Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33161 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. II, 16/12/2019, (ud. 30/10/2019, dep. 16/12/2019), n.33161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18388/2015 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI

MELLINI 10, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO CASTELLANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE ARNONE;

– ricorrente –

contro

SABBIOSO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 20, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA LAIS, rappresentata e difesa dagli

avvocati ALESSANDRO PAVANELLO, PIER PAOLO MONTOSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1853/2014 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata

il 04/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/10/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Bologna, con sentenza pubblicata il 4 giugno 2014, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da S.M. avverso la sentenza del Giudice di pace di Imola n. 53 del 2008, e nei confronti di Sabbioso s.r.l..

1.1 Il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione proposta dal sig. S. avverso il decreto ingiuntivo n. 408 del 2007 che gli intimava il pagamento della somma di Euro 288,95, a titolo di corrispettivo dell’attività di verifica della contabilità del Condominio (OMISSIS), relativa all’anno 2006.

2. Il Tribunale ha ritenuto che l’appello avverso la sentenza pronunciata secondo equità fosse inammissibile, ai sensi dell’art. 339 c.p.c., in quanto i motivi di gravame erano diretti a sollecitare una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti all’istruttoria.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso S.M. sulla base di un motivo, al quale resiste con controricorso Sabbioso srl. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2697,1326,1362 c.c. e art. 3 Cost. e si contesta l’erroneità della sentenza resa dal Tribunale per violazione delle norme processuali, sostanziali e costituzionali sopra indicate, sul rilievo che l’atto di appello fosse pienamente ammissibile.

2. La doglianza è priva di fondamento.

2.1. Ribadito che l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria e pubblicate a partire dal 3 marzo 2006 è rappresentato dall’appello a motivi limitati, ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006 (per tutte, Cass. 31/07/2017, n. 19050), si osserva in primo luogo che il ricorrente impropriamente rimprovera al giudice d’appello la violazione di norme sul procedimento, di norme costituzionali e dei principi regolatori della materia, anzichè dell’unica norma di cui il giudice d’appello ha fatto applicazione, e cioè dell’art. 339 c.p.c., u.c..

In ogni caso, l’esame dei motivi di appello conferma la correttezza della decisione di inammissibilità del gravame, in quanto le violazioni contestate con l’atto di appello non sono sussumibili nel catalogo del citato art. 339, u.c..

2.2. La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è stata dedotta in riferimento alla valutazione delle prove, non all’applicazione della regola processuale secondo cui il giudice non può porre a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (tra molte, Cass. 23/10/2018, n. 26769; Cass. 29/05/2018, n. 13395). Analogamente è a dirsi per la violazione dell’art. 2697 c.c., che pone una regola generale di diritto sostanziale (Cass. Sez. U. 14/01/2009, n. 564) e non un principio informatore della materia, e per le norme in tema di conclusione ed interpretazione del contratto, pure invocate dall’appellante.

Quanto al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., comma 1, l’appellante si era limitato ad affermare che si trattava della norma costituzionale applicata dal Giudice di pace, senza chiarire il collegamento con la controversia in oggetto, sicchè la dedotta violazione era tamquam non esset.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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