Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3315 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. III, 11/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 11/02/2020), n.3315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 03449/2018 proposto da:

Salumificio B. di B.F. e F. & C. S.n.c., in

persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in Roma,

presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATO FRANCESCO BIANCHINI;

– ricorrente –

contro

Iren Ambiente Spa, Iren Mercato, Ireti Spa, in persona dei legali

rappresentanti in carica, elettivamente domiciliati in Roma alla via

Dei Gracchi n. 39, presso lo studio dell’AVVOCATO FRANCESCA GIUFFRE’

che li rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO GIANCARLO

CANTELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 02663/2017 della CORTE d’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 09/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/10/2019 da Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 02663 del 09/11/2017 ha, per quanto ancora rileva in questa sede, rigettato l’impugnazione avverso l’ordinanza conclusiva di giudizio sommario emessa dal Tribunale di Parma, che aveva respinto l’azione della S.n.c. Salumificio B. di B.F. e F. & C. volta ad accertare che la somma di oltre Euro ventiduemila, di cui alla fattura n. (OMISSIS) della IREN Acqua e Gas S.p.a., pretesa per “servizio idrico e fognatura” non era da essa dovuta relativamente a,e periodo 01/01/2009 – 31/1/2/2009, in quanto non utilizzata per fini industriali ossia per la produzione di salumi, bensì al fine di raffreddamento degli impianti e, pertanto, non confluiva nel depuratore e comunque non lo impegnava.

La sentenza della Corte territoriale è impugnata per cassazione dalla S.n.c. Salumificio B. di B.F. e F. & C. con tre motivi di ricorso.

Resistono con unico controricorso IRETI S.p.a., IREN Ambiente S.p.a. e IREN Mercato S.p.a..

Il P.G. non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso censura la sentenza d’appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2697 c.c. e segnatamente per avere operato un inversione dell’onere probatorio, per essere stato addossato ad essa ricorrente la prova del quantitativo d’acqua riversato nel depuratore comunale e per non avere adeguatamente valutato la comunicazione del Comune di Fontevivo del 26/05/2011, che in risposta alla richiesta di essa esponente, escludeva che vi fosse una comunanza di collegamenti tra il fosso tombinato adiacente alla strada statale (OMISSIS) direzione (OMISSIS), che confluiva nel cavo tombinato “(OMISSIS)”, ed il depuratore comunale sito in località “(OMISSIS)”.

Il secondo motivo del ricorso censura la sentenza d’appello per non avere ritenuto pertinenti i richiami, effettuati dalla difesa della ricorrente, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 10/10/2008 dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 155, comma 1, primo periodo, in quanto non aveva in alcun modo preso in esame la statuizione della Corte Costituzionale sulla natura di corrispettivo per il servizio di depurazione.

Il terzo motivo censura la sentenza della Corte territoriale per avere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della IREN Emilia S.p.a. e della IREN Ambiente S.p.a. ed è ancorato all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

L’impianto argomentativo della sentenza della Corte di Appello di Bologna, e, a quanto dato leggere dalla stessa, dell’ordinanza conclusiva del procedimento sommario dinanzi il Tribunale di Parma, è incentrato sul disposto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna (D.P.G.R.) n. 49 del 2006 che con riferimento al metodo tariffario per la regolazione e la determinazione del servizio idrico integrato prevede che in assenza di specifici ed autorizzati strumenti di misura e registrazione delle portate di scarico, il volume annuale scaricato in fognatura viene assunto convenzionalmente pari al valore registrato dagli strumenti posti sulle fonti di prelievo della risorsa idrica utilizzata per il processo industriale che dà luogo alla produzione del refluo, in mancanza dei contatori specifici.

La sentenza in scrutinio ha affermato che, in assenza dell’installazione, fatto pacifico in causa, dei detti contatori, da parte della S.n.c. Salumificio B., prima dell’anno 2010, il conteggio del consumo idrico per l’anno 2009 effettuato dall’IREN S.p.a. era da considerarsi giustificato.

