Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3316 del 12/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 3316 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: DE GREGORIO FEDERICO

SENTENZA

ui

-C42

R2
-.

25799-2012 pl– Qp(2tQ de;

CIABURRI PATRIZIA CBRPRZ58A49F839B,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo
studio dell’avvocato SERGIO GALLEANO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELE
BIAGINI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
3864

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso L’AREA

Data pubblicazione: 12/02/2018

LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI

POSTE ITALIANE,

rappresentata e difesa GIOVANNA MANTELLI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 920/2011 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO
DE GREGORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato DANIELE BIAGINI;
udito l’Avvocato ROBERTA AIAZZI per delega verbale
Avvocato GIOVANNA MANTELLI.

di GENOVA, depositata il 09/11/2011 R.G.N. 900/2009;

ud. 5-10-17 / r.g. n. 25799-12

SVOLGIMENTO del PROCESSO
La Corte di Appello di Genova con pronuncia emessa in data 7 ottobre – 9 novembre 2011, in
riforma della sentenza di primo grado, impugnata dalla convenuta S.p.A. POSTE ITALIANE,
rigettava la domanda dell’attrice CIABURRI Patrizia, invece accolta dal giudice del lavoro adito,
volta ad ottenere il superiore inquadramento, come quadro di 2 0 livello (Q2, poi A2), in virtù
dello svolgimento di fatto di mansioni superiori rispetto a quelle di operatore di area C,
formalmente possedute, mansioni superiori ammesse ufficialmente dalla società ma

primo luogo, per la maturazione del diritto all’inquadramento superiore operava il termine
semestrale di cui all’art. 38 del c.c.n.l. 1994, in applicazione dell’art. 6 L. n. 190/1985, attesa
la clausola di sopravvivenza di tale contratto collettivo per le sole disposizioni non economiche,
laddove poi l’art. 24 del successivo c.c.n.l. aveva provvisoriamente prorogato il regime delle
mansioni in vigore, nonostante la formale e pregressa scadenza al 31 dicembre 1997 del
contratto collettivo 1994-95, sicché il periodo in cui, tra il novembre 1998 e l’aprile 1999, era
stato attribuito formalmente l’inquadramento Q2 non era dunque decisivo, dovendosi aver
riguardo anche all’attività di fatto espletata successivamente dalla dipendente.
Infatti, a seguito della cessazione delle funzioni di Q2, formalmente riconosciute dalla società,
l’organigramma aziendale era mutato, anche presso l’ufficio dove prestava servizio la CIABURRI,
di modo che mentre prima a quell’ufficio vi erano addetti un Q1, due Q2 e 6 unità di area
operativa, in seguito vi erano stati adibiti soltanto un quadro di 1 0 livello e otto impiegati, tra i
quali la stessa CIABURRI con mansioni di cassiera, tanto desumendosi dalle dichiarazioni rese
dal teste ROSSI, considerato attendibile (il quale aveva confermato che le attività dell’attrice
come cassiera erano state sostanzialmente le stesse sia durante il periodo di assegnazione
formale al livello Q2, sia in epoca successiva. Il teste aveva inoltre riferito di essere a capo
dell’ufficio amministrazione e acquisti dal maggio 1999, ufficio che era subentrato alla
precedente area amministrazione e finanze, praticamente in concomitanza con la cessazione
delle formali mansioni di Q2 in capo alla CIABURRI – evenienza in concomitanza della quale era
anche accaduto, come dedotto da parte appellante e non contestato ex adverso, che il
precedente organigramma aveva subito modifiche per effetto dell’anzidetta riorganizzazione).
La posizione del cksiere, nell’ambito della precedente organizzazione, era dunque diversa, poiché
essa si poneva di fatto ad un livello gerarchico superiore ed in posizione immediatamente
vicariale rispetto al preposto nonché con sovraordinazione rispetto agli altri addetti inquadrati a
livello inferiore. Per contro, successivamente, la funzione del cassiere era stata invece inquadrata
in modo paritario a quelle degli altri operatori dell’ufficio. Pertanto, avuto altresì riguardo alle
risultanze documentali ed alle declaratorie contrattuali, la situazione complessiva così come
delineata induceva a ritenere non provato che dopo la riorganizzazione aziendale, avvenuta
sostanzialmente in concomitanza con la cessazione del periodo in cui al CIABURRI era stata
incaricata delle funzioni di Q2, ricorressero i presupposti per il riconoscimento della invocata
superiore categoria. Dunque, tenuto conto delle evidenziate variazioni, secondo la Corte di
1

