Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3315 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. III, 10/02/2021, (ud. 23/10/2020, dep. 10/02/2021), n.3315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30794-2019 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, L.GO SOMALIA 53

(TEL. (OMISSIS)), presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO PINTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA CRISTINA TARCHINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1011/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 20/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. F.L., proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Brescia che aveva confermato la pronuncia di rigetto della domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di aver abbandonato il proprio paese in quanto faceva parte del gruppo politico di opposizione (OMISSIS) e si era imbattuto in uno scontro con il partito del presidente a seguito del quale era stato arrestato. Aveva trascorso un mese in carcere ed era riuscito a fuggire in Senegal e poi, attraverso altri paesi dell’Africa, era giunto in Italia.

2. La parte intimata non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3: assume che la Corte aveva erroneamente interpretato la normativa in materia di status di rifugiato, omettendo di applicare i principi previsti dalla Convenzione di Ginevra e dal Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati del 1967, richiamate dal n. 251 del 2007, art. 3. Assume che, invece, il suo racconto era stato parzialmente valutato e che in relazione alla sua militanza nel partito di opposizione non era stato compiuto nessun accertamento, con violazione del dovere di cooperazione istruttoria, aggravata dal fatto che non era stata disposta la sua audizione.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che, sia pur sintetica, risulta costituzionalmente sufficiente, ha esaminato il racconto narrato dal ricorrente evidenziandone numerose contraddizioni (cfr. pag. 5 u.cpv e pag. 6 u.cpv della sentenza impugnata), ragione per cui da una parte la violazione denunciata in rubrica risulta insussistente e, dall’altra, la censura maschera una non consentita richiesta di rivalutazione di merito (cfr. al riguardo Cass. 18721/2019; Cass. 31456/2019)

1.3. In ordine, poi, alla mancata audizione del ricorrente, la censura risulta priva di decisività, in quanto con essa non viene specificato se fosse stata o meno trasmessa al giudice di merito la videoregistrazione dell’audizione svolta in quella sede: e vale solo la pena di rilevare che la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene indispensabile, in mancanza di videoregistrazione, soltanto la fissazione dell’udienza di comparizione, incombente di cui non è stata denunciata l’omissione. E’ stato condivisibilmente affermato, infatti, che “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.” (cfr. Cass. 22049/2020 ed, in termini, Cass. 5973/2019; Cass. 3029/2019; Cass. 33858/2019).

1.4. Nel caso in esame, nulla è stato dedotto in ordine alla sussistenza dei presupposti sopra elencati nè, tanto meno, di una istanza specificamente avanzata.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14: pur non negando che il (OMISSIS) non sia più sottoposto alla durissima dittatura esistente al momento in cui egli lasciò il paese, assume che persiste, comunque, un quadro di incertezza e pericolosità.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. La censura, infatti, è del tutto generica e non conducente in quanto non contrappone alle informazioni richiamate dalla Corte e tratte da fonti ufficiali dotate di peculiare attendibilità (Amnesty International, Human Right Watch: cfr. pag. 7 del ricorso) C.O.I differenti sulle questioni specifiche trattate, idonee a condurre ad una diversa soluzione della controversia.

3. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 denunciando l’erroneo esame della Corte Territoriale delle vicende da lui narrate come giustificative della protezione individualizzante domandata.

3.1. Anche questa censura è inammissibile per mancanza di specificità: il ricorrente, infatti, richiamando genericamente “i gravissimi motivi che lo avevano costretto a fuggire dal proprio paese” si limita ad affermare che “l’attuale situazione del (OMISSIS)” comporterebbe il serio e fondato rischio di non poter realizzare i fondamentali diritti alla casa, al lavoro, alla salute ed alla stessa vita”; deduce altresì che non era stato valorizzato il percorso di inserimento da lui seguito, omettendo tuttavia di indicare, in modo specifico, in cosa si era tradotta l’attività di volontariato e quella lavorativa che la censura si limita soltanto ad enunciare.

3.2. La conformazione del motivo, pertanto, non consente a questa Corte di apprezzare l’errore denunciato.

4. In conclusione il ricorso è inammissibile.

4.1. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

4.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

 

 

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