Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33154 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 21/12/2018), n.33154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1123-2017 proposto da:

S.V.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato FELICIA D’AMICO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALFREDO GALASSO;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE (OMISSIS), in persona della Sindaca, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli UFFICI

DELL’AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentata e difesa dall’avvocato

DOMENICO ROSSI;

– controricorrente –

e contro

CO BIT DI D.U. SAS, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 289, presso lo

studio dell’avvocato SALVATORE CICCOPIEDI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6819/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2007 S.V.R. convenne dinanzi al Tribunale di Roma il Comune di Roma, esponendo che il (OMISSIS), mentre percorreva la (OMISSIS), sita nel territorio dell’amministrazione convenuta, inciampò in una buca “irregolare e non segnalata” presente sul manto stradale; cadde e si procurò la frattura di un braccio.

Assumendo che di tale evento dannoso dovesse rispondere il Comune di Roma, quale “proprietario e custode” della strada, chiese la condanna dell’amministrazione convenuta al pagamento della somma di Euro 100.000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e di Euro 5.106,94 a titolo di ristoro del danno patrimoniale, oltre interessi.

2. Il Comune si costituì, negò la propria responsabilità, e chiese di essere manlevato dalla società cui aveva appaltato la manutenzione della strada ove avvenne l’infortunio, ovvero la “COBIT di geom. D.U. s.a.s.” (d’ora innanzi, per brevità, “la Cobit”).

Anche la Cobit si costituì chiedendo il rigetto della domanda.

3. Con sentenza 20.5.2011 n. 10739 il Tribunale di Roma rigettò la domanda in base ad una duplice radio decidendi: da un lato ritenne non provata la circostanza che fosse stata la buca presente sulla strada a provocare la caduta dell’attrice ed il conseguente infortunio; dall’altro osservò che in ogni caso, essendo il fatto avvenuto in pieno giorno ed essendo la buca ben visibile, l’infortunio andava ascritto a distrazione della vittima, la quale costituisce un “caso fortuito” ed esclude la responsabilità del custode prevista dall’art. 2051 c.c..

4. La sentenza venne appellata da S.V.R..

Con sentenza 10.12.2015 n. 6819 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame.

Ritenne la Corte d’appello che:

-) non vi fosse effettivamente prova del nesso di causa tra la buca ed il danno;

-) l’unica testimone escussa nel corso dell’istruttoria non aveva assistito ai fatti, ma era arrivata sul posto qualche minuto dopo l’evento, ed aveva riferito unicamente guanto le era stato a sua volta riferito dalla vittima;

-) la buca comunque non era occultata da foglie o cartacce, come dedotto dall’attrice; era perfettamente visibile, e poteva essere avvistata da qualunque pedone che avesse attraversato la strada con un minimo di diligenza; ritenne di conseguenza “non credibile” su questo punto la deposizione testimoniale e sussistente la colpa esclusiva della vittima.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da S.V.R., con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria.

Hanno resistito con separati controricorsi il Comune di Roma e la Cobit.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 116 e 241 c.p.c.

Deduce che la Corte d’appello avrebbe “erroneamente valutato la testimonianza di G.G..

Sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto non decisiva e non rilevante l’unica deposizione testimoniale raccolta nel corso dell’istruttoria, e sostiene questa doglianza coi seguenti argomenti:

a) la valutazione della Corte d’appello sarebbe stata “sbrigativa”;

b) se davvero la testimone G.G. fosse inattendibile, si perverrebbe al risultato (evidentemente ritenuto paradossale dalla difesa della ricorrente) che “una docente universitaria avrebbe mentito allo scopo di lucrare una somma di denaro a carico del Comune di Roma”;

c) in ogni caso la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che non fosse utilizzabile la prova consistente nella deposizione testimoniale di chi riferisca circostanze apprese da una delle parti (c.d. testimonianza de relato adoris); nel caso di specie, infatti, sia la contiguità temporale tra l’infortunio e l’intervento della testimone (accorsa sul posto perchè avvertita telefonicamente della vittima), sia le modalità di accadimento del fatto, sia gli altri elementi presuntivi raccolti nel corso dell’istruttoria, ed in particolare le dichiarazioni compiute dall’attrice nel rispondere all’interrogatorio formale, avrebbero dovuto indurre la Corte d’appello a ritenere attendibile la deposizione testimoniale di G.G..

1.3. Il motivo è inammissibile, e per più d’una ragione.

In primo luogo è inammissibile, in quanto censura il modo in cui il giudice di merito ha apprezzato e valutato le prove. Stabilire, infatti, se un testimone sia stato attendibile od inattendibile, compiacente o sincero, spontaneo O subornato, è una valutazione riservata al giudice di merito, e non sindacabile in sede di legittimità, come questa Corte viene ripetendo praticamente da sempre (ex. permultis, in tal senso, Sez. 5 -, Ordinanza n. 19547 del 04/08/2017, Rv. 645292 – 01; Sez. L, Sentenza n. 15205 del 03/07/2014, Rv. 631686 – 01, Sez. 1, Sentenza n. 14858 del 16/11/2000, Rv. 541772 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 1493 del 11/02/1987, Rv. 450940 – 01; Sez. L, Sentenza n. 3695 del 28/05/1983, Rv. 428600 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 169 del 09/01/1980, Rv. 403564 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 533 del 21/02/1966, Rv. 321074 01).

