Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3315 del 11/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 29/10/2010, dep. 11/02/2011), n.3315
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
GENERAL MOTORS ITALIA S.r.l., già OPEL ITALIA S.p.A. in persona
dell’Amministratore Delegato P.C., elettivamente
domiciliato in Roma, via de Monte Giordano 36, presso lo studio degli
avvocati Mazzetti Leopoldo e Maurizio Rossi che la rappresentano e
difendono in virtù di mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro
tempore, Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore;
avverso la sentenza n. 32/9/2005 della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio, pronunciata il 18 febbraio 2005 e depositata il
2 marzo 2005.
udita la relazione del Consigliere Dr. Renato Polichetti;
udite le conclusioni dell’Avvocato Rossi Maurizio per il ricorrente;
udite le conclusioni scritte del P.G. GAMBARDELLA Vincenzo che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
QUANTO SEGUE:
Ha proposto ricorso innanzi a questa Corte la General Motors Italia s.r.l. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in epigrafe indicata, che aveva rigettato l’appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, che a sua volta, aveva rigettato il ricorso della ricorrente, avverso gli avvisi di accertamento di rettifica relativi alle annualità 1996, 1997 e 1998, concernenti convenzioni tra la Opel Italia s.p.a. concernenti programmi di commercializzazione che avevano il preciso obiettivo di intensificare la vendita delle autovetture, ritenendo non fondata l’affermazione della ricorrente che nel caso di specie si trattasse di cessione di denaro non soggetta all’IVA. In buona sostanza la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto che nel caso di specie non si potesse ritenere che vi fosse un mero trasferimento di denaro inquanto era espressamente previsto con l’accettazione dell’accordo che l’Opel s.p.a. che la funzione delle aziende che a tale accoro aderivano fosse destinato alla vendita di autovetture prodotte dall’Opel e, quindi, fossero soggette al pagamento dell’IVA. Pertanto contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente non sussistevano i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso innanzi a questa Corte la GENERAL MOTORS ITALIA S.R.L., già OPEL ITALIA S.P.A., sulla base di quattro motivi.
Non si è costituita la controparte.
Il ricorso deve essere rigettato per mancata formulazione dei quesiti, che, in base alla normativa all’epoca vigente doveva essere formulato pena il rigetto del ricorso.
Come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte il quesito di diritto deve essere formulato per ogni motivo dedotto in mancanza del quale il ricorso deve essere rigettato in quanto palesemente in violazione dei disposto dell’art. 366 bis c.p.c., ratione temporis vigente (Cass. Sezioni Unite 10.09.2009 n. 1944).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011