Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33150 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 17/05/2018, dep. 21/12/2018), n.33150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23668-2017 R.G. proposto da:

TM ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

considerata domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONINO SALSONE;

– ricorrente –

contro

V.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN

GIOVANNI IN LATERANO 18/B, presso lo studio dell’avvocato ENNIO

CALBI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SEBASTIANO CANNIZZARO;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 738/2017 del

TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, depositata il 21/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale IMMACOLATA ZENO, che sollecita

l’accoglimento del ricorso, dovendosi dichiarare la competenza del

Tribunale di Ascoli Piceno.

Fatto

CONSIDERATO

che:

TM Italia S.r.l. ha proposto ricorso per regolamento di competenza nei confronti di V.P. e avverso la sentenza pubblicata il 21 agosto 2018, emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno nel giudizio di opposizione al d.i. per il pagamento della somma di Euro 37.541,72, oltre interessi e spese, in danno di V.P. (opponente) e in favore dell’attuale ricorrente (opposta), in virtù del contratto di garanzia fideiussoria stipulato tra V.P. (fideiussore) e TM Italia S.r.l. (beneficiaria) in relazione al mancato pagamento del debito contratto da Hom Gest S.p.a. (poi Ambienti s.a.) nei confronti di TM Italia S.r.l. per la fornitura di arredi da cucina;

con la richiamata sentenza il Tribunale di Ascoli Piceno, accogliendo l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata, in via preliminare e subordinata, dall’opponente, ha dichiarato l’incompetenza di quel Tribunale in favore del Tribunale di Milano, previsto dall’art. 12 del contratto stipulato tra le parti, quale foro convenzionale esclusivo per ogni controversia ad esso relativa ha dichiarato nullo e revocato il d.i. opposto e ha condannato TM Italia S.r.l. alle spese di lite;

V.P. ha depositato “controricorso”;

la ricorrente ha depositato memoria;

il P.G. ha concluso chiedendo che questa Corte, in accoglimento del ricorso, dichiari la competenza del Tribunale di Ascoli Piceno;

Diritto

RILEVATO

che:

è ammissibile l’impugnazione con il regolamento di competenza della sentenza che, come nella specie, in sede di opposizione, abbia pronunciato la nullità del decreto ingiuntivo opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso, trattandosi non già di una decisione sul merito ma di una statuizione sulla competenza, rispetto alla quale la dichiarazione di nullità rappresenta un effetto obbligato (Cass., ord., 24/10/2016, n. 21422; Cass., ord., 17/07/2006, n. 16193);

sostiene la ricorrente che erroneamente il Tribunale di Ascoli Piceno avrebbe dichiarato la propria incompetenza territoriale, essendo invece competente quale: 1) foro convenzionalmente stabilito ai sensi dell’art. 28 c.p.c. tra la TM Italia S.r.l. e il debitore principale, 2) foro competente a conoscere la causa principale ai sensi dell’art. 32 c.p.c., n. 3) foro alternativo per i diritti di obbligazione ai sensi dell’art. 20 c.p.c., dovendo la somma ingiunta essere pagata al domicilio del creditore (Ascoli Piceno);

ritenuto che:

con il ricorso per ingiunzione l’attuale ricorrente ha avanzato domanda nei confronti della società destinataria della merce e del fideiussore (unico opponente), circostanza che, come evidenziato anche dal P.G., determinando la sussistenza dei presupposti di connessione tra le domande, consente di convenire una delle parti davanti al giudice competente ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. per la causa proposta contro l’altra, a discapito di altri diversi criteri di collegamento della competenza per territorio, purchè non siano, a loro volta inderogabili;

la deroga convenzionale alla competenza per territorio è ritenuta competenza derogata ma non inderogabile (Cass., ord., 22/10/2004, n. 20635) e, pertanto, suscettibile, anche nel caso in cui il foro previsto sia esclusivo, di essere modificata in base alle regole della prevenzione, dell’assorbimento o del cumulo soggettivo (Cass., ord., 11/01/2013, n. 576);

peraltro, nella specie, il V., nell’eccepire l’incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, non ne ha eccepito, come era suo onere (Cass., ord. 10/10/2016, n. 20310; Cass., ord., 5/11/2012, n. 18967), l’incompetenza anche in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto espressamente richiamati dall’art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione;

al riguardo si evidenzia che il principio, affermato successivamente da questa Corte con l’ordinanza 9/06/2017, n. 14540 (“Il convenuto che eccepisca l’incompetenza territoriale del giudice adito in virtù di una convenzione derogatoria, pattuita da tutte le parti del lato passivo del rapporto, non ha l’onere di contestare tutte le ragioni di competenza nei confronti dell’altro convenuto in base ai criteri richiamati dall’art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione”), si pone solo in apparente contrasto con l’ordinanza di questa Corte n. 120310 del 2016, sopra richiamata, atteso che, nella fattispecie di cui all’arresto più recente appena menzionato, la clausola di deroga, con previsione dell’inderogabilità, riguardava tutti i convenuti, per cui non occorreva la contestazione aggiuntiva, di cui al principio affermato con la pure citata ordinanza n. 20310 del 2016;

deve, quindi, essere dichiarata inammissibile l’eccezione di incompetenza fondata sulla previsione pattizia di un foro esclusivo,

qualora, come nella specie, non risulti contestato il foro di cui all’art. 33 c.p.c., e tale eccezione non sia, pertanto, estesa ad un criterio di competenza astrattamente applicabile alla controversia;

alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è fondato; va, pertanto, dichiarata la competenza del Tribunale di Ascoli Piceno, dinanzi al quale la causa va riassunta nei termini di legge;

le spese del presente procedimento vanno rimesse al giudice del merito;

stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Ascoli Piceno; spese rimesse.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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