Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33152 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. II, 16/12/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 16/12/2019), n.33152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1351/2015 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE

BELLE ARTI 3, presso lo studio dell’avvocato STEFANO TRALDI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO PORCIANI;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTEVIDEO 21, presso lo

studio dell’avvocato FERDINANDO DELLA CORTE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FAUSTO MOSCATELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2852/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/07/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 22 luglio 2014 la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello proposto da M.C. nei confronti del condominio (OMISSIS) (d’ora innanzi, condominio (OMISSIS)), avverso la decisione di primo grado, con la quale era stata respinta l’impugnativa della Delib. Assembleare assunta 25 febbraio 2004, avente ad oggetto l’approvazione del rendiconto 2003 e i relativi riparti di spese, con riguardo alle spese di riscaldamento attribuite non in relazione ai criteri di cui all’art. 1123 c.c., ma sulla base dei consumi rilevati dai contatori irregolarmente funzionanti, al pari dell’impianto di riscaldamento.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che anche le spese relative all’esercizio dell’impianto di riscaldamento possono essere ripartite in applicazione dell’art. 1123 c.c., comma 2, quando sia stato adottato, come, nel caso di specie, il criterio dell’uso effettivo che ciascun condomino faccia del servizio di erogazione del calore; b) che correttamente il Tribunale aveva ritenuto inammissibile la dedotta violazione del regolamento condominiale, prospettata per la prima volta dalla M. solo in sede di comparsa conclusionale; c) che, con riguardo al lamentato errato addebito di spese a causa del malfunzionamento dell’impianto, del pari, la pretesa era, oltre che genericamente formulata, infondata, in quanto la consulenza tecnica d’ufficio – alla stregua delle precisazioni rese in sede di chiarimenti dall’ausiliare – aveva solo rilevato la rudimentalità del contatore e la teorica possibilità di manomissioni.

3. Avverso tale sentenza la M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso il condominio (OMISSIS). Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Sin da ora si osserva che, nell’interesse della M., la memoria è stata depositata il 1 luglio 2019, senza l’osservanza del termine previsto dal citato art. 380 bis.1 c.p.c., rispetto alla data dell’adunanza in Camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per omessa motivazione in relazione alle puntuali censure compendiate nei motivi di appello.

La doglianza è inammissibile, per assenza di specificità, dal momento che, a fronte di un apparato argomentativo autonomo e non limitato ad un mero richiamo alla motivazione della sentenza del Tribunale, non si impegna nell’indicare quali siano le doglianze rimaste prive di puntuale considerazione da parte della Corte d’appello.

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1123 c.c., insistendo per la ripartizione del costo del servizio comune in proporzione ai millesimi, attesa l’impossibilità di accertarne l’effettiva utilità per ciascun condomino.

La doglianza è infondata.

La sentenza citata dalla ricorrente (Cass. 17 settembre 1998, n. 9263) ha riguardo ad una ipotesi nella quale non era appunto stato possibile accertare l’effettiva e specifica utilità del servizio per il condomino, laddove, nel caso di specie, tale possibilità sussiste, alla luce della presenza dei contatori.

3. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Osserva la ricorrente: a) che, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, il consulente tecnico d’ufficio ha accertato la sostanziale inattendibilità del sistema di contabilizzazione, non solo per la possibilità di manomissione, ma anche perchè inidoneo a garantire la corrispondenza tra quanto indicato dai contatori e i consumi reali; b) che l’impianto di contabilizzazione è carente di un correttore dell’unità tempo in funzione della temperatura del fluido e può continuare a funzionare anche ad impianto di riscaldamento spento; c) che, in conseguenza di ciò, ella era stata significativamente penalizzata.

In definitiva, si attribuisce alla sentenza impugnata di non avere colto una parte del contenuto della relazione di consulenza, limitandosi a rilevare solo la possibilità di manomissioni, senza apprezzare anche una serie di problematiche idonee a rendere inattendibile il sistema di contabilizzazione.

Le doglianze sono inammissibili, in quanto la ricorrente neppure indica quali brani della relazione e quali obiettivi accertamenti sosterrebbero le critiche formulate e si limita ad esporre quelle che, a suo avviso, sarebbero le conclusioni raggiunte in sede di indagine tecnica.

Il cenno finale del motivo al malfunzionamento anche del nuovo impianto di contabilizzazione installato nel 2008, oltre ad essere del tutto generico, neppure si confronta col rilievo della sentenza impugnata, secondo la quale, come già rilevato dal Tribunale, le domande proposte concernevano esclusivamente la invalidità delle delibere assembleari.

4. Il ricorso, in conclusione, va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, oltre che dichiarata tenuta al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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