Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33153 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 21/12/2018), n.33153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20550/2017 proposto da:

F.S., F.M.C., F.C., nella

qualità di eredi di FA.MI., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA STIMIGLIANO 5, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

CONTI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 15148/2016 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata

il 27 luglio 2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18 luglio 2018 dal Consigliere Dott. MARCO

DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 27/7/2016, il Tribunale di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da Fa.Mi. per la condanna del Comune di Roma al pagamento di somme a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.;

che, avverso la sentenza d’appello, F.C., F.S. e F.M.C., in qualità di eredi di Fa.Mi., propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo d’impugnazione;

che Roma Capitale (già Comune di Roma) non ha svolto difese in questa sede;

che, a seguito della fissazione della Camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis i ricorrenti hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che l’odierno ricorso deve ritenersi inammissibile, siccome privo del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3;

che detta esposizione, costituendo (in forza della norma richiamata) un requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in un sintetico resoconto dei fatti di causa idoneo a garantire, alla Corte di cassazione, l’acquisizione di una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01);

che la ridetta prescrizione, lungi dal prestare ossequio a un mero formalismo, risponde all’esigenza di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte nei confronti del provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003);

che, sulla base di tale premessa, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata;

che l’assoluta mancanza di detti elementi nel corpo dell’odierno ricorso ne impone la dichiarazione di inammissibilità;

che non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio, non avendo Roma Capitale svolto alcuna difesa in questa sede;

che, viceversa, occorre provvedere all’attestazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dei ricorrenti, del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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