Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33162 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 21/12/2018), n.33162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26575-2017 proposto da:

N.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO BALZANI;

– ricorrente –

contro

CATTOLICA ASS.NE SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MENDOLA, 198,

presso lo studio dell’avvocato MARIO MATTICOLI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

C.F., B.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1059/2017 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,

depositata il 04/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. SESTINI

DANILO.

Fatto

RILEVATO

che:

in parziale riforma della sentenza di primo grado (che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta da N.S., compensando le spese di lite), il Tribunale di Torre Annunziata ha accertato che il sinistro stradale che aveva visto coinvolte l’autovettura Renault Clio condotta dal N. e il veicolo Fiat 500 di proprietà di C.F. e condotto da B.G. era imputabile a responsabilità paritaria dei due conducenti ed ha liquidato all’attore l’importo di 500,00 Euro, oltre interessi legali, compensando integralmente le spese del grado;

ha proposto ricorso per cassazione il N., affidandosi a due motivi;

ha resistito, con controricorso, la Società Cattolica di Assicurazioni coop. a r.l.;

il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo (che deduce la violazione dell’art. 2054 c.c., commi 1 e 2 e degli artt. 140,141 C.d.S. e art. 148, commi 7 e 12 e art. 154 C.d.S., comma 1 lett. A) e B) e che mira a sostenere l’esclusiva responsabilità del B.) è inammissibile: non deduce effettivamente alcun error iuris, ma lo postula sulla base di una diversa valutazione delle risultanze probatorie (peraltro richiamate senza ottemperare alla prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 6), finalizzata ad escludere il concorso del N., che si colloca del tutto al di fuori dei limiti del controllo sulla ricostruzione della quaestio facti indicati da Cass., S.U. n. 8053/2014;

col secondo motivo (che denuncia la “violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.” e l'”omessa pronuncia sulla chiesta liquidazione delle spese del primo grado”), il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia compensato le spese del giudizio di secondo grado ritenendo sussistente un’ipotesi di soccombenza reciproca e -altresì- che, pur avendo accolto parzialmente l’appello, non abbia provveduto a riliquidare le spese del giudizio di primo grado;

in relazione al primo profilo, si osserva che:

– in merito alla liquidazione delle spese di secondo grado, la sentenza ha affermato che “le ragioni poste da parte appellante a base del gravame in relazione ad una fattispecie le cui coordinate si prestano a “letture” controvertibili dei fatti di causa, fanno ritenere equo compensare le spese di lite del gravame”;

-il ricorrente contesta la possibilità di ritenere integrata una soccombenza reciproca in caso di accoglimento parziale della domanda, assumendo che “la soccombenza reciproca sottende, anche in relazione al principio di causalità, una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate”;

– la censura è infondata alla luce del più recente e ormai consolidato orientamento di legittimità, secondo cui sussiste soccombenza reciproca anche in caso di “accoglimento parziale dell’unica domanda proposta allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo” (Cass. n. 22381/2009; conformi Cass. n. 21684/2013, Cass. n. 3438/2016 e Cass. n. 10113/2018);

in relazione al secondo profilo, si osserva:

– la censura circa la mancata liquidazione delle spese di primo grado è fondata, giacchè, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., la riforma parziale della sentenza del Giudice di Pace comportava la necessità di una nuova pronuncia sulle spese di primo grado;

-accolto il motivo e cassata, sul punto, la pronuncia impugnata, può procedersi a decisione nel merito, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto (ex art. 384 c.p.c., comma 2);

-tenuto conto del parziale accoglimento della pretesa del N., sussistono le condizioni per la condanna della soc. Cattolica s.p.a. al pagamento di metà delle spese del giudizio di primo grado (liquidate come in dispositivo), con compensazione della restante metà;

-a seguito della cassazione (ancorchè parziale) della sentenza di secondo grado, deve provvedersi nuovamente anche sulle spese del giudizio di appello;

– al riguardo, in conformità all’orientamento sopra richiamato che individua la soccombenza reciproca anche nel caso in cui la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (cfr., da ultimo, Cass. n. 10113/2018), si ritengono sussistenti le condizioni per l’integrale compensazione.

le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell’avv. Vincenzo Balzani, difensore antistatario del ricorrente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo per quanto di ragione, cassa in relazione e, decidendo nel merito, compensa per metà le spese del giudizio di primo grado e condanna la Società Cattolica di Assicurazione al pagamento della restante metà, liquidata in Euro 500,00, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge; compensa integralmente le spese del giudizio di appello; condanna la Società Cattolica al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Vincenzo Balzani, difensore antistatario del ricorrente.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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