limitatamente al periodo novembre 1998 / aprile 1999. Ad avviso della Corte distrettuale, in

ud. 5-10-17 / r.g. n. 25799-12

appello, l’attrice non aveva svolto per almeno 6 mesi mansioni corrispondenti ai compiti previsti
dalla contrattazione collettiva per l’area quadri, attesa l’adibizione alle mansioni superiori in data
9 novembre 1998, poi revocate con effetto dal 17-04-1999, in prossimità del semestre utile
all’acquisizione del superiore livello (cfr. le date indicate a pag. 6 del ricorso).
Avverso la pronuncia di appellci/Poposto ricorso per cassazione CIABURRI Patrizia, affidato a un
solo articolato motivo (violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. – vizio di motivazione – cfr. pagg.
4 / 9 del ricorso), cui ha resistito POSTE ITALIANE S.p.A., che tra l’altro ha eccepito in via

la notifica dell’atto un giorno dopo la scadenza del termine lungo.
Memoria illustrativa è stata depositata per la ricorrente.

MOTIVI della DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto della tempestività del ricorso, dovendosi in proposito aver riguardo
alla data in cui risulta come in atti richiesta la sua notificazione (nove novembre 2012), in
relazione alla sentenza de qua, non notificata e pubblicata mediante deposito in cancelleria il 9
novembre 2011 (non rileva il deposito della minuta 02-11-11. V. Cass. Sez. 6 – L, ordinanza n.
6050 del 25/03/2015, Sez. 1, sentenza n. 9482 del 30/04/2014, Sez. un. civ. n. 13794 del
01/08/2012, Sez. 1 n. 5245 del 04/03/2009), visto che l’atto introduttivo del giudizio risale
all’anno 2006, sicché trova applicazione il termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c., secondo
il testo previgente alla modifica apportata dall’art. 46, co. 17, I. 18 giugno 2009, n. 69 (il cui
articolo 58. co. 1, espressamente ha disciplinato il regime transitorio, stabilendo che

«Le

disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per
l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua
entrata in vigore», avvenuta il 4 luglio 2009).
Per il resto, le censure della ricorrente vanno disattese, poiché in effetti tendono,
inammissibilmente in questa sede di legittimità, a sovvertire quanto con esauriente motivazione
per contro accertato ed apprezzato dalla Corte di merito, la cui decisione peraltro è l’unica
processualmente rilevante ai fini del ricorso per cassazione qui in discussione.
Invero, la Corte genovese ha dato atto dei motivi a sostegno dei quali era stato interposto il
gravame dalla CIABURRI, però disattendendolo, non avendo costei dimostrato lo svolgimento di
mansioni superiori al suo inquadramento in epoca posteriore al periodo di assegnazione di
funzioni superiori da parte della stessa parte datoriale (dal 9 novembre 1998 sino al 17 aprile
1999, pari quindi a cinque mesi, una settimana ed un giorno), per il compimento del necessario
2

preliminare la tardività dell’impugnazione, poiché sarebbe stato officiato l’ufficiale giudiziario per

ud. 5-10-17 / rg. n. 25799-12

semestre, in quanto dal complesso delle risultanze istruttorie, così come ampiamente motivato
sul punto nella sentenza qui impugnata, successivamente l’ufficio, al quale la CIABURRI restava
adibita, aveva subito rilevanti trasformazioni nell’ambito dell’organizzazione aziendale, talché
risultava diretto unicamente da un quadro (di primo livello) e composto da altri impiegati, tra
cui la stessa CIABURRI, tutti di pari livello (i giudici di appello con dettagliate argomentazioni –

