Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33168 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. I, 16/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 16/12/2019), n.33168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31201/2018 proposto da:

T.J.J., elettivamente domiciliato in Rionero in Vulture

alla Via Marconi n. 76, presso lo studio dell’Avvocato Ameriga

Petrucci, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Prefettura Cosenza;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di COSENZA, depositata il

31/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2019 dal Consigliere Irene SCORDAMAGLIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice di Pace di Cosenza, con ordinanza del 31 agosto 2018, ha rigettato l’opposizione proposta da T.J.J., cittadino gambiano, avverso il decreto di espulsione del 26 luglio 2017, emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Cosenza essendo egli privo di titolo per trattenersi nel territorio dello Stato, poichè gli era stata negata dalla Commissione territoriale di Crotone la richiesta protezione internazionale.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione T.J.J., articolando dieci motivi, con i quali deduce:

2.1. violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18 essendo la copia notificatagli del decreto di espulsione priva dell’attestazione di conformità all’originale;

2.2. violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione al D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18 risultando l’attestazione apposta sul provvedimento impugnato firmata da un funzionario della Polizia di Stato, non meglio identificato, non avente alcun potere di attestazione di conformità, e non dal Viceprefetto vicario che ha sottoscritto il provvedimento in originale; recando, altresì, la copia notificata del provvedimento di espulsione il timbro di attestazione solo nella prima pagina, così essendo integrato un ulteriore vizio – e non una mera irregolarità – insuscettibile di sanatoria;

2.3. violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione alla L. n. 241 del 1990, art. 13, comma 2 e art. 21-octies, per essere il decreto di espulsione nullo o inesistente in quanto sottoscritto da un vice prefetto vicario e non dal prefetto in carica;

2.4. violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per essere nullo o inesistente anche il pedissequo ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, la copia di tale provvedimento notificata all’interessato essendo priva di attestazione di conformità all’originale;

2.5. violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non essere l’ordine del Questore corredato da alcuna motivazione in ordine alle ragioni per le quali non era stato possibile l’accompagnamento alla frontiera o il trattenimento in un centro di permanenza temporanea;

2.6. violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non essere stato il decreto di espulsione tradotto nella lingua madre dell’espellendo (il mandinko) e per non avere il Giudice di pace motivatamente superato la segnalata discrasia tra le dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale e quelle successivamente rese dinanzi ai funzionari della Questura di Cosenza;

2.7. violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione alla violazione dei principi del procedimento amministrativo, segnatamente di quelli di cui alla L. n. 241 del 1990, artt. 3,7,8 e 10-bis e travisamento dei fatti.

2.8. violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 non sussistendo i presupposti per l’adottata espulsione, avendo il ricorrente proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza del 18 luglio 2017, di conferma del diniego da parte del Tribunale di Potenza della richiesta protezione internazionale, ed avendo informato il Giudice di pace, in data 31 agosto 2018, dell’avvenuta iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione;

2.9. violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per inosservanza del divieto di espulsione sancito dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, sussistendo il concreto rischio per il ricorrente, in ipotesi di rimpatrio, di essere esposto a persecuzioni;

2.10. violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 in relazione al diniego di sospensiva.

3. Il Prefetto e il Ministero intimati sono rimasti tali.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è da respingere.

1. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, sviluppando profili di censura attinenti alla questione della validità del provvedimento di espulsione, e sono infondati.

Questa Corte ha chiarito che il provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, può essere legittimamente comunicato all’interessato in copia, purchè recante attestazione della conformità all’originale accertata da altro pubblico ufficiale (Sez. 6 – 1, n. 23171 del 12/11/2015, Rv. 637631; Sez. 1, n. 8427 del 04/05/2004, Rv. 574218 – 01).

Nel caso di specie, poichè è lo stesso ricorrente ad ammettere che tale attestazione di conformità sia stata effettivamente firmata da un funzionario di polizia, deve riconoscersi che, alla stregua della normativa in materia di documentazione amministrativa ed autenticazione delle firme (I. n. 15/1968), è stata pienamente offerta da un pubblico ufficiale la certezza dell’esistenza del provvedimento originale conforme.

Il rilievo che deduce il difetto di apposizione del timbro di attestazione di conformità all’originale in tutte le pagine della copia notificata del decreto di espulsione è privo di pregio, trattandosi di manchevolezza priva di effetti invalidanti dell’atto.

2. Il terzo motivo è infondato.

Questa Corte ha già statuito che è legittimo il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), che sia stato emesso e sottoscritto dal Vice Prefetto vicario, anzichè dal prefetto, a nulla rilevando la mancanza dell’espressa menzione delle ragioni di assenza o impedimento del Prefetto, in quanto questi può, di diritto, essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni ed attribuzioni (Sez. 6 – 1, n. 18540 del 21/09/2016, Rv. 641170).

3. Il quarto e il quinto motivo, articolando rilievi che attengono alla validità dell’ordine del Questore di allontanamento dal territorio nazionale, possono essere oggetto di una trattazione congiunta e sono infondati.

