Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33160 del 21/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 21/12/2018), n.33160
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9271-2017 proposto da:
D.M.A., quale erede del Sig. C.G.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ETTORTE NIMENES, 3, presso lo
studio dell’avvocato MIRANDA MANNENTI, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIANFRANCO TODARO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore
, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO , che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 386/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 07/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI
MARCO;
Fatto
RITENUTO
Che:
nel 2006 C.G. convenne dinanzi al Tribunale di Catania il Ministero della salute e l’Assessorato Regionale alla sanità della Sicilia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del contagio contratto in conseguenza d’una emotrasfusione con sangue infetto;
con sentenza 1.7.2009 n. 3515 il Tribunale di Catania rigettò la domanda, ritenendo prescritto il diritto;
la Corte d’appello di Catania, adita dal soccombente, con sentenza 7.3.2016 n. 386 rigettò il gravame;
la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da D.M.A., successore mortis causa dell’originario attore, con ricorso fondato su due motivi;
il Ministero della salute e l’Assessorato regionale hanno resistito con controricorso unitario;
Diritto
CONSIDERATO
che:
con atto ritualmente depositato e sottoscritto, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
va di conseguenza dichiarato estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;
le spese di lite possono essere compensate;
P.Q.M.
la Corte di cassazione, visto l’art. 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018