Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33161 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 21/12/2018), n.33161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19516-2017 proposto da:

Z.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati ANTONINO LI CAUSI, GIUSEPPE WALTER L’ABBATE;

– ricorrente –

contro

DITTA SERVIZIO ERG DI N.C., elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE ZINGALES BOTTA;

– controricorrente –

e contro

M.G., G.M.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 376/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 06/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. SESTINI

DANILO.

Fatto

RILEVATO

che:

in riforma della sentenza di primo grado -che aveva rigettato la domanda attorea- la Corte di Appello di Messina ha condannato Z.C. a pagare a N.C. la somma di 6.100,00 Euro richiesta a fronte di forniture di gasolio relative ad un autobus di proprietà dello Z.;

la Corte ha affermato che la N. aveva provato, tramite i testi escussi, che il G. -conducente del mezzo- aveva dichiarato di essere l’autista dello Z. e di effettuare il prelievo di gasolio in nome e nell’interesse del titolare; che la condotta dello Z. aveva contribuito a ingenerare nella N. “la convinzione che l’affare fosse gestito in nome altrui, e che gli effetti del negozio si producessero nella sfera giuridica del rappresentato”, “atteso che l’autobus recava la scritta ” Z.” e le visure al PRA confermavano la proprietà del mezzo a quest’ultimo”; che, peraltro, lo Z. non aveva fornito nessuna prova “per dimostrare la sua estraneità all’obbligazione, limitandosi a proclamare solo la carenza di legittimazione passiva”; tanto premesso, la Corte non solo ha accolto la domanda della N. nei confronti dello Z., ma ha anche rigettato “la domanda di manleva formulata da Z. nei confronti di G. perchè non risulta che abbia agito come falso procuratore” (oltre a rigettare quella proposta nei confronti di tale M. “risultato estraneo alla vicenda”);

ha proposto ricorso per cassazione lo Z. affidandosi a tre motivi; ad esso ha resistito la N. con controricorso; il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo (che deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1398,1399 e 2697 c.c.) censura la sentenza per non aver considerato che “era onere della N. dimostrare non solo la spendita del nome di Z. da parte di G., ma anche la decisiva circostanza del conferimento di apposita procura dell’uno all’altro” e -altresì- che, trattandosi di negozi compiuti da faisus procurator non ratificati ex art. 1399 c.c., gli stessi non erano opponibili, come fonte di debito, allo Z.;

il secondo motivo ribadisce, sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo, che la Corte ha omesso di esaminare la circostanza della “insussistenza di alcun documento (rectius: mandato) che legittimasse lo status del G. quale rappresentante dello Z. e l’assenza di alcuna regolare fattura da parte della N. allo Z.”;

col terzo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. sull’assunto che l’infondatezza della pretesa della N. avrebbe dovuto comportarne la soccombenza anche ai fini del pagamento delle spese di lite;l’ultimo motivo è inammissibile, in quanto non deduce alcuna violazione del principio della soccombenza, ma la postula sul mero presupposto della dedotta erroneità della decisione;

i primi due motivi sono inammissibili in quanto non censurano adeguatamente la ratio decidendi sottesa alla decisione;

le censure muovono, infatti, dall’assunto del difetto di potere rappresentativo in capo al G. (che lo Z. individua come falsus procurator), in contrasto con la ricostruzione compiuta della Corte che ha ricondotto la fornitura di gasolio nell’ambito di un rapporto intercorso fra lo Z. (rappresentato dal G.) e la N. (che disponeva di elementi oggettivi per ritenere che il Gigliotta agisse effettivamente in nome e per conto dello Z.); i motivi risultano pertanto “eccentrici” rispetto alle ragioni della decisione e mirano, a ben vedere, a sollecitare una diversa lettura della risultanze processuali, volta ad escludere sia la sussistenza di potere rappresentativo, sia la configurabilità di una situazione di apparenza tale da giustificare l’affidamento incolpevole della N.;

all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna dello Z. al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore dell’avv. Salvatore Zingales Botta, difensore antistatario dell’intimata;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore dell’avv. Salvatore Zingales Botta, procuratore anticipatario dell’intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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