1.4. In secondo luogo il motivo è inammissibile perchè si fonda su una lettura parziale del contenuto della sentenza d’appello, che questa Corte non condivide.

La Corte d’appello, infatti, non ha affatto affermato in mire che qualsiasi testimonianza de relato actoris sia sempre processualmente inutilizzabile, come vorrebbe farle dire la difesa della ricorrente. Ha, al contrario, ritenuto in facto che nello specifico caso sottoposto al suo esame la deposizione testimoniale non fosse credibile per varie ragioni: sia perchè la testimone non aveva assistito al fatto; sia perchè nel mese di maggio non è verosimile che una buca sulla strada possa essere riempita da foglie secche, come riferito dalla testimone; sia perchè le fotografie dei luoghi depositate in atti mostravano una strada perfettamente pulita.

La Corte d’appello ha dunque comparato la deposizione testimoniale con altri elementi di fatto a sua disposizione, e l’ha ritenuta non credibile, come era in suo potere. Lo stabilire, poi, se tale valutazione sia stata corretta o scorretta è questione che esula dal perimetro del presente giudizio di legittimità.

1.5. In terzo luogo, il primo motivo di ricorso sarebbe comunque inammissibile anche con riferimento ai tre parametri normativi che si assumono violati dal giudice di merito.

La ricorrente, infatti, ha dedotto che con la sua decisione il giudice di merito avrebbe violato l’art. 2697 c.c., artt. 116 e 244 c.p.c..

Ebbene, anche a prescindere dalla circostanza che l’illustrazione del motivo si concentra unicamente sull’attendibilità della testimone cui la Corte d’appello non credette, senza spiegare perchè sarebbero state violate le suddette norme, deve qui rilevarsi:

(a) quanto alla lamentata violazione dell’art. 2697 c.c., che questa può dirsi sussistente ed essere censurata in sede di legittimità solo prospettando che il giudice di merito abbia preteso la prova dell’inesistenza del fatto costitutivo della domanda dal convenuto, ovvero quella dell’inesistenza del fatto costitutivo dell’eccezione dall’attore: abbia, cioè invertito la regola di scomposizione della fattispecie basata sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni (così come già stabilito da Sez. 2, Sentenza n. 16598 del (15/08/2016, Rv. 640829 – 01); una prospettazione, quella appena descritta, che manca del tutto nel ricorso;

(b) quanto alla lamentata violazione dell’art. 116 c.p.c., questa Corte ha già ripetutamente affermato che la violazione di tale norma può dirsi sussistente, e costituire valido motivo di ricorso per cassazione, solo in un caso: quando il giudice di merito attribuisca pubblica fede ad una prova che ne sia priva oppure, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova a valutazione vincolata, come l’atto pubblico (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, più di recente ribadita dalla già ricordata decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 – 01); per contro, la valutazione delle prove in un senso piuttosto che in un altro, ovvero l’omessa valutazione di alcune fonti di prova, non costituisce di per sè violazione dell’art. 116 c.p.c., e quindi un error in procedendo, ma soltanto – a tutto concedere -un error in indicando. Tale errore, nel concorso delle altre condizioni stabilite dalle Sezioni Unite di questa Corte, potrebbe al massimo integrare gli estremi del vizio di omesso esame d’un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, quando le prove non esaminate dimostravano quel fatto, conseguentemente trascurato (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014);

(c) per quanto attiene, infine, alla lamentata violazione dell’art. 244 c.p.c., di tale norma (secondo cui “La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata) la Corte d’appello non ha fatto applicazione alcuna ai fini del decidere, nè veniva in rilievo, sicchè non può nemmeno dirsi violata.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c..

Deduce che erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto sussistente la colpa esclusiva della vittima per il danno a se stessa procurato.

2.2. 11 motivo è inammissibile per difetto di decisivita.

La Corte d’appello infatti ha rigettato la domanda per difetto della prova del nesso di causa, e solo ad abundantiam ha soggiunto che in ogni caso la caduta sarebbe da ascrivere a distrazione della vittima. Tuttavia, per effetto della dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di ricorso, e passata in giudicato la statuizione di insufficienza della prova d’un legame eziologico tra la buca e il danno, il che rende superfluo l’esame del secondo motivo.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo del proprio ricorso S.V.R. lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, – l’omesso esame d’un fatto decisivo.

Con esso si deduce unicamente che, se fosse cassata la sentenza impugnata, il giudice del rinvio dovrà procedere altresì alla stima del danno.

3.2. 11 motivo deve dirsi giuridicamente inesistente, prima ancora che inammissibile, in quanto non contiene alcuna censura avverso una statuizione effettivamente contenuta nella sentenza impugnata, ma si limita a ricordare quello che sarebbe stato l’effetto d’una eventuale pronuncia di accoglimento del ricorso.

4. Le spese.

4.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

4.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna S.V.R. alla rifusione in favore di Comune di Roma delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese fortettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna S.V.R. alla rifusione in favore di COBIT di geom. D.U. s.a.s. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di S.V.R. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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