Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33169 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 21/12/2018), n.33169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18147-2017 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITO

GIUSEPPE GALATI 101, presso lo studio dell’avvocato RENATO POTENTE,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4187/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione notificato atto il 14 aprile 2011, V.A. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 24 gennaio 2011 con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria per danni da contagio HCV derivanti da emotrasfusione. In particolare, il giudice di primo grado evidenziava la carenza del nesso di causalità rispetto alle trasfusioni effettuate dall’attore in seguito ad un intervento chirurgico del 1989 eseguito presso la Clinica chirurgica dell’università di Roma, per resezioni intestinali multiple e il contagio epatico. In data 10 marzo 1990 il paziente si era sottoposto a biopsia epatica ed era stata diagnosticata “epatite persistente HCV Ab+”. Nel 2011 era stata certificata una cirrosi epatica correlata ad infezione da HCV, riconducibile a terapie di emotrasfusioni effettuate nel 1989. Con istanza del 25 luglio 2011, aveva chiesto il beneficio previsto dalla legge n. 210 del 1992. La Commissione medica competente aveva riconosciuto il nesso causale, pur ritenendo la domanda non tempestiva e la Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza del 7 luglio 2005, aveva riconosciuto il diritto dell’appellante all’indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, art. 1;

nel (diverso) giudizio di primo grado per il riconoscimento del risarcimento dei danni, i consulenti avevano escluso la sussistenza del nesso causale secondo il criterio del “più verosimile che non” tra le trasfusioni ed il contagio, in quanto già al momento del primo ricovero nel 1989, vi erano valori alterati che facevano presumere una (pregressa) epatopatia. Pertanto il Tribunale rigettava la pretesa dell’attore;

avverso tale decisione proponeva impugnazione V. e si costituiva nel giudizio di appello il Ministero della Salute chiedendo la conferma della sentenza gravata, ribadendo l’eccezione di intervenuta prescrizione, non esaminata dal primo giudice perchè ritenuta assorbita;

la Corte d’Appello di Roma espletava una nuova consulenza, esaminava preliminarmente la eccezione di prescrizione, ritenendo che il paziente avesse acquisito la consapevolezza della causa della patologia epatica risalente alla trasfusione, già nel settembre del 1990, mentre il giudizio di primo grado era stato introdotto soltanto nel novembre del 2004, con conseguente maturazione del termine di prescrizione Rigettava l’appello con sentenza del 23 giugno 2017, condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione V.A. affidandosi a due motivi che illustra con memoria. Resiste in giudizio, con controricorso il Ministero della Salute.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 2935,2943,2947 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte territoriale ha omesso di esaminare i fatti storici del giudizio. In particolare, il ricorrente veniva a conoscenza di essere affetto da cirrosi epatica correlata ad una infezione HCV, riconducibile ad emotrasfusioni effettuate nel 1989, soltanto in data 25 luglio 2001, quando veniva sottoposto a visita specialistica da parte del direttore della unità di gastroenterologia dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.

L’origine dello stato patologico e, quindi, la responsabilità di terzi, veniva accertata solo l’anno successivo, il 26 giugno 2002, attraverso la visita collegiale presso la Commissione di Caserta. La Corte territoriale perviene al paradosso di ritenere che V. potesse essere a conoscenza della malattia e della riferibilità eziologica del danno già nel settembre 1990, senza considerare che neppure un medico esperto della materia, nominato dal Tribunale di Roma, era riuscito ad accertare il nesso causale rispetto alla trasfusione verificatasi nel 1989;

