Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33158 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 21/12/2018), n.33158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7129-2017 proposto da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VESPASIANO 17/A, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE INCANNO’, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUIGI DELLE ROSE;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA PORZIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2362/2016 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,

emessa il 20/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2013 C.G. convenne dinanzi al Giudice di pace di Castellammare di Stabia la società Fondiaria-SAI s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in UnipolSai s.p.a.; d’ora innanzi, sempre e comunque, “la UnipolSai”), esponendo che:

-) aveva stipulato con la suddetta società un contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, relativo al motociclo modello Yamaha, targato (OMISSIS);

-) il contratto prevedeva la formula tariffaria c.d. bonus-malus, ovvero una variazione del premio in aumento od in diminuzione a seconda del numero di sinistri provocati dall’assicurato;

-) nel 2011 il suddetto veicolo, condotto da C.D., rimase coinvolto in un sinistro stradale, a suo dire ascrivibile a responsabilità d’un veicolo non identificato;

-) nel sinistro rimasero coinvolte “altre parti” (non precisate nel ricorso), che chiesero ed ottennero dalla UnipolSai il risarcimento dei danni subiti;

-) in conseguenza dei suddetti pagamenti, la UnipolSai declassò il proprio assicurato dalla 5 alla 7 classe di merito, con conseguente innalzamento del premio.

Concluse pertanto chiedendo:

(a) che fosse “dichiarata la responsabilità per mala gestio” della UnipolSai;

(b) che fosse ordinato alla UnipolSai di provvedere alla “riclassificazione della polizza” ed alla “disapplicazione del malus”;

(c) che fosse condannata la UnipolSai al risarcimento dei danni non patrimoniali.

2. Essendo stato soppresso ope legis l’ufficio del Giudice di pace di Castellammare di Stabia, la causa venne decisa dal Giudice di pace di Torre Annunziata, che con sentenza 4.9.2015 n. 8548 rigettò la domanda.

La sentenza venne appellata dal soccombente.

3. Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza 20.9.2016 n. 2362, accolse il gravame di C.G. e condannò la UnipolSai alla “riclassificazione della polizza”.

Ritenne inoltre che l’appellante avesse subito un danno patrimoniale rappresentato “dall’aggravio del premio di polizza”; ed un danno non patrimoniale “rinvenibile nello stress e nel turbamento d’animo (…) in seguito alla necessità di dover subire una vicenda caratterizzata da un accertato palese inadempimento contrattuale della compagnia”.

Il Tribunale liquidò congiuntamente i suddetti danni, stimando che ammontassero ad Euro 800.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla UnipolSai con ricorso fondato su tre motivi.

la resistito con controricorso C.G..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, che il Tribunale avrebbe violato gli artt. 1218 e 2697 c.c..

Nell’illustrazione del motivo si sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel ravvisare la sussistenza d’un inadempimento, da parte della UnipolSai, ai propri obblighi contrattuali.

Deduce, da un lato, che l’assicurato non osservò mai l’obbligo di avviso di cui all’art. 1913 c.c., non fornendo così all’assicuratore la propria versione dei fatti; e dall’altro di avere comunque indennizzato i terzi danneggiati dal sinistro solo dopo avere scrupolosamente accertato il coinvolgimento della responsabilità civile del proprio assicurato, C.G., la quale emergeva dagli affidarit prodotti dai danneggiati, e dal rapporto redatto dalla polizia municipale.

1.2. Il motivo è inammissibile, perchè non prospetta nella sostanza alcuna violazione di legge, ma censura la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove: ovvero lo stabilire se, nel caso di specie, la UnipolSai prima di pagare i terzi danneggiati avesse o non avesse diligentemente accertato la responsabilità dell’assicurato.

Ma l’accertare se una determinata condotta venne o non venne tenuta, e se il tenerla o non tenerla fu scelta diligente o negligente, costituiscono altrettanti accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito e non sindacabili in questa sede.

1.3. I due parametri normativi che la società ricorrente assume violati dal Tribunale sono, in realtà, inconferenti: l’art. 1218 c.c. si sarebbe potuto dire violato solo se il Tribunale, accertata in fatto una condotta adempiente, avesse accolto la domanda di accertamento dell’inadempimento; mentre l’art. 2697 c.c. si sarebbe potuto dire violato solo se il giudice di merito avesse preteso la prova dell’inesistenza del fatto costitutivo della domanda dal convenuto, ovvero quella dell’inesistenza del fatto costitutivo dell’eccezione dall’attore: avesse, cioè, invertito la regola di scomposizione della fattispecie basata sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni (così come già stabilito da Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 – 01): una prospettazione, quella appena descritta, che manca del tutto nel ricorso.

