Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33151 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. II, 16/12/2019, (ud. 06/06/2019, dep. 16/12/2019), n.33151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18832/2018 proposto da:

BANCA D’ITALIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAZIONALE 91

C/O BANCA D’ITALIA, presso lo studio dell’avvocato PIERA COPPOTELLI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO DI

PIETROPAOLO;

– ricorrente –

contro

R.G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIAN

GIACOMO PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato ANSELMO CARLEVARO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO

BELLARDI;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

24/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

uditi gli Avvocati COPPOTELLI Piera, DI PIETROPAOLO Marco, difensori

del ricorrente che si riportano agli atti depositati;

udito l’Avvocato CARLEVARO Anselmo, difensore del resistente che si

riporta agli atti depositati.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. In data 16 aprile 2013, in considerazione delle gravi irregolarità accertate in seguito a una ispezione, la Banca d’Italia proponeva al Ministro dell’Economia e delle Finanze di sottoporre ad amministrazione straordinaria la Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna società cooperativa (in seguito Bene Banca). Il Ministro, aderendo alla proposta, sottoponeva la Banca ad amministrazione straordinaria. I membri del disciolto consiglio di amministrazione impugnavano davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio il provvedimento che aveva disposto l’amministrazione straordinaria. Il Tribunale amministrativo, con sentenza del 18 marzo 2014, respingeva il ricorso; la decisione veniva confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 835/2015. In relazione ai medesimi fatti, la Banca d’Italia avviava procedimento sanzionatorio nei confronti dei componenti il consiglio di amministrazione, del direttore generale e dei membri del collegio sindacale di Bene Banca; all’esito dell’istruttoria, il competente servizio della Banca d’Italia proponeva l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per i fatti constatati; la proposta veniva accolta dal direttorio della Banca d’Italia con provvedimento dell’11 febbraio 2014.

2. R.G.M., nella sua qualità di presidente del collegio sindacale, proponeva il 5 maggio 2014 opposizione alla sanzione irrogata nei suoi confronti – pari ad Euro 24.500 – davanti al Tribunale amministrativo del Lazio che, con sentenza 9 aprile 2015, n. 5293, dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando in quello ordinario il giudice munito di giurisdizione.

3. Con atto notificato alla Banca d’Italia il 19 gennaio 2016, R. riassumeva il giudizio innanzi alla Corte d’appello di Roma. Costituitasi in giudizio, la Banca d’Italia anzitutto chiedeva che fosse dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione a fronte della tardività della riassunzione del giudizio, avvenuta oltre il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza del giudice amministrativo.

La Corte d’appello di Roma – con decreto 24 febbraio 2018, n. 2781 – preliminarmente ritenuta la tempestività della riassunzione in ragione della non operatività del dimezzamento dei termini di cui all’art. 119 c.p.a., accoglieva nel merito l’opposizione, annullando l’impugnata sanzione amministrativa.

4. Contro il decreto ricorre in cassazione la Banca d’Italia.

Resiste con controricorso R.G.M..

La Banca d’Italia ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

1) Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 11, comma 2 c.p.a., L. n. 69 del 2009, art. 59, art. 92, comma 3 e art. 119 c.p.a., art. 105, comma 2 e art. 87, comma 3, c.p.a., art. 324 c.p.c., con conseguente nullità del procedimento e del decreto della Corte d’appello di Roma in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: nel caso in esame il termine trimestrale per la riassunzione del giudizio decorreva non già dallo spirale dell’ordinario termine semestrale necessario per il passaggio in giudicato della sentenza, bensì dal più breve termine di tre mesi, ai sensi dell’art. 119, comma 2, c.p.a. e dell’art. 105, comma 2 e art. 87, comma 3, c.p.a; pertanto, l’atto di riassunzione dell’opponente era tardivo e la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del giudizio per mancata tempestiva riassunzione.

Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha ritenuto tempestiva la riassunzione del giudizio di opposizione, affermando che la sentenza del Tribunale amministrativo che aveva declinato la propria giurisdizione era passata in giudicato decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione, ponendosi in consapevole contrasto con una pronuncia di questa Corte (Cass. 26344/2017), che ha invece ritenuto applicabile non l’ordinario termine semestrale previsto dall’art. 92, comma 3 c.p.a., ma il regime speciale ex art. 119 c.p.a.. Secondo la Corte d’appello il dimezzamento dei termini non potrebbe trovare applicazione al caso in cui i termini sono “destinati ad operare non già dinnanzi al giudice amministrativo e in occasione del processo amministrativo, bensì in occasione della riassunzione davanti al giudice dotato di giurisdizione”. L’argomento è errato. Il giudice amministrativo è pervenuto alla declinatoria della propria giurisdizione all’esito di un giudizio disciplinato dalle norme che regolano il processo davanti a sè e l’art. 119 c.p.a. è una di tali norme (così Cass. 11144/2018), nè al riguardo rileva – come invece afferma la Corte d’appello – che il giudice amministrativo abbia declinato la propria giurisdizione in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 14/2014 che ha dichiarato illegittimo il regime giuridico di riparto della giurisdizione, in quanto la pronuncia del giudice delle leggi non ha comportato “l’immediata cessazione dell’applicabilità della disciplina del processo amministrativo, me ne ha imposto esclusivamente la conclusione seguendo il rito fino ad allora utilizzato” (Cass. 26344/2017).

La Corte d’appello, pertanto, invece di esaminare nel merito l’opposizione doveva rilevare l’inosservanza dei termini per la

riassunzione e, ai sensi della L. n. 269 del 2009, art. 59, comma 4, dichiarare l’estinzione del processo, estinzione che impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Non vi era spazio, nel caso di specie, per l’applicazione dell’istituto della rimessione in termini, rimessione che secondo il controricorrente era giustificata dalla pronuncia della Corte costituzionale: la pronuncia del giudice delle leggi è infatti intervenuta prima della stessa proposizione della domanda al giudice amministrativo.

2) L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo che – lamentando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2403,2403-bis e 2407 c.c., art. 52 e art. 53, comma 1, lett. b) e d), TUB e delle disposizioni attuative di vigilanza emanate dalla Banca d’Italia, nonchè della L. n. 689 del 1981, art. 31, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – censura l’annullamento da parte della Corte d’appello della sanzione irrogata a R..

II. Va quindi dichiarata l’intervenuta estinzione del giudizio di opposizione e, conseguentemente, va cassato senza rinvio, perchè il giudizio non poteva essere proseguito, il decreto impugnato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo motivo di ricorso, dichiara l’intervenuta estinzione del giudizio di opposizione e, conseguentemente, cassa il provvedimento impugnato senza rinvio; condanna il controricorrente al pagamento delle spese del processo, che liquida quanto al grado di merito in Euro 10.000 e quanto al giudizio di legittimità in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della Sezione Seconda Civile, il 6 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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