Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33155 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. II, 16/12/2019, (ud. 02/10/2019, dep. 16/12/2019), n.33155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27791-2015 proposto da:

B.C., rappresentato e difeso dapprima dall’Avvocato PAOLO

SOLETTA e dall’Avvocato ALESSANDRO FUSILLO, presso il cui studio a

Roma, viale delle Milizie 22, è stato elettivamente domiciliato per

procura speciale a margine del ricorso, e poi dall’Avvocato MARCO

MAINETTI, presso il cui studio a Varese, piazza Monte Grappa 12,

elettivamente domicilia, per procura speciale del 15/2/2019;

– ricorrente –

contro

B.V., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIUSTINO

MASSARO e dall’Avvocato RENATO DELLA BELLA, presso il cui studio a

Roma, viale di Villa Massimo 36, elettivamente domicilia, per

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1903/2015 della CORTE D’APPELLO DI MILANO,

depositata il 4/5/2015;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

2/10/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;

sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto

Procuratore Generale della Repubblica Dott. CELESTE ALBERTO, il

quale ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto

del ricorso;

sentito, per il contrericorrente, l’Avvocato ALESSANDRO FUSILLO per

il controricorrente l’avv. DELLA BELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.V. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Varese, B.C., suo padre, impugnando il contratto con il quale quest’ultimo, con atto pubblico in data 21/9/2004, aveva trasferito a se stesso, in qualità di procuratore speciale dell’attore, quote della società V.B. s.r.l., di proprietà del primo.

L’attore, in particolare, per quanto ancora interessa, ha lamentato l’annullabilità del contratto per essere stato stipulato in evidente conflitto d’interessi ed in forza di una procura conferita nel 1991 da ritenersi implicitamente revocata per effetto di una recente dichiarazione di recesso dalla società.

Il convenuto, dal suo canto, ha rappresentato l’infondatezza della domanda proposta dall’attore, opponendo, in particolare, che la quota sociale era stata intestata all’attore soltanto fiduciariamente e che la procura era stata rilasciata a garanzia della restituzione.

Il tribunale, con sentenza del 2010, ha accolto la domanda di annullamento del contratto proposta dall’attore in quanto stipulato dal convenuto in evidente conflitto d’interessi: il convenuto, infatti, figura, nel contratto impugnato, al tempo stesso come parte acquirente, in proprio, ed, in rappresentanza dell’attore, quale parte alienante. Si tratta, dunque, ha osservato il tribunale, del contratto riconducibile alla fattispecie prevista dall’art. 1395 c.c., a norma del quale il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante dell’altra parte, è, in genere, annullabile a meno che il rappresentato abbia specificatamente autorizzato il rappresentante a concluderlo e il contenuto del contratto sia stato determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d’interessi. Secondo il tribunale, infatti, l’autorizzazione data dal rappresentato non è di per se idonea ad escludere la possibilità di un conflitto d’interessi, occorrendo, per contro, che sia accompagnata, a tutela degli interessi del rappresentato, dalla puntuale determinazione degli elementi essenziali del contratto. Nel caso di specie, ha aggiunto il tribunale, la procura rilasciata da B.V. in data 2/11/1991 non appare ictu oculi rispettare le prescrizioni imposte dall’art. 1395 c.c., risultando evidente che, se, per un verso, la procura contiene la specifica autorizzazione alla stipula del contratto con se stesso, per l’altro, invece, difetta di importanti indicazioni in ordine ad elementi essenziali del contratto, primo tra tutti il corrispettivo della cessione, che vengono, anzi, espressamente lasciati alla mera volontà del rappresentante. La procura, quindi, ha concluso il tribunale, non è idonea ad escludere la situazione di conflitto d’interessi e, dunque, a far conseguentemente salvi gli effetti del negozio stipulato dal rappresentante con se stesso. Nè, ha aggiunto il tribunale, appare possibile paralizzare l’azione di annullamento ravvisando, come ha eccepito il convenuto, l’esistenza di un accordo fiduciario: non risulta, invero, sufficientemente dimostrato che le quote sociali siano state solo formalmente intestate all’attore, con l’intesa, quindi, della loro reale conservazione in capo al convenuto, e che la procura era stata rilasciata a quest’ultimo al fine di permettere la retrocessione.

Il tribunale, quindi, in accoglimento della domanda proposta dall’attore, ha pronunciato l’annullamento del contratto impugnato.

B.C. ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale.

B.V. ha resistito all’impugnazione proposta.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello.

