Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3316 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 29/10/2010, dep. 11/02/2011), n.3316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Bafile n. 5

presso lo studio dell’Avvocato Stella Enzo, che lo rappresenta e

difende in virtù di procura in calce al ricorso.

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso i cui uffici sono domiciliati in Roma via dei Portoghesi n.

12;

Avverso la sentenza del Lazio, n. 111/28/2005 emessa il 12.10.2005 e

depositata il 24.10.2005;

udita la relazione del Consigliere Dr. Renato Polichetti;

udite le conclusioni per la parte ricorrente dell’avv. Stella Enzo;

udite le conclusioni del P.G. Gambardella Vincenzo che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

QUANTO SEGUE:

La questione oggetto de presente giudizio concerne l’applicabilità retroattiva della disposizione di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, nel testo applicabile ratione temporis in base alla quale in base al disposto del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 177.

Sia la Commissione Tributaria provinciale che quella Regionale ritenevano non applicabile in via retroattiva tale disposizione in quanto la stessa sarebbe stata applicabile esclusivamente a coloro che cessavano dal rapporto di lavoro dopo il primo gennaio 1998.

Avverso la suddetta pronuncia viene proposto ricorso innanzi a questa Corte deducendo che il Decreto n. 314 del 1997 trova applicazione anche per le somme maturate in precedenza all’entrata in vigore della sopra citata normativa.

Veniva pertanto formulato il presente quesito e cioè se in materia di imposte sui redditi il momento per l’imposizione possa prescindere dal presupposto dell’effettiva percezione del reddito.

Non si è costituita nel presente giudizio l’Agenzia delle Entrate.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte: “In tema di IRPEF e con riguardo all’indennità di fine rapporto di lavoro, fermo il criterio di determinazione dell’aliquota “con riferimento all’anno in cui è sorto il diritto alla percezione” (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 1, nel testo originario, applicabile “ratione temporis”), la moderazione – a metà – dell’alìquota stessa per le somme “corrisposte” in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine incentivare l’esodo – stabilita dal comma quarto bis, introdotto nel citato D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 17 dall’art. 5, comma 1, lett. d), a decorrere dal 1 gennaio 1998 – deve ricevere applicazione per le somme liquidate all’indicato titolo successivamente a tale data, ancorchè in relazione a rapporti anteriormente cessati, in quanto il criterio generale, secondo cui il movimento di riferimento dell’imposizione è quello dell’effettiva percezione del reddito, non solo è derogato dalla nuova disciplina, ma ne risulta ribadito dall’espresso richiamo alla corresponsione delle somme considerate.” (Cass. sentenza n. 26395 del 5/12/2005).

In applicazione del suddetto principio deve ritenersi che il momento di riferimento dell’imposizione è quello dell’effettiva percezione del reddito non risultando in alcun modo lo stesso derogato dalla successiva normativa.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti la causa può essere decisa con l’accoglimento del ricorso del contribuente.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei giudizi di merito in quanto l’esito degli stessi è stata conseguenza di una erronea applicazione di norme di diritto.

Viceversa deve essere condannata l’Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza e decidendo nel merito accoglie il ricorso del contribuente, compensa le spese dei gradi del merito e condanna la resistente alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.100.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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