con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ribadisce che il danneggiato aveva avuto conoscenza della trasmissione dell’infezione soltanto in data 25 luglio 2001, all’esito della visita presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, poichè il sanitario nell’occasione rilevava che “il paziente può avere contratto in seguito ad emotrasfusioni ricevute nel 1989, in occasione di un ricovero ospedaliero”. In sede di rinnovo della consulenza, disposto dalla Corte d’Appello di Roma, veniva accertato che in occasione del ricovero del 1989 “risultano richieste diverse sacche di sangue plasma nel periodo aprile maggio 1989. La scrivente ritiene che le trasfusioni siano state eseguite”. Nonostante tali elementi, la Corte territoriale ha anticipato la data di consapevolezza della riconducibilità per fatto illecito al terzo, senza considerare che la conoscenza effettiva avveniva solo a seguito del verbale di accertamento della malattia da parte della Commissione di Caserta del 26 giugno 2002;

i motivi possono essere trattati congiuntamente perchè strettamente connessi e sono fondati. La motivazione della sentenza impugnata, come, del resto, prospetta sostanzialmente il motivo pur senza evocarne la figura, risulta affetta da falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., cioè da un errore di diritto rappresentato dalla sussunzione della fattispecie concreta per come ricostruita dalla sentenza impugnata e, dunque, di un profilo della quaestio facti non posto in discussione, sotto quella norma, in quanto regolatrice del modo di individuare il dies a quo del decorso della prescrizione, in quanto ricollegato alla possibilità di esercitare il diritto risarcitorio;

la giurisprudenza di questa Corte è attestata, in tema di decorso della prescrizione dell’azione risarcitoria in materia di danni da emotrasfusioni rivolta contro lo Stato, nella sua articolazione relativa alla tutela della salute, su principi i quali, tenendo fermo il dato affermato a suo tempo dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 576 del 2008 e nelle altre coeve, che in ogni caso il decorso della prescrizione inizia comunque dal momento in cui il danneggiato ha rivolto l’istanza di indennizzo ai sensi della L. n. 201 del 1992, aggiungono che è possibile che il termine inizi il suo decorso anche prima, allorquando risulti che il danneggiato era venuto a trovarsi in una condizione tale da poter ricollegare la conoscenza acquisita della malattia derivante dal contagio al comportamento dannoso, cioè l’esecuzione della trasfusione contagiosa. In particolare si rileva che: Cass. n. 23635 del 2015 ha statuito che: “In tema di responsabilità per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi, la presentazione della domanda di indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, attesta l’esistenza, in capo all’interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia e, pertanto, segna il limite temporale ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno a norma degli artt. 2935 e 2947 c.c., comma 1, senza che ciò escluda la possibilità di collocare l’effettiva conoscenza della rapportabilità causale della malattia in un momento precedente, tenendo conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche, in base ad un accertamento che è rimesso al giudice del merito (nella specie, la S.C. aveva cassato la sentenza impugnata per aver individuato il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione nella data di presentazione della domanda amministrativa di indennizzo, avvenuta nel 1997, senza valutare che il danneggiato si era sottoposto a trasfusioni mensili sin dall’anno 1984 e la diagnosi della malattia era avvenuta nel 1994, quando la conoscenza del problema era di dominio pubblico, essendo già in vigore la L. del 1992)”;

il principio secondo cui compete al giudice di merito l’accertamento sull’individuazione dei termini della relativa quaestio facti, ma non esclude che, ferma la ricostruzione di essa, alla Corte di legittimità debba valutare se la sussunzione, cioè l’individuazione della idoneità della situazione accertata a giustificare il decorso della prescrizione, è avvenuta o meno correttamente;

“il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio una malattia (nella specie, epatite HCV cronica poi evolutasi in cirrosi epatica) per fatto doloso o colposo di un terzo decorre non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (Nella specie, Cass. (ord.) n. 4996 del 2017 aveva annullato la sentenza impugnata, che aveva individuato il termine iniziale del decorso della prescrizione nella data degli esami di laboratorio dai quali era emersa la positività, al virus HIV, della vittima dell’illecito, omettendo di considerare che la stessa, a quell’epoca, neppure aveva formulato domanda di corresponsione dell’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, nonchè, soprattutto, che la cirrosi epatica e l’epatocarcinoma, in relazione ai quali era stata esercitata l’azione risarcitoria, costituivano lesioni nuove rispetto all’epatite da contagio, manifestatesi a distanza di tempo da tale originaria patologia)”;