inquadramento Q2 del cassiere risultasse giustificato, avuto riguardo all’assetto organizzativo e
gerarchico dell’allora Area amministrazione e finanze, secondo la contrattazione collettiva di
riferimento, laddove poi le attività del cui svolgimento aveva dato prova l’appellata, pur
comportando le esaminate responsabilità, non erano tali da poter rientrare di per sé sole
nell’ambito delle declaratorie inerenti alle posizioni di Q2. Le analizzate mansioni risultavano, in
definitiva, per le ragioni specificamente indicate, di natura operativa, e come tali ben potevano
comportare responsabilità personali siccome espressamente previsto nella declaratoria
pertinente all’area operativa, mancando invece, rispetto alla declaratoria concernente i quadri,
ogni responsabilità di gestione di unità organiche, intese come unità di personale, nonché la
preposizione a funzioni definibili di “significativa importanza con facoltà d’iniziativa”, ex art. 44
del c.c.n.l. 1994-95. Analoghe puntuali considerazioni inoltre venivano svolte con riferimento al
livello A2 del c.c.n.l. 2003 ed anche rispetto alla figura del Q2 c.d. “professional”, trattandosi
invece di compiti estranei alle mansioni operative del cassiere, tesoriere o contabile dell’Ufficio
Amministrazione e Finanze di filiale).
Pertanto, come si evince dalla succitata parte narrativa, nonché dalla corrispondente congrua ed
esauriente motivazione, la sentenza di appello appare del tutto immune dagli errori e dai vizi
ipotizzati dalla ricorrente, avendo i giudici di merito con l’anzidetta ampia argomentazione
escluso il diritto al rivendicato superiore inquadramento, dovendosi peraltro ricordare come sia
inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di
norme di legge, mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così
da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, ma non
consentito, terzo grado di merito (in tal sensi, tra le più recenti, si è pronunciata questa S.C.,
sez. III civ. – 3, come da ordinanza n. 8758 del 04/04/2017).
3

(

cfr. paragrafi da 3.2 a 3.4 a pgg. 5/8 della sentenza n. 920/11- hanno chiarito come il pregresso

ud. 5-10-17 / r.g. n. 25799-12

In tema di ricorso per cassazione una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt.
115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta
dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto
a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti
legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali,

elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. VI civ. – L n. 27000 del 27/12/2016. Cfr.
parimenti Cass. III civ. n. 11892 del 10/06/2016: la violazione dell’art. 116 c.p.c. -norma che
sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale- è idonea
ad integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c., solo quando il giudice di merito disattenda
tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti
secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso
regime), sicché nella specie di cui è qui processo, alla luce delle suddette ampie argomentazioni,
fornite dalla Corte territoriale, non si ravvisano, evidentemente, gli estremi di legge per ritenere
violate le disposizioni di cui ai succitati artt. 115 e 116
In particolare, quanto poi all’ipotizzato vizio di motivazione, le doglianze addotte dalla ricorrente
risultano, ad ogni modo, pure difformi dalle previsioni dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.
proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n.
40 (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, come riferita ad “un fatto controverso e
decisivo per il giudizio”), secondo il testo nella fattispecie qui in esame ratione temporis
applicabile, tenuto conto della pubblicazione della sentenza de qua risalente al novembre
dell’anno 2011, mancando qualsiasi riferimento ad un preciso accadimento o a una precisa
circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o
“argomentazioni”, che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle
censure così irritualmente formulate, essendo insindacabili in questa sede di legittimità le
argomentazioni in base alle quali la Corte di merito ha giudicato infondate le pretese azionate
nei confronti della convenuta società (cfr. del resto Cass. I civ. n. 14267 del 20/06/2006 ed altre
di segno analogo, secondo cui in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al
principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
4

ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico,

ud. 5-10-17 / r g. n 25799-12

è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art.
360, primo comma, numero 5), cod. proc. civ., e deve emergere direttamente dalla lettura della
sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità), a fronte
degli anzidetti motivati accertamenti ed apprezzamenti, in punto di fatto. Invero, come è noto,
pure la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza, impugnata con ricorso per

vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo
della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal
giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio
convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza,
di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a
dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o
all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne
consegue che il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza,
contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel
ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente)
esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero
quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da
non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione
(Cass. sez. un. civ. n. 13045 del 27/12/1997. In particolare, alla cassazione della sentenza, per
vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del
ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto,
incoerente o illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli
elementi valutati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte.
V. Cass. III civ. n. 20322 del 20/10/2005, conformi Cass. n. 2222 e n. 12467 del 2003, n. 7073
del 28/03/2006, n. 12362 del 24/05/2006, n. 11039 del 12/05/2006, n. 6264 del 21/03/2006,
n. 4001 del 23/02/2006, n. 1120 del 20/01/2006, nonché n. 15805 del 28/07/2005, n. 11936
del 2003 e n. 15693 del 2004.

5

cassazione, conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera

ucl. 5-10-17 / r.g. n. 25799-12

V. in senso analogo inoltre Cass. I civ. n. 1754 del 26/01/2007, Cass. lav. n. 15489 del g.
11/07/2007 conformi Cass. n. 91 del 07/01/2014, n. 5024 del 2012, n. 18119 del 02/07/2008,
n. 23929 del 19/11/2007 – Cass. lav. n. 6288 del 18/03/2011, Cass. sez. un. civ. n. 24148 del
25/10/2013, Cass. III civ. n. 17037 del 20/08/2015, nonché Cass. lav. n. 25608 del 14/11/2013
conforme Cass. n. 14973/ 2006).

richiede soltanto che l’esposizione dei fatti di causa riassuma concisamente il contenuto
sostanziale della controversia e che nella motivazione sia chiaramente illustrato il percorso
logico-giuridico seguito, sicché è sufficiente che la sentenza consenta di desumere la ragione per
la quale ogni istanza proposta dalle parti sia stata esaminata e di ricostruire l’esatto
ragionamento posto a base della decisione (v. in tal sensi Cass. lav. n. 21420 del 21/10/2015.
Parimenti, secondo Cass. III civ. n. 20112 del 18/09/2009, affinché sia integrato il vizio dì
“mancanza della motivazione” agli effetti di cui all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., occorre che la
motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante
dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna
argomentazione – ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue
argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla,
cioè di riconoscerla come giustificazione del “decisum”. In senso conforme v. anche Cass. III n.
3596 del 10/12/1971, secondo la quale, di conseguenza, unicamente la mancanza della
motivazione o la presenza di una motivazione puramente apparente può dar luogo a nullità della
sentenza per violazione delle indicate norme di legge ex art. 360 n. 4 c.p.c., mentre altra cosa
è quando la motivazione, pur presente nella sentenza, riveli, però, errori di diritto ovvero lacune,
insufficienze o contraddizioni nella disamina dei punti decisivi della controversia, i quali vizi
possono condurre alla cassazione della sentenza, ma sotto altri profili, espressamente previsti
dalla legge, ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., peraltro nei limiti consentiti dalla succitata
giurisprudenza. Vale la pena altresì di richiamare il principio ribadito da Cass. sez. un. civ. n.
22232 del 03/11/2016, secondo cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché
affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,
percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente
6

D’altro canto, la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.,

ud. 5-10-17 / r.g. n. 25799-12

inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio
convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie,
ipotetiche congetture. In senso analogo v. anche Cass. Sez. 6 – 5, n. 9105 del 07/04/2017:
ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito
ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza

sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento).
Pertanto, non rilevandosi errori di diritto nell’impugnata sentenza -a parte ogni altra
considerazione circa l’ammissibilità di complete ed esaurienti allegazioni ex art. 366 c.p.c. e la
pertinenza delle censure dedotte in relazione alle critiche vincolate consentite nei soli limiti
fissatati dall’art. 360 c.p.c.- né tanto meno alcuna nullità di sorta, rilevante ai sensi dell’art. 360
n. 4 dello stesso codice, il ricorso va respinto, con conseguente condanna della soccombente al
rimborso delle relative spese.

P.Q.M.
la Corte RIGETTA il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida
a favore della società controricorrente in euro 4000,00 (quattromila/00) per compensi
professionali ed in euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma il cinque ottobre 2017

IL PRESIDENTE

un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo

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