Il primo motivo di ricorso non si confronta affatto con detto percorso argomentativo, pur avendo ammesso la S.n.c. Salumificio B. di B.F. e F. & C. che i contatori differenziati vennero installati soltanto nell’anno 2010 e, quindi, potevano essere utilizzati soltanto per la quantificazione delle acque versate da detto anno in poi.

La Corte territoriale ha, inoltre, escluso che la S.n.c. Salumificio B. di B.F. e F. & C. potesse giovarsi, in via analogica, della quantità di acque accertata come riversata e quantificata a mezzo della specifica strumentazione installata nel 2010 anche per la determinazione del quantitativo di acqua riversata relativo all’anno 2009.

Il primo motivo di ricorso deduce anche un vizio motivazionale, ma in realtà procedimentale, relativo alla mancata ammissione di consulenza tecnica di ufficio – ed il vizio è nuovamente prospettato nel secondo motivo di ricorso – ma sul punto giova rilevare che la Corte di Appello di Bologna ha escluso che in carenza di un’adeguata prospettazione specialistica, quale quella di una consulenza tecnica di parte, sorgesse un obbligo per il giudice di disporre la perizia d’ufficio, escludendo che la comunicazione del Comune di Fontevivo, allegata in atti da entrambe le parti, potesse far ritenere raggiunta la prova che le acque del salumificio non fossero riversate nel depuratore comunale sito in località “(OMISSIS)”, potendo dette acque essere riversate in località diverse da quelle di cui alla nota del 2011.

In ultimo, ma non da meno, la Corte d’Appello di Bologna ha esaustivamente rilevato che nel corso del giudizio di primo grado, a

verbale di causa del 14 maggio 2012, la consulenza tecnica di ufficio era stata richiesta in via subordinata dalla difesa della Salumificio B. di B.F. e F. & C., soltanto qualora il giudice di primo grado non avesse ritenuto la causa matura per la decisione, con la conseguenza che era coerente l’invio a decisione senza ulteriore attività istruttoria.

Il primo motivo di ricorso è, pertanto, infondato e va, quindi, disatteso.

Il secondo mezzo censura la sentenza impugnata per non avere la stessa disapplicato la normativa statuale di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006 e segnatamente l’art. 155, comma 1, sostanzialmente reiterativo della L. n. 36 del 1994, art. 14, comma 1, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 10/10/2008.

Il motivo è inammissibile: la sentenza della Corte Costituzionale, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 155, comma 1, primo periodo, laddove prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, riportata per ampi stralci dalla stessa difesa della S.n.c. Salumificio B. di B.F. e F. & C., riguarda le ipotesi di mancata installazione o di mancato funzionamento di depuratori, circostanza pacificamente non sussistente nella specie, nella quale un depuratore esiste ed è funzionante e si controverte della quantità di acqua imputabile al salumificio e derivante da uso industriale. L’applicazione della sentenza n. 335 del 2008 della Corte Costituzionale, o, meglio, la disapplicazione della norma dichiarata costituzionalmente illegittima, non appare, quindi, prospettabile nella fattispecie oggetto di causa, come correttamente rilevato dal giudice d’appello.

Il terzo motivo di ricorso, sulla dichiarazione di carenza di legittimazione passiva di IREN Emilia S.p.a. e di IREN Ambiente S.p.a., è inammissibile in quanto difetta di autosufficienza risultando esso apoditticamente formulato senza alcun puntuale aggancio alle risultanze di causa e segnatamente agli atti difensivi di IREN S.p.a. e, inoltre, omette di individuare uno specifico nocumento che sarebbe derivato dalla eventuale mancanza della dichiarazione di carenza di legittimazione passiva dell’IREN Emilia S.p.a. e IREN Ambiente S.p.a., anche in considerazione della circostanza che la liquidazione delle spese difensive del secondo grado di giudizio è avvenuta in favore di un’unica controparte processuale, in quanto IREN Mercato S.p.a., IREN Emilia S.p.a., IREN Acqua e Gas S.p.a. e IREN Ambiente S.p.a. risultavano costituite in fase di appello con un unico difensore ed un unico atto.

Il ricorso è, conclusivamente, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza della Salumificio B. di B.F. e F. & C. S.n.c. e sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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