Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33162 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. II, 16/12/2019, (ud. 30/10/2019, dep. 16/12/2019), n.33162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17376/2015 proposto da:

M.A., M.M.M., T.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DEI COLLI PORTUENSI 536,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA LUISA REVELLI,

rappresentati e difesi dall’avvocato WALTER VOLTAN;

– ricorrenti –

contro

MI.GI., in proprio e in nome e per conto di MI.LU.,

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI MONTE FIORE 22, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO GATTAMELATA, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MARIA ROSA SALA, CLAUDIO SALA;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 2465/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/10/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 13453 del 2010, accolse la domanda proposta dal Condominio (OMISSIS) e dalle condomine Mi.Gi. e Mi.Lu. e per l’effetto accertò la proprietà comune del corridoio posto al piano sottotetto del fabbricato, e ordinò ai convenuti M.A., T.R. e M.M.M. il rilascio della porzione da essi occupata nell’ambito della ristrutturazione e trasformazione delle porzioni di sottotetto di proprietà esclusiva, ed il ripristino dei luoghi.

2. La Corte d’appello, adita in via principale dai consorti M. – T. e in via incidentale dal Condominio e dalle condomine Mi., con sentenza pubblicata il 27 giugno 2014, ha confermato la decisione di primo grado, dichiarando compensate le spese di lite del grado.

2.1. La Corte d’appello ha ritenuto provata la proprietà comune del corridoio, irrilevanti le prove dedotte dagli appellanti principali, e ininfluente l’asserita destinazione privata della porzione di corridoio.

2.2. Quanto all’appello incidentale, che aveva ad oggetto la compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale, la Corte territoriale ha ritenuto non dimostrata la circostanza che la maggioranza dei condomini avesse opposto resistenza ad accettare la proposta transattiva dei M. – T., e che, al contrario, come affermato dal Tribunale e non contestato in appello, era emerso che tali resistenze provenivano dagli appellati.

3. Ricorrono per la cassazione della sentenza M.A., M.M.M. e T.R. sulla base di tre motivi. Resistono congiuntamente, con controricorso, il Condominio (OMISSIS), Mi.Gi. e Mi.Lu., i quali propongono ricorso incidentale affidato ad un motivo. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale è infondato.

1.1. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 948,2697 c.c. e art. 12 preleggi e si contesta che gli originari attori non avrebbero dimostrato la proprietà comune del corridoio.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 1117 c.c. e art. 116 c.p.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare l’effettiva destinazione della porzione di corridoio di cui si controverte, riguardo sia alle deduzioni e allegazioni di parte sia alle risultanze della CTU, dalle quali emergerebbe la destinazione particolare del bene.

3. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata violazioneo falsa applicazione dell’art. 1350 c.c., artt. 112,132,183 c.p.c. e art. 111 Cost., nonchè omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. I ricorrenti assumono che la Corte d’appello avrebbe omesso di motivare le ragioni del rigetto dei capitoli di prova di cui ai nn. da 3 a 7 della memoria ex art. 183 c.p.c., ed erroneamente avrebbe ritenuto irrilevanti i capitoli di cui ai nn. 2 e 3 della medesima memoria, ritenendoli in contrasto con quanto dichiarato dal Martinetti in sede di assemblea condominiale. In ogni caso, sarebbe erroneo il giudizio ex ante circa la veridicità del contenuto della testimonianza ed il richiamo al disposto dell’art. 1350 c.c..

4. Le doglianze sono prive di fondamento.

4.1. In premessa è necessario evidenziare che l’art. 1117 c.c., inserisce i corridoi (anditi) nel catalogo dei beni comuni, dei quali si presume pertanto la condominialità. Di conseguenza, il Condominio che agisca in rivendica non è onerato della probatio diabolica, essendo la controparte tenuta a superare la presunzione di condominalità, dimostrando di avere acquistato la proprietà esclusiva per titolo o per usucapione (da ultimo, Cass. 07/08/2018, n. 20593).

4.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha accertato la proprietà comune del corridoio sulla base di plurimi convergenti elementi, evidenziando che il rigore della prova a carico degli attori era attenuato dalla mancanza di conflitto in ordine all’appartenenza anteatta del bene, desumibile sia dalle difese dei M., dettagliatamente riportate in sentenza, sia dalla dichiarazione resa dal M. nell’assemblea condominiale in data 11 ottobre 2007. Nell’occasione il M. dichiarò di “avere unificato le due porte già esistenti (dei vani sottotetto di proprietà esclusiva) con una porta in linea, occupando uno spazio che non sapeva essere condominiale”, proponendo la concessione in uso di questo spazio, ovvero l’affitto o l’acquisto a prezzo di mercato.

La decisione, che pure non ha tenuto conto della presunzione di condominialità, non è censurabile sotto alcuno dei profili evocati, essendo senz’altro provata la proprietà comune del corridoio.

4.3. Risulta priva di fondamento la questione, prospettata con il secondo motivo di ricorso, concernente la destinazione del bene in contestazione.

In disparte la mancata riproduzione della CTU che impedisce di apprezzare se vi fosse incompatibilità tra le risultanze peritali e la decisione sul punto, la Corte d’appello ha escluso che la porzione di corridoio in contestazione potesse ritenersi destinata a servire la sola proprietà M. – T., argomentando plausibilmente sull’utilità comune a tutti i condomini di un corridoio di maggiore ampiezza.

4.4. Risulta inammissibile il motivo che censura la mancata ammissione delle prove testimoniali.

Premesso che il giudizio di rilevanza della prova è necessariamente giudizio ex ante, le circostanze capitolate nella memoria ex art. 183 c.p.c., dagli originari convenuti, riprodotte in ricorso, risultano in effetti prive di potenziali ricadute sulla materia del contendere. E’ perfino ovvio che in assenza di Delib. condominiale l’uso della porzione di corridoio non era legittimo, seppur tollerato per molti anni, mentre i fatti dedotti nei capitoli da 3 a 7 non hanno alcun collegamento con la questione controversa.

Nella prospettiva del giudizio di legittimità ciò significa che il riscontro del vizio denunciato sub specie di carenza incongruità della motivazione non potrebbe condurre alla cassazione della sentenza, per carenza di decisività della prova testimoniale non ammessa.

5. Il ricorso incidentale è inammissibile.

6. Con l’unico motivo i ricorrenti incidentali si dolgono della disposta compensazione delle spese di lite, denunciando omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla produzione documentale comprovante le ragioni del dissenso della maggioranza dei condomini ad accettare la proposta transattiva dei M. – T..

6.1. La doglianza, benchè formulata con riferimento a pretesi errori di diritto ed a vizi di motivazione, sollecita all’evidenza un nuovo esame del materiale probatorio, non consentito in questa sede.

La Corte d’appello, infatti, ha esaminato sia le dichiarazioni a verbale d’udienza 22 ottobre 2009, sia il fax ricevuto dal legale degli appellati-appellanti incidentali, mentre non è chiarita la decisività dell’ulteriore documentazione di cui si lamenta l’omesso esame (sentenze che hanno definito diverso contenzioso tra le stesse parti).

7. I ricorsi sono rigettati e le spese del presente giudizio interamente compensate. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principale ed incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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