Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33157 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 21/12/2018), n.33157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1751-2017 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

CLODIO, 13, presso lo studio dell’avvocato DANIELE BERARDI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRATILO DI ATENE 31, presso lo

studio dell’avvocato DOMENICO VIZZONE che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

P.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 11506/2016 del TRIBUNALE di ROMA, emessa il

07/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2011 R.G. convenne dinanzi al Giudice di pace di Roma P.C. e la società Unipol Assicurazioni s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in UnipolSai s.p.a.; d’ora innanzi, in ogni caso, “la UnipolSai”), esponendo che il 9.8.2004 era rimasto vittima d’un sinistro stradale, ascrivibile a responsabilità del convenuto, e chiedendo la condanna di questi e del suo assicuratore della r.c.a. – la UnipolSai – al risarcimento del danno.

2. UnipolSai si costituì ed eccepì la prescrizione del diritto vantato dall’attore.

3. Con sentenza 18.2.2014 n. 2508 il Giudice di pace accolse la domanda.

La sentenza venne appellata dalla UnipolSai.

Con sentenza 7.6.2016 n. 11506 il Tribunale di Roma accolse il gravame della UnipolSai e dichiarò prescritto il diritto azionato da R.G..

Il Tribunale ritenne – per quanto ancora rileva in questa sede – che il diritto al risarcimento del danno vantato dall’attore era soggetto alla prescrizione quinquennale, e che uno degli atti internativi depositati dal danneggiato in realtà non era una costituzione in mora, ma un generico invito rivolto all’assicuratore del responsabile affinchè nominasse un medico-legale, e che di conseguenza quell’atto non aveva avuto efficacia interruttiva della prescrizione.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da R.G. con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria. Ha resistito la UnipolSai con controricorso illustrato anch’esso da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.

1.1 Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la difesa del ricorrente ha evidenziato che la notifica del ricorso non è andata a buon fine nei confronti di P.C., ed ha pertanto chiesto il rinvio della causa per potere provvedere a rinnovarla.

1.2. Tale richiesta non può essere accolta, nonostante P.C. sia, nel presente giudizio, un litisconsorte necessario.

Infatti, per quanto si dirà più oltre, il ricorso deve essere rigettato: e questa Corte ha già più volte affermato che nel giudizio di cassazione il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso o qualora questo sia prima facie infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale ininfluente sull’esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (così Sez. 2 – Sentenza n. 11287 del 10/05/2018, Rv. 648501 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23901 del 11/10/2017, Rv. 646628 – 01; Sez. L, Sentenza n. 21670 del 23/09/2013, Rv. 6274490l; Sez. 3, Sentenza n. 12995 del 24/05/2013, Rv. 626808 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010, Rv. 612077 – 01).

2. Il primo motivo di ricorso.

2.1. Col primo motivo il ricorrente allega che la sentenza impugnata sia affetta dal vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamenta che siano stati violati dal Tribunale l’art. 2947 c.c. e art. 157 c.p..

Deduce che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato dal reato di lesioni colpose è di sei anni, e non di cinque, come ritenuto dal Tribunale.

2.2. Il motivo è infondato.

In conseguenza del sinistro stradale avvenuto nel 2004, R.G. dedusse di avere patito lesioni personali. La sua richiesta risarcitoria aveva dunque ad oggetto un credito scaturente da un fatto illecito che costituiva, nello stesso tempo, reato.

Questa Corte ha già affermato che ai fini di cui all’art. 2947 c.c. il termine di prescrizione da prendere in considerazione è quello previsto dalla legge penale vigente alla data del fatto, a nulla rilevando eventuali modifiche successive, perchè i principi stabiliti dall’art. 2 c.p. riguardano solo gli aspetti penali della prescrizione, e non investono il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (Sez. 3, Sentenza n. 13407 del 27/07/2012, Rv. 623635 – 01, nonchè Sez. U, Sentenza n. 581 del 11/01/2008, in motivazione).

2.3. Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturente dal reato di lesioni colpose, all’epoca in cui avvenne il fatto (9.8.2004) era di cinque anni.

Stabiliva infatti il previgente art. 157 c.p.: “la prescrizione estingue il reato (…) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa. E le lesioni colpose erano punite per l’appunto con la reclusione fino a due anni (art. 589 c.p. vigente ratione temporis).

Il termine di prescrizione del delitto di lesioni colpose è stato elevato a sei anni solo per effetto della L. 5 dicembre 2005, n. 251, che ha modificato l’art. 157 c.p., ed è entrata in vigore l’8.12.2005.

Per espressa previsione della suddetta L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 2, i nuovi termini di prescrizione da essa introdotti “non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti”.

Poichè il sinistro oggetto del presente giudizio, come già detto, avvenne il 9 agosto 2004, il diritto al risarcimento del danno restava disciplinato dal regime prescrizionale vigente a quella data, ed a quell’è data il reato di lesioni colpose si prescriveva in cinque anni.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 345 c.p.c..

Sostiene che la società assicuratrice convenuta non aveva mai contestato l’efficacia interruttiva degli atti prodotti dall’attore, ma si era limitata “a contestare la sola reperibilità delle ricevute alle missive e null’altro”.

Il Tribunale, pertanto, non avrebbe potuto rilevare o comunque esaminare, in grado di appello, il problema dell’effettiva efficacia interruttiva della lettera spedita il 19.5.2006, cui venne negata dal giudice di merito la qualifica di costituzione in mora e l’effetto interruttivo della prescrizione.

2.2. Il motivo è infondato.

Lo stabilire se un atto unilaterale abbia o non abbia prodotto l’effetto di interrompere il corso del termine di prescrizione è una questione che investe gli effetti giuridici dell’atto, ed è pertanto una questione di diritto.

Nel nostro ordinamento processuale non è inibito al giudice d’appello rilevare d’ufficio questioni di diritto, alla sola condizione che attengano al thema decidendo prospettato dalle parti e non richiedano l’accertamento di nuovi fatti (in tal senso, tra le tante, Sez. 2 -, Sentenza n. 6854 del 16/03/2017, Rv. 643374 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4384 del 07/03/2016, Rv. 639371 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2641 del 05/02/2013, Rv. 625018 – 01).

Con specifico riguardo, poi, all’eccezione di prescrizione, se essa è riservata all’iniziativa di parte, altrettanto non può dirsi nè della controeccezione (c.d. replicatio, od exceptionis exceptio) di avvenuta interruzione della prescrizione, nè della replica (c.d. duplicatio, o contro-controeccezione) con la quale colui il quale ha eccepito la prescrizione contesti l’efficacia interruttiva dell’atto invocato per paralizzare l’eccezione di prescrizione.

Tali replicationes e duplicationes costituiscono mere difese od eccezioni in senso lato (ex multis, Sez. L, Sentenza n. 16542 del 14/07/2010, Rv. 614525 – 01), e come tali sono rilevabili anche d’ufficio ed anche in grado di appello (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017, Rv. 643337 – 01; Sez. 1 -, Sentenza n. 7107 del 20/03/2017, Rv. 644755 01; Sez. 1, Sentenza n. 9993 del 16/05/2016, Rv. 639743 – 01).

Sicchè, una volta eccepita dalla convenuta UnipolSai la prescrizione del diritto, e depositati dall’attore gli atti interruttivi della prescrizione, era consentito al Tribunale rilevare d’ufficio se tali atti avessero o non avessero avuto efficacia interruttiva del termine prescrizionale.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo il ricorrente lamenta, formalmente invocando i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso che una delle lettere da lui depositate (quella spedita il 19.5.2006) avesse avuto efficacia interruttiva della prescrizione.

Sostiene che il Tribunale avrebbe adottato al riguardo una motivazione generica; non avrebbe esaminato correttamente il contenuto della suddetta lettera; si sarebbe contraddetto nell’affermare da un lato che la costituzione in mora non richiede formule solenne, e nel negare poi che la lettera del 19.5.2006 fosse una costituzione in mora.

3.2. Nella parte in cui lamenta il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo il motivo è manifestamente infondato: il tribunale ha infatti esaminato la lettera del 19.5.2006, ritenendola per l’appunto priva di efficacia interruttiva.

3.3. Nella pane in cui lamenta il vizio di violazione di legge il motivo è inammissibile.

Denunciare in sede di legittimità l’erronea valutazione, da parte del giudice di merito, degli effetti giuridici d’un atto unilaterale è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, “si fonda” sul documento della cui erronea qualificazione il ricorrente si duole.

Quando il ricorso si tonda su documenti, il ricorrente ha l’onere di indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

“Indicarli in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:

(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;

(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;

(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).

Di questi tre oneri, il ricorrente ha assolto solo il terzo. 11 ricorso, infatti, non riassume nè trascrive il contenuto della suddetta lettera interruttiva, se non per brani e lacerti sparsi (pag. 15 del ricorso), ovviamente insufficienti a ricostruirne l’esatto tenore.

In ogni caso e ad abundantiam, con riferimento ai tre elementi letterali che, ad avviso del ricorrente, avrebbero dovuto indurre il tribunale ad attribuire efficacia interruttiva della prescrizione alla suddetta lettera (e cioè l’indicazione del destinatario, il riferimento al “sinistro in oggetto” e il richiamo ad una precedente lettera di costituzione in mora), deve osservarsi che il primo è manifestamente irrilevante, posto che anche – ad esempio – un biglietto d’auguri non può non contenere l’indicazione del destinatario; il secondo è generico; il terzo e ambiguo: di talchè la qualificazione del suddetto atto adottata dal giudice di merito non appare irrispettosa del principio per cui la costituzione in mora esige una chiara ed inequivoca manifestazione della volontà di esigere l’adempimento dell’obbligazione.

4. Le spese.

4.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

4.1. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna R.G. alla rifusione in favore di UnipolSai s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 1.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di R.G. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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