Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33155 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 21/12/2018), n.33155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1539-2017 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO

12/D, presso lo studio dell’avvocato ITALO CASTALDI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIORGIO PASQUALE PAOLUCCI;

– ricorrente –

contro

FDG TYRES SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2325/2016 del TRIBUNALE di BENEVENTO,

depositata il 19/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2014 la società FDG Tyres s.r.l. notificò a T.M. un atto di precetto.

L’intimata propose opposizione agli atti esecutivi, invocando vari vizi formali del precetto.

Con sentenza 19.10.2016 n. 2325 il Tribunale di Benevento rigettò l’opposizione.

2. La sentenza suddetta è stata impugnata per cassazione da T.M., con ricorso fondato su citiamo motivi ed illustrato da memoria.

La società intimata non si e difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Improcedibilità del ricorso.

1.1. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso proposti dalla ricorrente, in quanto il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c..

1.2. La ricorrente infatti ha dichiarato che la sentenza d’appello le è stata notificata per mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Come noto, chi impugna per cassazione un provvedimento che gli è stato notificato ai sensi dell’art. 326 c.p.c., ha l’onere di depositare il provvedimento che gli è stato notificato, completo della “relazione di notificazione” (art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2).

Tale onere è prescritto a pena di improcedibilità, ed ha lo scopo di consentire alla Corte il controllo d’ufficio del rispetto del termine per proporre l’impugnazione, previsto dall’art. 325 c.p.c.. 1.3. Quando il provvedimento impugnato per cassazione sia stato notificato per mezzo della posta elettronica certificata, il ricorrente deve assolvere l’onere di produzione “della decisione impugnata con la relazione di notificazione”, di cui all’art. 369 c.p.c., depositando:

(a) il provvedimento impugnato;

(b) il messaggio cui era allegato;

(c) la relazione di notificazione.

Tale deposito, tuttavia, da solo non è sufficiente.

Le regole sul processo civile telematico infatti sono ancora inapplicabili al giudizio di legittimità, e di conseguenza dinanzi alla Corte di cassazione è ancora necessario il deposito di copie cartacee (che la legge e la prassi definiscono “analogiche”) degli atti processuali.

Quando, dunque, gli atti processuali sono stati formati e trasmessi con modalità informatiche, la produzione in giudizio deve avvenire:

(a) stampando e depositando il documento elettronico;

(b) attestando, da parte del difensore, che la copia depositata è conforme all’originale.

Tutti i principi appena riassunti sono già stati ripetutamente affermati da questa Corte, ed in particolare da Sez. 6, Ordinanza n. 30765 del 92/17/2017, Rv. 647029 – 01, la quale ha stabilito che “qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter e depositare nei termini quest’ultima presso la cancelleria della S.C.” e ribaditi anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 10266 del 27/04/2018, Rv. 648132 – 01; nello stesso senso, Sez. 3 -, Sentenza n. 17450 del 14/07/2017, Rv. 644968 – 01.

1.4. Nel caso di specie, la copia della sentenza depositata dalla ricorrente e priva della stampa del messaggio PEC cui era allegata, e nè la stampa della relazione di notificazione, nè la sentenza, sono munite dell’attestazione di conformità, sottoscritta dal ricevente, all’originale spedito per posta elettronica, attestazione richiesta dal combinato disposto della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1-bis e 1-ter, a norma dei quali:

(a) in tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1 bis;

(b) la L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1-bis, prescrive che quando non si possa depositare telematicamente un atto telematicamente notificato, “l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte”.

Il ricorso quindi va considerato privo della necessaria allegazione della relazione di notificazione del provvedimento impugnato, prescritta dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, e va dichiarato per questa ragione improcedibile.

1.5. I rilievi che precedono non possono ritenersi superati dalle osservazioni svolte dalla difesa della ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Ivi si deduce che:

(a) la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., è allegata al verbale di causa e quindi inserita nel fascicolo d’ufficio, che è stato debitamente richiesto al Tribunale di Benevento;

(b) in ogni caso la conformità all’originale della copia notificata della sentenza non è stata disconosciuta dalla controparte, nè vi sono state contestazioni sul punto.

Tuttavia alla prima di tali osservazioni deve replicarsi che il presente giudizio viene dichiarato improcedibile non perchè non sia stata prodotta la copia autentica della sentenza impugnata, ma perchè non è stata prodotta una copia autentica della relazione di notificazione della suddetta sentenza, come richiesto dall’art. 369 c.p.c..

Alla seconda delle suddette osservazioni deve invece replicarsi che il principio di “non contestazione”, in tutte le sue possibili declinazioni, presuppone che la parte “non contestante” sia almeno costituita, il che non è avvenuto nel caso di specie: è infatti pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che “la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte” (tra le tante, in tal senso, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 30545 del 20/12/2017, Rv. 647184 01; Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 638372 – 01; Sez. L. Sentenza n. 24885 del 21/11/2014, Rv. 633413 – 01).

2. Le spese.

2.1. Non è necessario provvedere sulle spese, attesa la indefensio della società intimata.

2.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2017, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) dichiara improcedibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di T.M. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a duello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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