da ultimo, Cass. (ord.) n. 22045 del 2017 ha statuito che: “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia (nel caso, epatite HCV cronica) per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche da apprezzarsi in riferimento al sanitario o alla struttura sanitaria cui si è rivolto il paziente, dovendosi accertare se siano state fornite informazioni atte a consentire all’interessato il collegamento con la causa della patologia o se lo stesso sia stato quanto meno posto in condizione di assumere tali conoscenze”;

alla luce di tali principi e particolarmente dell’ultimo, si deve rilevare che il “fatto”, per come ricostruito dalla corte territoriale, non risulta sussumibile sotto la fattispecie giuridica da essi emergente, in quanto esso è inidoneo a giustificare l’individuazione della percezione ed anche solo della percepibilità da parte del V. – in occasione della biopsia epatica con cui era stata diagnosticata “epatite persistente HCV Ab+”, in data 10 marzo 1990 – della riconducibilità sul piano causale della malattia diagnosticagli alla trasfusione e, dunque, ad un evento che poteva consentirgli di individuare come responsabile il Ministero. La corte di merito, infatti, ha valorizzato un mero emergente dal referto e la pregressa esistenza di una trasfusione del 1989 avvenuta in occasione dell’intervento per resezioni intestinali multiple;

in sostanza la Corte territoriale ha equiparato la diagnosi di epatite HCV Ab+ del 1990 alla consapevolezza della riferibilità alla trasfusione, avvenuta nell’anno precedente, senza alcun ulteriore approfondimento riguardo al fatto se, in occasione della predetta biopsia epatica, il V. sia stato in qualche modo messo sull’avviso circa una qualche importanza, se non della rilevanza, della pregressa trasfusione, in relazione alla condizione che dopo l’anamnesi e la eventuale visita gli si diagnosticò;

nulla è dato sapere, una volta comunicata la diagnosi, riguardo alla percepibilità da parte del medesimo della ascrivibilità della malattia diagnosticatagli alla trasfusione. Ciò sarebbe potuto accadere solo se fossero state fornite dal sanitario nel referto informazioni atte a consentire all’interessato il collegamento con la causa della patologia o se lo stesso fosse stato quanto meno posto in condizione di assumere tali conoscenze. In mancanza di tali informazioni ha errato in iure la Corte territoriale a desumere dal dato dell’anamnesi l’acquisizione da parte del ricorrente della consapevolezza;

essa, pur in mancanza di tali informazioni, sarebbe stata configurabile solo se il ricorrente avesse avuto e si fosse dimostrato in lui un livello di conoscenze mediche tali da porlo in condizione di ricollegare la malattia diagnosticatagli alla trasfusione. In tale ambito va anche sottolineato che la biopsia è precedente alla stessa L. n. 210 del 1992, con le ricadute in termini di conoscibilità della patologia e della sua riconducibilità alla trasfusione, comunque da accertasi in concreto;

va qui ribadito che la consapevolezza idonea a far decorrere il termine di prescrizione è da apprezzarsi tenendo conto che per il quivis de populo il naturale mediatore della conoscibilità della riconducibilità, allorquando non si dimostri una sua particolare attitudine ad acquisirla, non può che essere l’indicazione del medico e, pertanto, di norma, deve ritenersi che occorra che il collegamento sia frutto di tale indicazione;

la corte di merito ha, dunque, commesso un errore di sussunzione perchè ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione ha ritenuto tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione (in questi termini, Cass. 31 maggio 2018 n. 13745);

la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, comunque in diversa composizione, che deciderà sulla controversia astenendosi dall’individuare il decorso della prescrizione nei termini qui censurati. Al giudice del rinvio è rimesso di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, comunque in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione-3 della Corte Suprema di Cassazione, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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