La corte, in particolare, ha ritenuto, innanzitutto, che, pur a fronte dell’ampio potere di disposizione contrattuale attribuito al rappresentante dalla procura speciale stipulata nel 1991 tra padre e figli all’epoca dell’intestazione agli stessi delle quote societarie, il rappresentante non si era comportato secondo buona fede: l’atto di cessione a se stesso delle quote sociali dei figli risulta, infatti, contrario alla volontà manifestata, nel 2004, da B.V., il quale, in particolare, aveva dichiarato di voler abbandonare l’azienda di famiglia ed aveva chiesto una valutazione delle quote a lui intestate. L’appellante, ha proseguito la corte, avrebbe dovuto mettere al corrente il figlio del fatto che le quote da lui possedute gli erano state intestate solo a titolo fiduciario. L’appellante, al contrario, una volta saputo che l’appellato aveva l’intenzione di vendere le quote a lui intestate, si è rivolto direttamente ad un notaio per compiere la cessione a se stesso delle quote. Risulta, quindi, evidente, ha osservato la corte, la mala fede del padre, tanto più a fronte del mancato pagamento della somma determinata per l’acquisto.

La corte, poi, dopo aver evidenziato che l’art. 1395 c.c. sancisce la validità del contratto con se stesso nel caso in cui ricorrono l’una o l’altra delle due seguenti condizioni, vale a dire che il rappresentato deve aver specificatamente autorizzato il rappresentante a concludere il contratto ovvero il contenuto del contratto dev’essere stato predeterminato dallo stesso rappresentato, ha rilevato che la procura speciale in questione, sebbene contenga la specifica autorizzazione alla stipula del contratto con se stesso, manca della determinazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato e ad impedire eventuali abusi da parte del rappresentante, come un’indicazione circa il prezzo della compravendita.

Quanto, infine, al presunto carattere fiduciario della procura, la corte, dopo aver premesso che la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti o notizie storiche e non apprezzamenti o giudizi e che il giudice di merito deve negare valore probatorio decisivo alle deposizioni testimoniali che si traducono in un’interpretazione soggettiva ovvero in un mero apprezzamento tecnico del fatto, ha ritenuto che fosse inammissibile la testimonianza resa da B.A., fratello dell’appellato, in quanto di carattere valutativo, non deducendo un fatto ma contenendo un giudizio soggettivo privo di valore probatorio.

B.C., con ricorso notificato il 18/11/2015, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza resa dalla corte d’appello.

Ha resistito, con controricorso notificato il 16/12/2015, B.V., il quale ha anche depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 115,116,112,345 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

1.2. Il ricorrente, in particolare, dopo aver premesso che: – V. ed B.A. avevano ricevuto l’intestazione delle quote pari al 20% del capitale sociale della s.r.l. Rag. V.B., senza averle pagate, come confermato dal teste B.A. e mai contestato dall’attore, per cui il fatto deve ritenersi ammesso ai sensi dell’art. 115 c.p.c.; – la procura in data 2/11/1991, rilasciata da V. ed B.A. in favore del padre C. nella stessa data dell’intestazione delle quote, contiene l’espressa previsione che il mandatario potesse vendere le suddette quote anche stesso, al prezzo, alle condizioni e con le modalità che lo stesso avesse ritenuto più opportune; – le quote sono state vendute dal padre a se stesso per un prezzo pari al valore, all’epoca, del capitale sociale, e cioè per il prezzo complessivo (pari, dunque, al 40%) di Euro 102.000,00; – tale procura, ai fini previsti dall’art. 1723 c.c., contiene anche l’indicazione che il mandato è conferito anche nell’interesse del mandatario, con la conseguente previsione di inefficacia di un’eventuale revoca della stessa; – la procura, per come confezionata, ha rappresentato una garanzia a favore di B.C. che, avendo intestato ai figli le quote, ancorchè non pagate, si è in tal modo tutelato con la possibilità di riprendersele; – l’intestazione delle quote, anzi, era stata solo fiduciaria, come confermato dall’audizione testimoniale del figlio A. e della teste Z., tant’è che, in tale contesto, la procura ha svolto le funzioni di una controdichiarazione; ha censurato la sentenza impugnata, innanzitutto, nella parte in cui la corte ha ritenuto inammissibile la testimonianza resa da B.A. perchè di carattere valutativo, non avendo dedotto un fatto ma un giudizio soggettivo privo di valore probatorio. La corte d’appello, infatti, ha osservato il ricorrente, a norma degli artt. 112,345 e 346 c.p.c., non può dichiarare, in via ufficiosa, l’inammissibilità di una prova regolarmente ammessa dal giudice di primo grado, ove sulla stessa non vi sono state doglianze o eccezioni nel corso o immediatamente dopo l’assunzione nè sia stato proposto appello incidentale nel giudizio d’impugnazione.

1.3. Nè, ha proseguito il ricorrente, può valere la motivazione addotta dalla corte, e cioè che il teste non ha dedotto un fatto ma un giudizio soggettivo. B.A., infatti, non ha espresso giudizi o valutazioni ma solo fatti che ha personalmente e direttamente sentito dal nonno e dal padre, peraltro confermati dall’altro teste, Z.G., la cui testimonianza, peraltro, non è stata dichiarata inammissibile.

