Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33151 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 27/06/2018, dep. 21/12/2018), n.33151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13326-2017 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIOVANNI BATTISTA FILOSA;

– ricorrente –

contro

P.A., P.C., PO.AN., PO.AC. detto

M., G.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3593/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 11/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione notificato il 25 marzo 2008, C.R. evocava in giudizio davanti al Tribunale di Torre del Greco i germani P.A., Po.An., P.C. e Po.Ac., nonchè la madre di questi, G.G., per sentir dichiarare i convenuti responsabili delle lesioni personali dalla stessa subita il 26 ottobre 2002 a seguito dell’aggressione perpetrata ai suoi danni dai cani dei convenuti, con condanna di questi ultimi al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando la pretesa, ad eccezione di G.G. che veniva dichiarata contumace;

il Tribunale di Torre Annunziata con sentenza del 23 dicembre 2015 rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese di lite;

con atto di citazione notificato il 4 aprile 2016 C.R. proponeva appello avverso la decisione del Tribunale chiedendo l’accoglimento della domanda di risarcimento dei danni originariamente formulata. Si costituiva Po.An. deducendo l’inammissibilità, improcedibilità e, comunque, l’infondatezza del gravame. Gli altri appellanti rimanevano contumaci. All’udienza del 23 settembre 2016 l’appellato eccepiva l’improcedibilità della impugnazione, per tardiva costituzione dell’appellante la quale, invece, chiedeva la rimessione in termini per legittimo impedimento;

con sentenza dell’11 ottobre 2016 la Corte d’Appello di Napoli dichiarava improcedibile l’appello perchè l’appellante si era costituito oltre il termine di 10 giorni dalla notifica dell’atto di appello;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione C.R. affidandosi a un motivo che illustra con memoria ex art. 380 bis c.p.c.. Gli intimati non svolgono attività in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 153 c.p.c., degli artt. 41,24 e 111 Cost., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un documento decisivo ai fini della controversia, oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla certificazione medica del 14 aprile 2016, oltre alla motivazione inesistente o, comunque, apparente. In particolare, il giudice di appello avrebbe violato l’art. 153 c.p.c. con riferimento alla predetta certificazione medica, dalla quale si evinceva un legittimo impedimento del procuratore alla costituzione in giudizio nel giorno 14 aprile 2016. Tale documento avrebbe giustificato la rimessione in termini, avendo il difensore dimostrato l’esistenza di una causa non imputabile per la mancata iscrizione a ruolo dell’appello nel decimo giorno utile. Sotto tale profilo apparirebbe un illogica e contraddittoria la motivazione della Corte secondo cui, per un atto meramente materiale non vi sarebbe incompatibilità con la patologia dell’attacco d’asma. L’argomentazione non considerebbe che lo studio legale del difensore distava circa 30 km dalla Cancelleria della Corte d’Appello e che l’attività materiale era impedita dall’attacco asmatico. Anche la seconda argomentazione della Corte, secondo cui l’appellante avrebbe potuto, comunque, chiedere ad un collaboratore o un collega di eseguire il mero deposito degli atti, non terrebbe conto del fatto che il professionista non era titolare di studio associato. Ricorrevano pertanto i presupposti dell’impedimento oggettivo non emendabile che avrebbe consentito la rimessione in termini;

il ricorso è inammissibile perchè, secondo il costante orientamento di questa Corte, lo stato di malattia non può considerarsi una causa di impedimento non imputabile, essendo, in ogni caso, possibile il rilascio di una procura “ad hoc” per la costituzione (Sez. 2, Sentenza n. 7 del 02/01/2014, Rv. 628850 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14586 del 12/07/2005, Rv. 583632 01) e ricorre vizio di autosufficienza riguardo alla dedotta struttura unipersonale dello studio legale;

questa Corte intende dare continuità all’orientamento giurisprudenziale in oggetto secondo cui va escluso che “lo stato di malattia sopravvenuta… del difensore, incaricato della riassunzione del giudizio dieci mesi prima rispetto alla scadenza del termine, possa integrare causa di non imputabilità della decadenza” (Sez. 5, Sentenza n. 12544 del 17/06/2015, Rv. 636356 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14586 del 12/07/2005, Rv. 583632 – 01). Questa Corte ha già affermato che “la parte che non si sia costituita tempestivamente in giudizio non può essere rimessa in termini… quando deduca che la costituzione le sia stata impedita da uno stato di malattia, perchè tale stato non può considerarsi una causa di impedimento ad essa non imputabile, essendo, in ogni caso, possibile il rilascio di una procura “ad hoc” per la costituzione (Sez. 2, Sentenza n. 7 del 02/01/2014, Rv. 628850 – 01). Rispetto alle pronunce citate è opportuno aggiungere che, nel caso di specie, la patologia dedotta non costituiva neppure una ipotesi di impedimento assoluto;

l’inammissibilità del motivo consente di superare ogni questione relativa al mancato perfezionamento della notifica del ricorso nei confronti dell’intimato P.V.;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nessun provvedimento va adottato riguardo alle spese processuali poichè gli intimati non hanno svolto attività processuale in questa sede. Infine, va dato atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito, poichè parte ricorrente ha documentato di essere stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera dell’anno 2008 che va riferita solo al grado di giudizio relativo a tale anno.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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