Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3316 del 08/02/2017

Cassazione civile, sez. I, 08/02/2017,  n. 3316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9363/2014 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1,

presso l’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANNAMARIA RAMIREZ, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 71, presso l’avvocato ANDREA DEL VECCHIO, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati CLAUDIO FERRARI, RACHELE

GERVASONI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 324/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 05/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato DANIELE MANCA BITTI che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato CLAUDIO FERRARI che ha

chiesto l’inammissibilità o rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto

del primo motivo; inammissibilità dei motivi secondo e terzo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 1 luglio 2003, B.G., coniugato con M.F., chiedeva che il Tribunale di Brescia pronunciasse sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, vivendo egli separato dalla moglie fin da epoca anteriore alla separazione giudiziale, per la quale era intervenuta pronuncia della Corte di appello di Brescia in data 23 ottobre 2002; domandava l’assegnazione in proprio favore della casa coniugale e la revoca o, in subordine, la riduzione a somma non superiore a Euro 1.000,00 mensili dell’assegno per il concorso nel mantenimento della moglie: assegno che era stato fissato in sede di separazione nell’ammontare di Euro 2.582,30.

Si costituiva M.F., rimettendosi alla decisione del Tribunale per quanto riguardava la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In relazione alla domanda di riduzione dell’assegno di mantenimento assumeva che non si era verificato un mutamento, in senso peggiorativo, delle condizioni patrimoniali del marito a far data dalla pronuncia di separazione, nè alcuna modificazione, in termini migliorativi, di quelle di essa convenuta, che era casalinga priva di redditi propri.

Il Tribunale rendeva sentenza non definitiva con cui dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con successiva pronuncia, determinava in Euro 8.000,00 mensili l’assegno di mantenimento a carico di B.; condannava l’attore alla restituzione della somma di Euro 88.055,00, maggiorata degli interessi, importo che affermava dovesse essere rimborsato alla convenuta, essendo stato prelevato dal conto corrente a lei intestato; condannava infine lo stesso B. al pagamento della somma di 71.084,44, oltre interessi, quale quota dell’indennità di fine rapporto percepita dal marito, giusta la L. n. 898 del 1970, art. 12 bis.

Proposto gravame da parte di entrambi gli odierni contendenti, la Corte di appello di Brescia, con sentenza depositata il 5 marzo 2014, quantificava l’assegno che B.G. doveva corrispondere a M.F. in ragione di Euro 6.000,00 mensili, da rivalutarsi annualmente, e stabiliva che l’obbligo avesse decorrenza dal 18 settembre 2003; determinava, poi, la somma che B. avrebbe dovuto versare quale quota del trattamento di fine rapporto in Euro 47.389,62;

la stessa Corte respingeva infine l’appello incidentale di M.F..

B.G. ricorre contro la sentenza della Corte bresciana con una impugnazione che si articola in tre motivi. Resiste con controricorso M.F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ anzitutto non concludente l’eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, sollevata dalla controricorrente. Infatti, il ricorso scrutinato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, deve essere comunque rigettato per manifesta infondatezza, e non dichiarato inammissibile, se la sentenza impugnata si presenta conforme alla giurisprudenza di legittimità e non vengono prospettati argomenti per modificarla (Cass. S.U. 6 settembre 2010, n. 19051; Cass. 18 marzo 2016, n. 5442).

Le restanti eccezioni di inammissibilità – con cui è lamentata la carente autosufficienza del ricorso e il dirigersi di questo verso una censura dell’accertamento di fatto demandato al giudice del merito – prospettano vizi che investono l’atto di impugnazione nella sua interezza: ma è escluso che il ricorso proposto sia totalmente privo della necessaria autosufficienza, così come deve negarsi che lo stesso veicoli solo censure che investono l’accertamento di fatto posto in essere nei precedenti gradi del giudizio. Il problema dell’inammissibilità può porsi, semmai, con riferimento ai singoli motivi: deve infatti escludersi che il ricorso possa essere dichiarato in toto inammissibile, ove la mancanza di autosufficienza sia propria solo di uno o di alcuni dei motivi proposti (Cass. S.U. 5 luglio 2013, n. 16887); allo stesso modo, è il singolo motivo e non il ricorso a poter risultare inammissibile in quanto miri a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte (di inammissibilità del motivo, in tale ipotesi, parla Cass. 26 marzo 2010, n. 7394).

Si procede, dunque, allo scrutinio delle singole censure.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 40 c.p.c., commi 2 e 3, e ciò avendo riguardo alla ritenuta tardività e infondatezza dell’eccezione dell’appellante vertente sulla inammissibilità della domanda di restituzione della somma di 88.055,00 proposta dalla controparte.