1.4. Il ricorrente, infine, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha considerato che la vendita non poteva essere rappresentativa, neppure potenzialmente, di un conflitto d’interessi. I dati di fatti acquisiti in giudizio, infatti, ha osservato il ricorrente, come l’espressa autorizzazione al rappresentante a contrarre con se stesso, l’assenza incontestata di pagamenti per l’originaria intestazione ai figli, l’irrevocabilità della procura, avrebbero dovuto, se valutati complessivamente, indurre la corte a conclusione decisamente differenti. Il padre, infatti, ha venduto quote che solo formalmente erano intestate al figlio che non le aveva mai pagate. La sentenza impugnata, quindi, ha concluso il ricorrente, ha violato l’art. 116 c.p.c. non avendo dato conto dell’esame complessivo e globale di tutte le risultanze istruttorie, considerate in una visione unitaria che non lasci spazio ad una disamina distinta e separata delle medesime.

2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dei criteri interpretativi di cui all’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha tenuto conto che il testo della procura, relativamente all’effettiva volontà delle parti, richiamava non solo il mandato al padre da parte del figlio di vendere le quote ma anche la possibilità che il padre le vendesse con ogni più ampio potere e facoltà, anche a se medesimo, al prezzo e alle condizioni che meglio avesse ritenuto.

2.2. Se si considera il testo della procura e tutti i poteri concessi al procuratore, ha osservato il ricorrente, nonchè il fatto che le quote intestate ai figli non erano mai state pagate, l’intenzione dei contraenti, interpretata secondo l’evidente senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, risulta chiaro e indiscutibile, e cioè di attribuire a B.C. tutti i poteri e le facoltà sopra indicati, così escludendo che vi potesse essere un qualunque conflitto d’interessi se il nominato procuratore avesse agito secondo quanto gli era stato consentito.

2.3. La corte d’appello, invece, ha aggiunto il ricorrente, trascurando tale impostazione, ha interpretato la volontà del mandante anche e soprattutto alla luce dei criteri d’interpretazione sussidiari, come il comportamento posteriore alla conclusione del contratto di cui all’art. 1362 c.c., comma 2, ovvero il comportamento di buona fede di cui agli artt. 1366 e 1375 c.c., omettendo di considerare che l’attribuzione importanza centrale al criterio interpretativo sussidiario contrasta non solo con la graduazione dei criteri interpretativi, che attribuisce priorità all’interpretazione letterale, ma anche con la necessità che la comune intenzione dei contraenti deve essere valutata al momento del perfezionamento del contratto e non successivamente.

3.1. Il primo motivo è infondato in tutte le censure in cui risulta articolato.

3.2. Intanto, ad onta di quanto al riguardo affermato dal ricorrente, la corte d’appello non ha affatto ritenuto l’inammissibilità, quanto meno in senso tecnico-giuridico, della testimonianza di B.A., se non altro perchè ha valutato il contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone ed ha ritenuto che le stesse contenessero non già la narrazione di un fatto ma, al contrario, l’espressione di un giudizio soggettivo. E così opinando, la corte d’appello si è senz’altro attenuta al principio per cui la prova testimoniale non può avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi, ma solo fatti obiettivi (Cass. n. 22720 del 2014).

3.3. Quanto al resto, non può che ribadirsi il principio per cui la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467 del 2017).

4. Il secondo motivo è infondato. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la ratio sottostante alla decisione assunta dalla corte: la quale, in effetti, ben lungi dall’interpretare la procura in ragione del solo comportamento assunto dalle parti dopo la sua stipulazione o della mala fede utilizzata dal procuratore nell’esercitare i poteri ivi conferitigli, ha, più semplicemente, ritenuto che la stessa, per come incontestatamente redatta, pur contenendo l’espressa autorizzazione alla stipula del contratto con se stesso, era nondimeno priva di un’adeguata predeterminazione del relativo contenuto da parte del rappresentato, a partire dall’indicazione del prezzo della compravendita. In tal modo, la corte d’appello si è attenuta al principio ripetutamente affermato in sede di legittimità secondo cui l’autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con se stesso può considerarsi idonea ad escludere la possibilità di conflitto di interessi a norma dell’art. 1395 c.c. e, con essa, l’annullabilità del contratto, solo quando sia accompagnata da una determinazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato medesimo: non anche quando la generica autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a vendere a se stesso sia priva di un’indicazione circa il prezzo della compravendita che sia sufficiente ad impedire eventuali abusi da parte del rappresentante (Cass. n. 5438 del 1998; Cass. n. 3471 del 1997; Cass. n. 14982 del 2002; Cass. n. 5906 del 2004; Cass. n. 6398 del 2011).

5. Il ricorso dev’essere, pertanto, rigettato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

7. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA