Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33156 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 21/12/2018), n.33156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1667-2017 proposto da:

ERGO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;

– ricorrente –

contro

F.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 620/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, del

25/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Ergo s.r.l., essendo munita di titolo esecutivo (rappresentato da un decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile perchè non tempestivamente opposto) intimò tre successivi precetti alla debitrice F.L.: il secondo ed il terzo dei quali dopo la perdita di efficacia di duello precedente, per l’inutile spirare del termine d’inizio dell’esecuzione.

2. F.L. nel 2010 propose opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso il terzo dei suddetti precetti dinanzi al Tribunale di La Spezia, deducendo che non potevano esserle addebitate, nell’ultimo precetto, le spese sostenute dal debitore per intimare i primi due precetti, poi non coltivati.

3. Con sentenza n. 85 del 2012 il Tribunale di La Spezia accolse in parte l’opposizione, compensando le spese di lite per la metà.

La sentenza venne appellata dalla Ergo, la quale da un lato dedusse che la sentenza del Tribunale era erronea nella parte in cui aveva ritenute non dovute talune voci di spesa indicate dalla società Ergo nei vari precetti notificati alla debitrice; dall’altro dedusse che erroneamente il Tribunale avesse compensato le spese per la metà, mentre esse si sarebbero dovute compensare per intero, se non addossarle a F.L..

4. Con sentenza 3.6.2016 n. 620 la Corte d’appello di Genova rigettò il gravame di Ergo.

La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Ergo con ricorso fondato su due motivi.

F.L. non si è difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe incorsa nel vizio di omesso esame d’un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Deduce – in sintesi – che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che la Ergo, allorchè notificò a F.L. il terzo precetto, incluse in esso delle voci di spesa non spettanti.

1.2. Il motivo è inammissibile, per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. La ricorrente lamenta che la Corte d’appello non avrebbe correttamente esaminato e confrontati i primi due precetti notificati a F.L., col terzo.

Ora, a prescindere da qualsiasi rilievo se questo sia davvero un vizio di “omesso esame del fatto”, e non piuttosto una inammissibile censura di erronea valutazione dei fatti, quel che è decisivo ai fini dell’inammissibilità del ricorso è che denunciare l’omesso od incompleto esame di documenti decisivi da parte del giudice di merito è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, “si fonda” sui documenti del cui mancato esame il ricorrente si duole.

Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

“Indicarli in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza dl questa Corte:

(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;

(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;

(e) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione

(in tal senso, ex multis, Sez. 6-3 Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. L, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. 1, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).

Di questi tre oneri, l’odierna ricorrente non ne ha assolto alcuno: il ricorso, infatti, non riassume nè trascrive il contenuto dei tre precetti; nè indica con quale atto ed in quale fase processuale (atto di citazione, memorie ex art. 183 c.p.c., ordine di esibizione, ecc.) siano stati prodotti.

Ciò impedisce di valutare la rilevanza e la decisività dei documenti che si assume non essere stati malamente esaminati dalla Corte d’appello.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 3, la violazione dell’art. 92 c.p.c.. Sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamentè rigettato il motivo di gravame col quale essa si era doluta della compensazione parziale delle spese disposta dal giudice di primo grado.

2.2. 11 motivo è infondato.

Ratione temporis, infatti (il processo è iniziato il 20.4.2009), la compensazione delle spese era consentita in presenza di soccombenza reciproca o “giusti motivi”; e l’accoglimento parziale dell’opposizione proposta da F.L. costituiva giustappunto un’ipotesi di soccombenza reciproca, come più volte ritenuto) da questa Corte (Sez. 3, Ordinanza n. 22381 del 21/10/2009, Rv. 610563 — 01; Sez. 6 2, Ordinanza n. 21684 del 23/09/2(113 (Rv. 627822 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10113 del 24/04/2(118, Rv. 648893 – 01). Non illegittimamente, pertanto, il primo giudice si avvalse della facoltà di compensare le spese di lite al 509/0.

3. Le spese.

3.1. Non occorre provvedere sulle spese, attesa la indefensio dell’intimata.

3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso;

(-) rigetta il secondo motivo di ricorso;

(-) da atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Ergo s.r.l. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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