1.4. Resta da aggiungere che l’eventualità che il giudice di merito avesse trascurato di prendere in esame circostanze dimostrative del fatto che la UnipolSai tenne una condotta diligente (le testimonianze scritte prodotte dai danneggiati, il rapporto della polizia municipale) avrebbe potuto costituire, al più, un vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, che si sarebbe dovuto denunciare ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e nel rispetto delle regole formali stabilite dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014) e dalla legge (art. 366 c.p.c., n. 6): ovvero indicando duale fosse il fatto trascurato dal giudice, donde risultasse, quando fosse stato allegato, quale ne fosse la prova. Anche sotto questo profilo, pertanto, il motivo sarebbe (stato) inammissibile.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, contestualmente, che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia dal vizio di violazione di legge di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, (prospetta la violazione degli artt. 1226,2056,2697 c.c.; nonchè dell’art. 345 c.p.c.); sia dal vizio di nullità processuale di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

2.2. Il motivo se pur formalmente unitario, contiene tre censure.

Con una prima censura la UnipolSai lamenta di essere stata condannata al risarcimento) del danno patrimoniale in favore dell’assicurato, sebbene questi non avesse mai formulato una domanda in tal senso.

Con una seconda censura la UnipolSai lamenta in ogni caso che dell’esistenza di un danno patrimoniale l’attore non aveva dato alcuna prova, nè poteva essere liquidato in via equitativa, dal momento che tale danno non poteva che consistere nel maggior premio di polizza pagato all’assicuratore, e la prova di esso non era perciò impossibile. Con una terza censura la UnipolSai lamenta di essere stata condannata al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell’attore, in assenza dei presupposti di cui all’art. 2059 c.c..

2.3. La prima delle suddette censure è infondata.

C.G. domandò in primo grado – come si rileva dalle conclusioni trascritte dalla stessa UnipolSai a p. 4 del proprio ricorso per cassazione – la “riclassificazione della polizza”, la “disapplicazione del malus” e “il ripristino dello status quo ante”.

Ora, se non v’è dubbio che il lessico di tali richieste sconti un tasso di tecnicismo assai modesto, ritiene tuttavia questa Corte che i lemmi “ripristinare” e “disapplicare” siano idonei a manifestare la volontà dell’attore di ottenere la restituzione dei premi pagati in eccedenza rispetto a quelli dovuti: sicchè correttamente il Tribunale ha implicitamente ritenuto formulata la relativa domanda.

Deve qui soltanto aggiungersi che la richiesta di restituzione del premio pagato in eccedenza rispetto a quello dovuto per contratto, non costituisce un “danno”, ma un indebito, con quanto ne consegue circa la natura dell’obbligazione restitutoria (che è di valuta e non di valore) e la decorrenza della mora.

2.4. La seconda delle censure riassunte al p. 2.2 che precede resta assorbita, per le ragioni che si diranno, dall’accoglimento della terza.

2.5. La terza delle censure riassunte al p. 2.2. che precede è fondata.

Il danno non patrimoniale e risarcibile, come noto, nei soli casi previsti dalla legge. Questi casi sono tre:

(a) quando l’illecito integra gli estremi d’un reato;

(b) nelle altre ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria;

(e) nel caso di violazioni non lievi, e con conseguenze non futili, di diritti della persona costituzionalmente garantiti (così come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605491 – 01).

Nessuna di queste ipotesi ricorreva nel caso di specie: l’inadempimento contrattuale non integrava gli estremi di alcun reato; non ricorreva alcuna delle varie causarum figurae in cui la legge accorda espressamente il ristoro del danno non patrimoniale; nè la pretesa di un premio maggiore del dovuto, da parte dell’assicuratore della r.c.a., viola alcun diritto intangibile della persona.

2.6. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, avendo il Tribunale accordato all’attore il ristoro d’un danno irrisarcibile, e ciò a prescindere da qualsiasi considerazione di merito circa l’effettiva idoneità d’un pagamento non dovuto a provocare “stress e turbamento”.

Poichè, tuttavia, il Tribunale aveva liquidato congiuntamente il danno patrimoniale e eludo non patrimoniale, senza distinguere la misura dell’uno e dell’altro, spetterà al giudice di rinvio procedere ex nono alla stima del pregiudizio patrimoniale, tenendo conto delle prove ritualmente prodotte e di eventuali preclusioni maturate ai sensi dell’art. 346 c.p.c., comma 1.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Il terzo motivo di ricorso investe la regolazione delle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata, e resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.

4. Le spese.

Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal

giudice del rinvio.

PQM

(-) dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso;

(-) accoglie, nei limiti indicati nella motivazione, il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torre Annunziata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;

(-) dichiara assorbito il terzo motivo di ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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