L’istante rileva, in proposito, che ricorreva un’ipotesi di connessione tra cause soggette a riti diversi, non rientrante tra le ipotesi tassative di cui all’art. 40 c.p.c., comma 3, sicchè le parti e il giudice non potevano legittimamente derogare alle norme processuali che imponevano, per la trattazione della causa avente ad oggetto il rimborso, il rito ordinario. In conseguenza l’eccezione di inammissibilità della domanda restitutoria ben poteva essere proposta per la prima volta in fase di appello. Non aveva poi fondamento l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, circa la necessità che l’eccezione spiegata dal ricorrente fosse supportata dalla rappresentazione del pregiudizio da lui risentito a causa della trattazione della domanda col rito speciale.

Il motivo non è fondato.

La sentenza impugnata si basa su di una doppia ratio decidendi: per un verso B. aveva accettato il contraddittorio sulla domanda di restituzione, onde aveva prestato acquiescenza allo spostamento di competenza; per altro verso, nella fattispecie non vi poteva comunque essere regressione del giudizio in primo grado, essendo tassative le ipotesi previste, a tal fine, dall’art. 354 c.p.c.: la Corte di appello ha quindi ritenuto di poter esaminare nel merito la domanda, ma ha osservato che l’odierno ricorrente, con riferimento allo specifico oggetto della pretesa azionata, non aveva dedotto alcunchè.

Entrambe le argomentazioni spese dalla Corte distrettuale sono corrette, anche se la prima ha naturalmente valore assorbente.

Al riguardo, come questa Corte ha avuto modo di rilevare, proposta nei confronti del coniuge, nell’ambito di un giudizio di separazione personale, soggetto al rito camerale, una domanda di restituzione di somme di danaro o di beni mobili al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi dell’art. 40 c.p.c., comma 3, la trattazione unitaria delle cause, può essere eccepita dalle parti o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza, in analogia a quanto disposto dal medesimo art. 40, comma 2, di talchè essa non può essere rilevata d’ufficio per la prima volta in appello al fine di dichiarare l’inammissibilità della domanda di restituzione, esaminata e decisa nel merito in primo grado (Cass. 24 aprile 2007, n. 9915). Ebbene, nella fattispecie, come è stato osservato dalla Corte territoriale, nessuna eccezione fu sollevata in primo grado con riguardo alla ritenuta connessione.

E’ poi appena il caso di ribadire come anche la seconda ratio decidendi sia corretta. Infatti, la nullità conseguente all’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale si converte in motivo di impugnazione, senza però produrre l’effetto della rimessione degli atti al primo giudice ove quello dell’impugnazione sia anche giudice del merito (da ultimo: Cass. 18 giugno 2014, n. 13907). Giustamente, pertanto, la Corte distrettuale ha preso in esame il merito della pretesa, per poi riconoscere che la stessa non era stata contrastata dal ricorrente.

Il secondo motivo lamenta l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè degli artt. 2727 e 2729 c.c., con conseguente violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5. Anzitutto l’istante prospetta dubbi di costituzionalità quanto al criterio del “medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” cui fa riferimento lo stesso art. 5: e ciò avendo riguardo a un’interpretazione costante, secondo la quale l’assegno predetto dovrebbe appunto garantire al coniuge economicamente più debole il detto tenore di vita. Deduce, poi, che la Corte di merito non avrebbe fatto corretta applicazione delle norme che presiedono alla valutazione degli elementi istruttori: e ciò con riferimento, anzitutto, al comportamento tenuto dalla controricorrente in costanza del matrimonio (essendosi M.F. gradualmente distaccata dalla famiglia a causa dell’adesione un gruppo religioso: condotta che era stata del resto presa in considerazione nel corso del giudizio di separazione); l’istante sottolinea, in proposito, che avendo la controparte posto in atto, già nel corso del matrimonio, un comportamento in conflitto con i doveri derivanti dal vincolo coniugale, non le si poteva assicurare, per il futuro, il precedente tenore di vita. Nel motivo si afferma, poi, che l’importo dell’assegno di mantenimento risultava essere eccessivo rispetto alla reale, attuale capacità economica di esso ricorrente: in proposito, l’istante contesta in modo diffuso e articolato quanto ritenuto dal giudice del gravame in ordine al tenore di vita della famiglia B., al suo reddito personale e al suo patrimonio, nonchè alla capacità economica della controricorrente.

Nemmeno tale motivo merita accoglimento.

Il ricorrente prospetta un dubbio di costituzionalità con riguardo alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6. Peraltro, la Corte costituzionale si è pronunciata sul punto, ritenendo non fondata la questione di costituzionalità del cit. art. 5, comma 6, "nell’interpretazione di diritto vivente per cui (…) l’assegno divorzile deve necessariamente garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” (Corte cost. 27 gennaio 2015, n. 11).

Per il resto, il motivo veicola censure che non investono l’erronea applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5. Infatti, la violazione di tale norma – di cui pure si legge nella rubrica del motivo – è prospettata quale conseguenza dell’incongruo apprezzamento delle prove: ed è ben noto che l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa questione non riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360, n. 3, la quale ha ad oggetto l’erronea individuazione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalla norma di legge (ex plurimis: Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110).

Ma le revisione critica della sentenza che sollecitata col secondo motivo non può farsi nemmeno rientrare nell’area applicativa dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo vigente. Infatti, nella nuova formulazione del cit. n. 5, attuata con il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, scompare ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata; è stato osservato, sul punto dalle Sezioni Unite di questa Corte, che volontà del legislatore e scopo della legge convergono senza equivoci nella esplicita scelta di ridurre al “minimo costituzionale” il sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Al contempo, la fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per come riformulata, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., n. 6, e art. 369 c.p.c., n. 4, il ricorrente debba indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053).

Ora, il ricorrente orienta le proprie censure verso lo scorretto apprezzamento delle prove. Ma il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non è inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nell’odierna versione (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892). L’istante, invece di porsi su di un piano di prospettazione critica delle risultanze di causa, avrebbe dovuto piuttosto indicare, nei termini che si sono esposti, il fatto storico oggetto di discussione delle parti, e decisivo per il giudizio, che il giudice del merito aveva mancato di esaminare. Ed è il caso di sottolineare, al riguardo, che la norma richiamata fa riferimento al “fatto” e quest’ultimo non può considerarsi equivalente a “questione” o “argomentazione”, dovendo piuttosto identificarsi in un preciso accadimento ovvero in una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (così Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152, con riferimento al testo dell’art. 360, n. 5, nella precedente formulazione, risultante dal D.Lgs. n. 40 del 2006).

Il terzo ed ultimo motivo ha ad oggetto sia la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 12 bis, che l’omessa o insufficiente motivazione quanto al calcolo della quota del trattamento di fine rapporto spettante a M.F.. Rileva il ricorrente che la Corte di appello era incorsa in violazione di legge laddove aveva quantificato l’importo dovuto per il titolo indicato nella somma di Euro 47.389,62; deduce, altresì, che sul punto la sentenza era carente di motivazione, non avendo essa esplicitato le ragioni della decisione e i criteri di calcolo impiegati per arrivare al risultato ottenuto; evidenzia, infine, che la liquidazione della quota dell’indennità di fine rapporto doveva essere ragguagliata alla somma effettivamente percepita dal coniuge beneficiario e che la Corte distrettuale aveva mancato di prendere in considerazione la documentazione prodotta dallo stesso ricorrente, da cui risultava che l’importo quietanzato di Euro 177.711,09 era stato assoggettato a tassazione per Euro 36.460,00.

Nemmeno sul punto la sentenza merita cassazione.

La Corte bresciana ha spiegato che la base su cui calcolare la percentuale di cui all’art. 12 bis cit. era costituita dall’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto stesso, onde la somma dovuta andava determinata in ragione del 40% dell’indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, assumendo come riferimento gli anni in cui il rapporto di lavoro era coinciso con il matrimonio.

E’ da escludere, dunque, che la Corte territoriale abbia mancato di esporre il procedimento di calcolo dell’importo spettante. Il criterio adottato, poi, è pienamente rispondente a quanto prescritto dall’art. 12 bis cit..

Per quanto attiene alla tassazione, la Corte di appello ha tenuto specificamente conto di essa, come risulta confermato dal fatto che il calcolo dell’indennità è stato operato partendo dalla somma di Euro 177.711,09, “già detratte le ritenute fiscali” (pag. 21 della sentenza). La denunciata mancata valutazione della prova documentale indicata, del resto – e come si visto – non è sufficiente ad integrare l’omesso esame del fatto decisivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Oltretutto, la censura è carente di autosufficienza, dal momento che la quietanza di cui è parola a pag. 32 del ricorso non è trascritta nel corpo del motivo.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Si dà atto dell’obbligo della parte ricorrente di procedere, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis, dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali e oneri di legge; dà atto che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, parte ricorrente è tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA