1541/2016, Cass. 15208 /2014, Cass. 24148/2013, Cass.
21485/2011, Cass. 9043/2011, Cass. 20731/2007; Cass. 181214/2006, Cass.
3436/2005, Cass. 8718/2005),
32.

Il settimo motivo è infondato in quanto nell’ esclusione della natura dirigenziale

dell’Ufficio di Direttore del “Convitto Luigi Sturzo” e della conseguenziale
inconfigurabilità di mansioni di natura dirigenziale è stata ritenuta implicitamente
assorbita dalla Corte territoriale la domanda formulata ai sensi dell’art. 2041 c.c.

7

l’INPDAP non aveva contestato che la Direzione del “Convitto Luigi Sturzo” fosse di

N.R.G. 22799 /2012

33.

Al riguardo va osservato che la figura dell’assorbimento, che esclude il vizio di

omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd.
assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con
la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo

necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un
implicito rigetto di altre domande (Cass. 27939/2017, 7663/2012).

34.

Il nono motivo è inammissibile perchè non si compendia nella censura della

statuizione relativa alle spese del giudizio di merito ma, piuttosto, nell’auspicio che in
conseguenza dell’accoglimento del ricorso le spese siano poste a carico del
controricorrente.
35.

Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato.

36.

Le spese seguono la soccombenza, ma, in ragione dell’inammissibilità del

controricorso, vanno liquidate solo per la partecipazione all’udienza con la discussione
(art. 370 c.p.c., comma 1, secondo inciso). Partecipazione che vi è stata e cui il
difensore del resistente era comunque legittimato dalla procura rilasciata a margine
del controricorso (Cass. 22269/2010; Cass. 11619/2010).

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di
legittimità, liquidate in C 1.500,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma nella camera di Consiglio del 10 ottobre 2017

più pieno, e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA