Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33166 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 21/12/2018), n.33166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23146-2017 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIA, 52,

presso lo studio dell’avvocato MARCO TAVERNESE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI D’ANIELLO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) di (OMISSIS) in (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2956/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di appello del 15 aprile 2013, il Condominio di (OMISSIS) di (OMISSIS) impugnava, nei confronti di M.G., la sentenza del 28 febbraio 2012 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Marano, che aveva accolto la domanda del danneggiato, nei confronti del condominio, tesa al risarcimento del danno alla salute determinato da una caduta verificatasi il 17 aprile 2003 nel fabbricato condominiale. Il condominio rilevava l’erronea estromissione dal giudizio della compagnia di assicurazioni Assitalia S.p.A. e la lacunosità delle due dichiarazioni testimoniali espletate, da ritenere inattendibili e compiacenti. Si costituiva la parte appellante chiedendo il rigetto della impugnazione;

la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 21 luglio 2016 accoglieva l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta da M. con condanna al pagamento delle spese di lite;

avverso tale sentenza ricorre per cassazione M.G. affidandosi ad un motivo. Il condominio mio non svolge attività processuale in sede di legittimità.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2051 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, riguardo alle regole di ripartizione dell’onere della prova. Il giudice di appello aveva sostanzialmente esonerato il convenuto dal fornire la prova positiva del caso fortuito (il fatto del danneggiato). Dalle risultanze processuali era emerso che il ricorrente, nell’impegnare il pianerottolo all’uscita della propria abitazione, era inciampato sul rigonfiamento di alcune mattonelle e che a causa della caduta, si era provocato gravi lesioni. Pertanto, l’evento dannoso è stato determinato dalle condizioni di pericolo della cosa in custodia. Il condominio, al contrario, non ha provato l’esistenza del caso fortuito. La decisione della Corte ha erroneamente ritenuto sussistente la prova della condotta imprudente del M., poichè questi era a conoscenza dello stato di dissesto. In realtà, tale deduzione si fonda solo sull’assenza di frammenti delle mattonelle raffigurate nelle fotografie. Si tratta di mere illazioni. Sotto altro profilo, non è possibile qualificare come abnorme o del tutto eccezionale la condotta del M., al fine di interrompere il nesso causale;

preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso è tempestivo, poichè proposto nel termine di un anno, trattandosi di controversia instaurata in data anteriore all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009. Dall’esame della decisione di appello si apprende che la Corte territoriale ha ritenuto fondato il secondo motivo di impugnazione rilevando che il Tribunale aveva correttamente inquadrato il fatto nell’ambito dell’art. 2051 c.c., senza però valutare adeguatamente la situazione concreta, esonerando l’attore dall’offrire la prova rigorosa della esistenza del nesso causale tra la caduta e il modo di essere della res custodita. In particolare, il primo giudice non aveva adeguatamente valorizzato la circostanza che la caduta del M. era avvenuta sul pianerottolo della propria abitazione, con uno scaletto in mano, alle 12:00 del 17 aprile 2003 (orario diurno e illuminazione idonea). In sostanza, il danneggiato avrebbe dovuto provare il fatto storico e il nesso eziologico tra la cosa custodita e l’evento. Al contrario, l’attore ha attribuito la responsabilità della propria caduta all’omessa manutenzione del pianerottolo per la presenza di un “rialzo della pavimentazione”. Il condominio aveva, però, eccepito la scarsa diligenza del danneggiato, in quanto il fattore dannoso di natura inerte (la lieve sporgenza), costituiva una circostanza visibile, perfettamente evitabile, ma soprattutto, ben nota al danneggiato. La visibilità delle mattonelle trovava riscontro nelle fotografie che attestavano che si trattava di rottura risalente nel tempo e conosciuta dagli inquilini dello stabile. Da ciò la Corte territoriale concludeva che il M. non aveva provato che la caduta era stata eziologicamente determinata dal modo d’essere della cosa custodita, visibile e a lui ben nota. Al contrario, era emersa la circostanza che l’evento era stato determinato da un’evidente omissione di diligenza del danneggiato. La Corte ha rilevato la novità della questione relativa all’estemporaneità del dissesto, oltre che l’infondatezza della stessa, ritenendo inattendibile la versione resa dalla figlia non convivente del danneggiato. Ribadiva, pertanto, che l’evento si era verificato per un fattore causale estraneo alla sfera del convenuto e costituito dall’azione del danneggiato;

fatta questa doverosa premessa, rileva la Corte che il motivo è inammissibile: la dedotta violazione di legge consiste, in realtà, in una censura sulla valutazione del materiale probatorio, riguardo alla pregressa conoscenza del rigonfiamento presente sul pianerottolo. Si tratta di valutazioni del giudice di merito non sindacabili in sede di legittimità. Inoltre, i giudici di merito fondano la prova del fatto esclusivo del danneggiato, oltre che sulle foto, sulla mancata allegazione del fatto estemporaneo (della rottura del pavimento), sull’inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali dei congiunti e sulla circostanza che, l’ipotesi di lesione recente della pavimentazione, avrebbe escluso la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. (il condominio non avrebbe avuto a disposizione un tempo ragionevole per eseguire la manutenzione). Infine, non è richiesto che la condotta del danneggiato risulti abnorme, ma è sufficiente che rappresenti la causa esclusiva dell’evento;

in sostanza parte ricorrente contesta la valutazione adottata dal giudice di appello riguardo alle prove, con riferimento alla pregressa conoscenza del rigonfiamento da parte degli inquilini, in particolare, del danneggiato. E’ evidente che una siffatta censura è inammissibile poichè riguarda il potere del giudice di merito di valutare il materiale probatorio, costituito dalle fotografie in atti, che non sono allegate (con evidente violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6),e dalle dichiarazioni testimoniali. La valutazione relativa all’estemporaneità o meno dell’insidia, poi, costituisce tipico accertamento di fatto, non sindacabile in cassazione, come pure il giudizio relativo all’attendibilità o meno delle dichiarazioni testimoniali dei congiunti;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alcun provvedimento va adottato riguardo alle spese di lite poichè l’intimato non ha espletato attività processuale nel presente giudizio di cassazione. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA