Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33160 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. II, 16/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 16/12/2019), n.33160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19682/2015 R.G. proposto da:

D.B.A., D.P.O. e Di.Bi.An., rappresentati

e difesi dall’Avv. Luigi Rotondi per procura a margine del ricorso,

elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell’Avv.

Francesco Pascucci alla via Monte Oppio n. 5;

– ricorrenti –

contro

Comune di Cislago;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 2139,

depositata l’11 giugno 2014.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Carbone nella

Camera di consiglio del 24 ottobre 2019.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

– La controversia trae origine da un evento meteorico del 27/28 giugno 2003, in occasione del quale un magazzino di D.B.A., D.P.O. e Di.Bi.An. veniva allagato dalle acque percolanti di un terreno del Comune di Cislago.

– Adito dai D.B. e D.P., il Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Saronno, riscontrava un concorso paritario di colpa e, per l’effetto, condannava il Comune di Cislago a risarcire la metà del danno.

La Corte d’appello di Milano dichiarava inammissibile il gravame dei D.B. e D.P., accoglieva quello del Comune di Cislago e, per l’effetto, respingeva la domanda risarcitoria, compensando le spese del doppio grado.

– I D.B. e D.P. ricorrono per cassazione con quattro motivi, tutti formulati in modo eterodosso, con postergazione e dispersione rispetto alla narrativa storica, sì da costringere la Corte a ricostruire il senso dell’impugnazione a fini conservativi, laddove possibile.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 3,24,111 Cost., artt. 112,137,170 c.p.c., R.D. n. 37 del 1934, art. 82, per aver il giudice d’appello dichiarato inammissibile il gravame dei D.B. e D.P..

– Il primo motivo è infondato: esattamente il giudice d’appello ha dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 333 c.p.c., il gravame che i D.B. e D.P. hanno proposto in via principale, anzichè incidentale, nonostante avessero avuto rituale notifica dell’appello principale del Comune presso la cancelleria del giudice a quo.

Assumono i ricorrenti che questa notifica fosse inesistente, ed evocano a sostegno l’orientamento giurisprudenziale che consente la notifica al domicilio ex lege presso la cancelleria solo se rivolta al procuratore, e non alla parte personalmente, pena l’inesistenza della notifica stessa (Cass. 17 settembre 2015, n. 18237) o, quantomeno, la nullità (Cass. 23 febbraio 2017, n. 4667); tuttavia, la relata di notifica, trascritta nel medesimo ricorso (pag. 42), attesta che la notifica venne eseguita alla parte “presso i suoi procuratori”, sicchè è da escludere si sia trattato di una notifica personale alla parte.

Il secondo motivo di ricorso denuncia omesso esame, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver il giudice d’appello esaminato l’appello, dichiarato inammissibile.

Il secondo motivo è inammissibile: l’omesso esame denunciabile per cassazione, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, concerne soltanto i fatti storicamente intesi, e certo non le deduzioni difensive (Cass. 14 giugno 2017, n. 14802; Cass. 18 ottobre 2018, n. 26305).

Il terzo motivo di ricorso denuncia omissione di pronuncia, per non aver il giudice d’appello deciso l’actio negatoria formulata dai D.B. e D.P. contro un’eventuale servitù di scolo delle acque piovane.

Il terzo motivo è inammissibile: gli stessi ricorrenti informano che l’actio negatoria servitutis è stata da loro esercitata sin dal primo grado (pag. 58/59 di ricorso), sicchè, abbia il primo giudice omesso la pronuncia su tale domanda o l’abbia implicitamente rigettata, avrebbero dovuto i D.B. e D.P. ritualmente appellare sul punto, ciò che, come già veduto, non hanno fatto.

Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 3,24,111 Cost., art. 112 c.p.c., ma, al netto di una teoria di domande retoriche, esso non esplicita in che modo la violazione di queste norme si sarebbe consumata.

Il quarto motivo è inammissibile, poichè inammissibile è la denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che si limiti a indicare le norme presuntivamente violate, senza addurre specifiche, intellegibili ed esaurienti argomentazioni intese a dimostrare in quale modo esse siano state violate (Cass. 8 marzo 2007, n. 5353; Cass. 29 novembre 2016, n. 24298).

Il ricorso deve essere respinto, con raddoppio del contributo unificato; nulla sulle spese di giudizio, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

Con memoria, peraltro depositata fuori termine, i ricorrenti hanno chiesto la trattazione partecipata, e tuttavia il ricorso, con ogni evidenza, non determina quelle esigenze nomofilattiche che, sole, giustificano la discussione in pubblica udienza (Cass. 2 febbraio 2018, n. 2647).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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