Vige, nella materia de qua, il principio di diritto secondo il quale non può censurarsi la legittimità del provvedimento espulsivo per ragioni attinenti all’attuazione della misura coercitiva in quanto il rimpatrio, nel nostro ordinamento, si compone di due fasi che sfociano in due provvedimenti diversi a natura vincolata, emessi da autorità diverse (l’espulsione il Prefetto; le misure attuative il Questore) e che si fondano su requisiti del tutto autonomi e non sovrapponibili (Sez. 1 -, n. 28157 del 24/11/2017, Rv. 646312 – 01). Il provvedimento di espulsione dello straniero è obbligatorio a carattere vincolato, sicchè il giudice ordinario è tenuto unicamente a controllare, al momento dell’espulsione, l’assenza del permesso di soggiorno perchè non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo, mentre è preclusa ogni valutazione, anche ai fini dell’eventuale disapplicazione, sulla legittimità del relativo provvedimento del questore trattandosi di sindacato che spetta unicamente al giudice amministrativo, il giudizio innanzi al quale non giustifica la sospensione di quello innanzi al giudice ordinario attesa la carenza, tra i due, di un nesso di pregiudizialità giuridica necessaria, nè la relativa decisione costituisce in alcun modo un antecedente logico rispetto a quella sul decreto di espulsione (Sez. 6 – 1, n. 12976 del 22/06/2016, Rv. 640104 01; Sez. U, n. 22217 del 16/10/2006, Rv. 591934).

5. Il sesto motivo è infondato.

E’ stato costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, in tema di espulsione amministrativa dello straniero, la mancata traduzione del decreto nella lingua propria del destinatario determina la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, con conseguente nullità non sanabile del provvedimento, anche in presenza dell’attestazione di indisponibilità del traduttore, qualora la stessa non sia sufficientemente motivata (Sez. 6 – 1, n. 22607 del 05/11/2015, Rv. 637667 – 01; Sez. 6 – 1, n. 22607 del 05/11/2015, Rv. 637667; Sez. 6 – 1, n. 14733 del 14/07/2015, Rv. 635877). Si è precisato, al riguardo, che grava sull’amministrazione l’onere di provare l’eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue c.d. veicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l’atto in una di dette lingue, di modo che è compito del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo, tra i quali assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall’interessato nel c.d. foglio-notizie (Sez. 6 – 1, n. 11887 del 15/05/2018, Rv. 648654), ovvero l’attestazione, contenuta nella relata di notificazione del decreto, della dichiarazione dello straniero di conoscere la lingua italiana (Sez. 6 – 1, n. 18123 del 21/07/2017, Rv. 645055 – 01): donde, quella della conoscenza da parte dello straniero di una lingua veicolare ovvero della lingua italiana, è circostanza accertabile anche in via presuntiva e costituente accertamento di fatto censurabile nei ristretti limiti dell’attuale disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (Sez. 1 -, n. 2953 del 31/01/2019, Rv. 652623).

Nella specie il decreto di espulsione è stato redatto in italiano, lingua che nella dichiarazione resa il 26 luglio 2017 ai funzionari della Questura di Cosenza lo straniero aveva dichiarato di parlare e comprenderei e tradotto in inglese, lingua che, nello stesso frangente, T.J.J. aveva indicato come quella nella quale desiderava che fossero eseguite le notifiche a lui dirette e che, comunque, costituisce la lingua ufficiale del Gambia, quale paese di origine dello straniero destinatario del provvedimento di espulsione.

6. Il settimo motivo è infondato.

Per costante giurisprudenza di legittimità, la necessità di dare comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento amministrativo, ai sensi della L. n. 241 del 1990, artt. 7 e 8 non si estende alla procedura di espulsione dello straniero (Sez. 1 -, n. 27682 del 30/10/2018, Rv. 651119; Sez. 6 – 1, n. 5080 del 28/02/2013, Rv. 625365), posto che il decreto di espulsione è provvedimento vincolato.

7. L’ottavo e il decimo motivo, articolando rilievi riguardanti i rapporti tra il decreto di espulsione e la decisione sulla richiesta di protezione internazionale avanzata dallo straniero, possono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Questa Corte, con ordinanza della Sesta Sezione Civile n. 16382 del 7 maggio 2019, depositata il 19 giugno 2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da T.J.J. avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza n. 377/2017 depositata il 28 luglio 2017, che aveva confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città che aveva respinto il ricorso del T. avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Salerno che aveva respinto la richiesta protezione internazionale.

Il rilevato giudicato esterno sul diniego della protezione internazionale in favore dell’opponente attuale ricorrente si ripercuote nel presente giudizio elidendo ogni concreto interesse del deducente ad ottenere una decisione sulle ragioni di censura (legittimità del decreto di espulsione adottato in pendenza del giudizio sulla richiesta di protezione internazionale; diniego della sospensiva del decreto di espulsione).

8. Il nono motivo è inammissibile.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in caso di diniego di riconoscimento dello “status” di rifugiato, l’opposizione all’espulsione D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19, comma 1, deve fondarsi su ragioni umanitarie nuove o diverse da quelle che già avevano formato oggetto del procedimento per riconoscimento di protezione internazionale, dovendosi valutare la “novità” non solo in senso oggettivo ma anche – ove i fatti o i fattori di rischio siano state appresi “medio tempore” – in senso soggettivo, con la conseguenza che integrano il suddetto requisito non soltanto i fatti cronologicamente sopravvenuti alla decisione di rigetto non impugnata, ma anche quelli ignorati in sede di valutazione della Commissione territoriale perchè non allegati dal richiedente e non accertati officiosamente dall’autorità decidente.

Ne caso al vaglio la censura che deduce la violazione del principio di non respingimento e il mancato esame di un fatto decisivo suscettibile di giustificarne l’applicazione nella fattispecie concreta resta genericamente articolata, in difetto di una perspicua allegazione circa le ragioni umanitarie, nuove o diverse da quelle che già avevano formato oggetto del procedimento per il riconoscimento di protezione internazionale, che impedivano il rimpatrio dello straniero.

3. Al rigetto del ricorso non fa seguito alcuna statuizione sulle spese, non essendosi gli intimati costituiti in giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla è dovuto per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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